Page 87 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
A chi compete la spesa per la dismissione dei
beni mobili delle scuole?
biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti
per tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati
femminili dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell’art. 139. 2. Sono inoltre a carico dei comuni
le spese per l’arredamento, l’illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni
didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria».
Peraltro, l’art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996 n. 23, recante «Norme per l’edilizia scolastica»,
prevede che nella realizzazione di interventi di realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici scolastici i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne,
elementari e medie, «…provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l’arredamento …».
L’art. 826 c.c., rubricato «Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni», al comma 3 statuisce
che: «Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei
comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e
gli altri beni destinati a un pubblico servizio». Il comma 2 del successivo art. 828 c.c. precisa che: «I
beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione,
se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano».
Inoltre, il d.lgs. n. 267 del 18/8/2000 (TUEL) contiene una disciplina sul patrimonio degli enti locali
e indicazioni sugli inventari (artt. 229, 230 e 233), con rinvio al d.lgs. n. 118 del 23/6/2011 e succ.
mod. e ai relativi principi contabili.
Va aggiunto che l’art. 31, comma 4, del Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018
–«Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» - ha previsto
che: «I beni mobili e immobili appartenenti a soggetti terzi, pubblici o privati, concessi a
qualsiasi titolo alle istituzioni scolastiche, sono iscritti in appositi e separati inventari, con
l’indicazione della denominazione del soggetto concedente, del titolo di concessione e delle
disposizioni impartite dai soggetti concedenti» ed il successivo art. 34 riferito a «Vendita
di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili» prevede, al comma 3, che «Nel caso
in cui la gara sia andata deserta, i materiali fuori uso per cause tecniche possono essere
ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, destinati allo smaltimento,
nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei
rifiuti».
In relazione al breve excursus normativo descritto, premesso che gli arredi scolastici acquistati
ai sensi della richiamata disciplina entrano a far parte del patrimonio comunale quali beni
mobili di natura indisponibile per la loro destinazione al servizio scolastico pubblico, può
concludersi che l’ente locale proprietario debba curare anche la fase della loro dismissione,
e, in assenza di diversa disciplina regolamentare, procedere alla loro cessione, acquisendo
gli eventuali ricavi, o al successivo smaltimento, sostenendone i relativi oneri.
La scuola, invece, provvederà per i propri beni in conformità con quanto previsto dal Decreto
interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018.
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