Page 79 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Sono dovuti gli incentivi per funzioni tecniche nel caso di
affidamento diretto “mediato” per lavori entro 150mila euro?
1. Il quesito
Il rappresentante di una provincia emiliana pone quindi il quesito finalizzato a comprendere se possa
ritenersi corretto affermare “che l’affidamento di lavori, servizi e forniture effettuato in applicazione
del secondo comma, lettera b), dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dalla legge n.
55/2019, previa valutazione di tre o più preventivi, nel caso di lavori, e per i servizi e le forniture, di
almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto del principio
di rotazione, oltre che in co-presenza di tutti gli altri requisiti individuati da precedenti pronunce della
magistratura contabile (…) configuri “una procedura comparativa” idonea a dar luogo alla
erogazione degli incentivi previsti dall’art. 1131 del d.lgs. n. 50/2016 e dal vigente regolamento
provinciale in materia”.
2. La risposta
Secondo il Collegio, il quesito può essere risolto secondo l’orientamento già tracciato dalla
giurisprudenza della Corte dei conti – tra le altre la Sez. reg. contr. Marche delib. 17 novembre
2010, n. 54; Sez. autonomie, delib. n. 3/2014/SEZAUT; delib. n. 5/2006/SEZAUT- .
La sezione prima (Sez. Marche) citata ha chiarito che “In mancanza di una gara l’art. 113, comma
2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni non prevede l’accantonamento
delle risorse e, conseguentemente, la relativa distribuzione (cfr. deliberazione n. 185/2017/PAR della
Sezione regionale di controllo per la Lombardia). Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere
riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo
la legge (comprese le direttive ANAC dalla stessa richiamate) o il regolamento dell’ente, siano stati
affidati previo espletamento di una procedura comparativa.
La stessa disciplina si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il
direttore dell’esecuzione (cfr. deliberazione n. 190/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per la
Lombardia). Si deve escludere, pertanto, dagli incentivi per funzioni tecniche qualsiasi fattispecie non
espressamente indicata dall’articolo 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni.
Solo in presenza di una procedura di gara o in generale di una procedura competitiva si
può accantonare il fondo che viene successivamente ripartito sulla base di un regolamento adottato
dall’amministrazione. Le procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all’incentivazione
(cfr. deliberazione n. 186/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per la Toscana).
Sul punto si evidenzia, inoltre, quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione
n. 6/2018/QMIG. L’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), rubricato
“incentivi per funzioni tecniche”, consente, previa adozione di un regolamento interno e della stipula
di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore
del personale interno alle Pubbliche amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle
procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli
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