Page 87 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               A chi compete la spesa per la dismissione dei
               beni mobili delle scuole?












               biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti
               per tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati
               femminili dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell’art. 139. 2. Sono inoltre a carico dei comuni
               le spese per l’arredamento, l’illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni
               didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria».


               Peraltro, l’art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996 n. 23, recante «Norme per l’edilizia scolastica»,
               prevede che nella realizzazione di interventi di realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e
               straordinaria  degli  edifici  scolastici  i  comuni,  per  quelli da  destinare  a  sede  di scuole  materne,
               elementari e medie, «…provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l’arredamento …».
               L’art. 826 c.c., rubricato «Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni», al comma 3 statuisce
               che: «Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei
               comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e
               gli altri beni destinati a un pubblico servizio». Il comma 2 del successivo art. 828 c.c. precisa che: «I
               beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione,
               se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano».

               Inoltre, il d.lgs. n. 267 del 18/8/2000 (TUEL) contiene una disciplina sul patrimonio degli enti locali
               e indicazioni sugli inventari (artt. 229, 230 e 233), con rinvio al d.lgs. n. 118 del 23/6/2011 e succ.
               mod. e ai relativi principi contabili.


               Va  aggiunto  che  l’art.  31,  comma  4,  del  Decreto  interministeriale  n.  129  del  28  agosto  2018
               –«Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
               scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» - ha previsto
               che: «I beni mobili e immobili appartenenti a soggetti terzi, pubblici o privati, concessi a
               qualsiasi titolo alle istituzioni scolastiche, sono iscritti in appositi e separati inventari, con
               l’indicazione della denominazione del soggetto concedente, del titolo di concessione e delle
               disposizioni impartite dai soggetti concedenti» ed il successivo art. 34 riferito a «Vendita
               di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili» prevede, al comma 3, che «Nel caso
               in cui la gara sia andata deserta, i materiali fuori uso per cause tecniche possono essere
               ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, destinati allo smaltimento,
               nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei
               rifiuti».


               In  relazione  al breve  excursus  normativo  descritto,  premesso  che  gli arredi  scolastici acquistati
               ai sensi della richiamata  disciplina  entrano  a  far  parte  del  patrimonio  comunale  quali  beni
               mobili di natura indisponibile per la loro destinazione al servizio scolastico pubblico, può
               concludersi che l’ente locale proprietario debba curare anche la fase della loro dismissione,
               e, in assenza di diversa disciplina regolamentare, procedere alla loro cessione, acquisendo
               gli eventuali ricavi, o al successivo smaltimento, sostenendone i relativi oneri.
               La  scuola,  invece,  provvederà  per  i  propri  beni  in conformità  con  quanto  previsto  dal  Decreto
               interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018.

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