Page 80 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Sono dovuti gli incentivi per funzioni tecniche nel caso di
affidamento diretto “mediato” per lavori entro 150mila euro?
appalti di lavori, servizi o forniture. In particolare, il comma 2 dell’art. 113 in esame consente
alle amministrazioni aggiudicatrici di destinare, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente
comma 1, “ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate
sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara”. Si tratta nel complesso di compensi
volti a remunerare prestazioni tipiche di soggetti individuati e individuabili, direttamente correlati
all’adempimento dello specifico compito affidato ai potenziali beneficiari dell’incentivo. Sulla questione
è anche rilevante considerare che la norma contiene un sistema di vincoli compiuto per l’erogazione
degli incentivi che, infatti, sono soggetti a due limiti finanziari che ne impediscono l’incontrollata
espansione: uno di carattere generale (il tetto massimo al 2% dell’importo posto a base di gara)
e l’altro di carattere individuale (il tetto annuo al 50% del trattamento economico complessivo per
gli incentivi spettante al singolo dipendente). La Sezione delle Autonomie, infine, ribadisce che
per l’erogazione degli incentivi l’ente deve munirsi di un apposito regolamento, essendo questa la
condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul
fondo e la sede idonea per circoscrivere dettagliatamene le condizioni alle quali gli incentivi possono
essere erogati”.
3. Nella fattispecie sussiste il presupposto della gara?
Alla luce di tali premesse, il primo problema è quello di comprendere se nella fattispecie dell’affidamento
diretto “mediato” dalla valutazione di tre preventivi si sia in presenza o meno di una “gara” ovvero
se il presupposto esista o meno. Si tratta, come detto, del presupposto cui fa riferimento il citato art.
113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016.
Nel caso di specie, conferma il collegio, il presupposto in parola può dirsi sussistente anche nell’ipotesi
del ricorso, da parte dell’ente territoriale, alla procedura comparativa di cui all’art. 36, comma, 2,
lett. b), d.lgs. n. 50/2016.
In questo senso, prosegue la delibera, anche l’ANAC, nelle proprie Linee guida, configura la modalità
di assegnazione di lavori, servizi e forniture sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), d.lgs.
n. 50/2016 quale procedura comparativa, laddove ravvisa che anche l’affidamento diretto avviene
“nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei
conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici” (Cfr. punto 3.1. delle Linee guida).
4. Le condizioni per l’erogabilità dell’incentivo
Risposto quindi affermativamente, la sezione ribadisce che ai fini della corretta (legittima (erogabilità),
rimane fermo che gli incentivi dovranno essere corrisposti nel rispetto del disposto dell’art. 113,
comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, che prevede l’appostamento di risorse finanziarie, a valere su
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