Page 83 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
In tema di debiti superiori agli impegni
di spesa già assunti
1. Il quesito
Il Sindaco di un comune della regione ha presentato alla Sezione una richiesta di parere sulla
possibilità di autorizzare “il funzionario del Servizio tecnico alla liquidazione di fatture di utenze
di energia elettrica e riscaldamento, relative a consumi dell’anno 2019, che non è stato possibile
impegnare nel corso del medesimo esercizio 2019. Le maggiori spese, non preventivabili in corso
di esercizio, sarebbero legate ad un maggior costo dell’energia elettrica di circa il 22%, come da
chiarimenti del fornitore del servizio”.
La copertura, secondo l’istante, potrebbe essere recuperata attingendo dallo stanziamento “del
bilancio triennale 2019/2021, esercizio 2020, già approvato, e fondamento nella deliberazione della
Giunta comunale sullo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2020, che garantisce copertura
per le spese di energia elettrica e gas di competenza dell’anno 2020”.
2. Il parere della sezione
Al fine del riscontro, per non ritenere lo stesso inammissibile, il collegio “rielabora” la finalità del
quesito come diretto a conoscere se sia possibile o meno, all’organo esecutivo dell’ente, autorizzare
il funzionario al pagamento delle maggiori somme, non avendo avuto esito le procedure previste dal
TUEL e intraprese dall’amministrazione (deliberazione della variazione di bilancio e di riconoscimento
del debito fuori bilancio) ovvero intenderlo “nel senso della valutazione, non già della sussistenza
di un potere amministrativo e della correlativa competenza al suo esercizio, bensì della (astratta)
conformità a legge del pagamento di somme per maggiori spese in assenza del collegato impegno
nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario di competenza”. Così inteso e delimitato, il quesito
viene ritenuto ammissibile, “nella misura in cui verte sulla correttezza della procedura utilizzabile nel
caso di specie, dunque sull’interpretazione di norme contabili oggettive”.
3. I presupposti della fase di spesa
Il collegio esordisce ribadendo che fasi della spesa si articolano - come noto - in impegno, liquidazione,
ordinazione e pagamento (art. 182). La scansione logica delle predette fasi impone, necessariamente,
che ciascuna di esse “non possa trovare attuazione se non si sia definita la fase immediatamente
precedente”.
Nel caso delle spese a carattere continuativo, quali quelle relative alle utenze, la cui somma da
pagare non sia determinata ma solo genericamente determinabile a priori, l’impegno di spesa è
necessariamente presunto. Ciò sta a significare, precisa la delibera, che lo stesso viene determinato
dal funzionario responsabile del procedimento di spesa “tramite un giudizio prognostico prudente e
ponderato, secondo una regola di corretta gestione contabile e di buona amministrazione che poggi
sui criteri della ragionevolezza e dell’attendibilità.”
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