Page 84 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
In tema di debiti superiori agli impegni
di spesa già assunti
Per detta categoria di spese, pertanto, un corretto parametro di riferimento può essere costituito
dalla spesa complessivamente sostenuta per l’acquisizione del medesimo bene o servizio nell’anno
(o nel triennio) precedente.
4. La questione delle maggiori spese
Se si verifica l’esigenza di coprire finanziariamente una maggiore spese a quelle impegnate,
l’ordinamento contabile prevede appositi strumenti, “quali la variazione di bilancio (art. 175 TUEL)
o il prelevamento dal fondo di riserva (artt. 166 e 176 TUEL), di competenza, rispettivamente,
dell’organo consiliare e dell’organo esecutivo dell’ente locale”.
Ulteriore istituto cui spesso gli enti locali fanno ricorso, in ipotesi del genere, è costituito dal
riconoscimento di debiti fuori bilancio (art. 194, primo comma, del TUEL), attribuita alla competenza
del consiglio dell’ente locale. Tale procedura, va precisato, è ammissibile solo nelle cinque fattispecie
specificamente previste dall’art. 194 TUEL, trattandosi di strumenti amministrativi tipi e non è
pertanto utilizzabile per ipotesi diverse da quelle indicate dalla legge.
In particolare, il caso in esame rientra nella fattispecie di cui alla lett. e) dell’art. 194, ossia acquisizione
di beni e servizi avvenuta in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191,
nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente e nell’ambito dell’espletamento
di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
Si tratta, spiega la corte, di strumenti tipizzati: non è possibile, cioè, ricorrere a forme di copertura
diverse da quelle specificamente stabilite dalla legge.
In difetto, verrebbe disatteso il principio secondo “cui gli enti locali possono effettuare spese solo se
sussiste il previo impegno contabile, registrato sul competente programma del bilancio di previsione
e la relativa attestazione di copertura finanziaria: v. il già citato art. 191, primo comma TUEL, la cui
attenta lettura consente di affermare che un’eventuale maggiore spesa maturata nel corso di un
esercizio finanziario non può trovare copertura nel programma di bilancio riferito ad un anno diverso
da quello di competenza (principio della competenza finanziaria)”.
In tema la sezione ricorda che gli enti locali sono tenuti a deliberare il bilancio di previsione finanziario
riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale (art. 151 TUEL) e che tale bilancio ha carattere
autorizzatorio, costituendo limite, partitamente per ciascuno degli esercizi considerati, ai relativi
impegni e pagamenti (art. 164 TUEL).
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