Page 83 - MediAppalti, Anno X - N. 3
P. 83

Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               In tema di debiti superiori agli impegni
               di spesa già assunti












                  1. Il quesito


               Il  Sindaco  di un  comune  della  regione  ha  presentato  alla  Sezione  una  richiesta  di parere  sulla
               possibilità di  autorizzare  “il funzionario  del  Servizio  tecnico  alla  liquidazione di  fatture  di  utenze
               di energia elettrica e riscaldamento, relative a consumi dell’anno 2019, che non è stato possibile
               impegnare nel corso del medesimo esercizio 2019. Le maggiori spese, non preventivabili in corso
               di esercizio, sarebbero legate ad un maggior costo dell’energia elettrica di circa il 22%, come da
               chiarimenti del fornitore del servizio”.

               La  copertura,  secondo  l’istante,  potrebbe  essere  recuperata  attingendo  dallo stanziamento  “del
               bilancio triennale 2019/2021, esercizio 2020, già approvato, e fondamento nella deliberazione della
               Giunta comunale sullo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2020, che garantisce copertura
               per le spese di energia elettrica e gas di competenza dell’anno 2020”.




                  2. Il parere della sezione

               Al fine del riscontro, per non ritenere lo stesso inammissibile, il collegio “rielabora” la finalità del
               quesito come diretto a conoscere se sia possibile o meno, all’organo esecutivo dell’ente, autorizzare
               il funzionario al pagamento delle maggiori somme, non avendo avuto esito le procedure previste dal
               TUEL e intraprese dall’amministrazione (deliberazione della variazione di bilancio e di riconoscimento
               del debito fuori bilancio) ovvero intenderlo “nel senso della valutazione, non già della sussistenza
               di un potere amministrativo e della correlativa competenza al suo esercizio, bensì della (astratta)
               conformità a legge del pagamento di somme per maggiori spese in assenza del collegato impegno
               nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario di competenza”. Così inteso e delimitato, il quesito
               viene ritenuto ammissibile, “nella misura in cui verte sulla correttezza della procedura utilizzabile nel
               caso di specie, dunque sull’interpretazione di norme contabili oggettive”.



                  3. I presupposti della fase di spesa


               Il collegio esordisce ribadendo che fasi della spesa si articolano - come noto - in impegno, liquidazione,
               ordinazione e pagamento (art. 182). La scansione logica delle predette fasi impone, necessariamente,
               che ciascuna di esse “non possa trovare attuazione se non si sia definita la fase immediatamente
               precedente”.

               Nel caso  delle spese  a  carattere  continuativo,  quali quelle relative  alle utenze,  la cui somma  da
               pagare  non  sia determinata  ma  solo genericamente  determinabile  a  priori, l’impegno  di spesa  è
               necessariamente presunto. Ciò sta a significare, precisa la delibera, che lo stesso viene determinato
               dal funzionario responsabile del procedimento di spesa “tramite un giudizio prognostico prudente e
               ponderato, secondo una regola di corretta gestione contabile e di buona amministrazione che poggi
               sui criteri della ragionevolezza e dell’attendibilità.”

                                                            11
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88