Page 86 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
A chi compete la spesa per la dismissione dei
beni mobili delle scuole?
A chi compete la spesa per la dismissione dei
beni mobili delle scuole?
Premessa
Il Sindaco di un comune pugliese pone alla sezione un quesito “diretto a conoscere se la spesa
necessaria per sostenere l’onere dello smaltimento di arredi scolastici non più utilizzabili delle scuole
di I grado debba gravare sul bilancio comunale”. A tal proposito richiama anche la norma e l’indirizzo
giurisprudenziale intervenuta sul riparto spese tra enti locali e amministrazione scolastica ed il
distinguo si basa sul soggetto acquirente e relativo proprietario.
1. Il riscontro
Il Collegio, in modo pratico, si limita a riportare le varie disposizioni normative che, in tema di riparto
di costi tra comune e scuola sono piuttosto chiari.
In questo senso si precisa che l’art. 85, comma 3, del d.lgs. 16/04/1994, n. 297 recante «Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado» prevede che «La materia dell’edilizia scolastica nella scuola elementare e media
comprende altresì gli oneri per l’arredamento e per le attrezzature»;
Il successivo art. 159 dispone come spetti “ai comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione,
ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l’acquisto, la manutenzione, il
rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le
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