Page 84 - MediAppalti, Anno X - N. 3
P. 84

Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                                    In tema di debiti superiori agli impegni
                                                                                      di spesa già assunti











               Per detta categoria di spese, pertanto, un corretto parametro di riferimento può essere costituito
               dalla spesa complessivamente sostenuta per l’acquisizione del medesimo bene o servizio nell’anno
               (o nel triennio) precedente.



                  4. La questione delle maggiori spese


               Se  si  verifica  l’esigenza  di  coprire  finanziariamente  una  maggiore  spese  a  quelle  impegnate,
               l’ordinamento contabile prevede appositi strumenti, “quali la variazione di bilancio (art. 175 TUEL)
               o il  prelevamento  dal fondo  di riserva  (artt.  166  e 176  TUEL), di competenza,  rispettivamente,
               dell’organo consiliare e dell’organo esecutivo dell’ente locale”.


               Ulteriore istituto cui spesso  gli  enti locali  fanno  ricorso, in ipotesi del genere,  è costituito dal
               riconoscimento di debiti fuori bilancio (art. 194, primo comma, del TUEL), attribuita alla competenza
               del consiglio dell’ente locale. Tale procedura, va precisato, è ammissibile solo nelle cinque fattispecie
               specificamente  previste  dall’art.  194  TUEL,  trattandosi  di  strumenti  amministrativi  tipi  e  non  è
               pertanto utilizzabile per ipotesi diverse da quelle indicate dalla legge.


               In particolare, il caso in esame rientra nella fattispecie di cui alla lett. e) dell’art. 194, ossia acquisizione
               di beni e servizi avvenuta in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191,
               nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente e nell’ambito dell’espletamento
               di pubbliche funzioni e servizi di competenza.


               Si tratta, spiega la corte, di strumenti tipizzati: non è possibile, cioè, ricorrere a forme di copertura
               diverse da quelle specificamente stabilite dalla legge.


               In difetto, verrebbe disatteso il principio secondo “cui gli enti locali possono effettuare spese solo se
               sussiste il previo impegno contabile, registrato sul competente programma del bilancio di previsione
               e la relativa attestazione di copertura finanziaria: v. il già citato art. 191, primo comma TUEL, la cui
               attenta lettura consente di affermare che un’eventuale maggiore spesa maturata nel corso di un
               esercizio finanziario non può trovare copertura nel programma di bilancio riferito ad un anno diverso
               da quello di competenza (principio della competenza finanziaria)”.

               In tema la sezione ricorda che gli enti locali sono tenuti a deliberare il bilancio di previsione finanziario
               riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale (art. 151 TUEL) e che tale bilancio ha carattere
               autorizzatorio,  costituendo  limite, partitamente  per  ciascuno  degli esercizi considerati,  ai relativi
               impegni e pagamenti (art. 164 TUEL).










                                                           12
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88