Page 69 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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                 Il  Consiglio  di  Stato  ha  statuito  nella  predetta   quest’ultimo sia l’unico in grado di consegnare le
                 sentenza n. 3566/2020 che “... l’Azienda sanitaria   forniture necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici
                 di Matera  abbia agito  avendo ben  presenti  gli   e temporali imposti dall’estrema urgenza.
                 obblighi  che  ad  essa  fanno  capo,  id  est,  in  via   —  Gli acquirenti  pubblici dovrebbero  inoltre
                 primaria,  assicurare  agli  utenti  del servizio   prendere in considerazione la ricerca di soluzioni
                 sanitario le prestazioni di cui necessitano. Sarebbe   alternative e interagire con il mercato.
                 certamente stata passibile di censura ove avesse   I  presenti orientamenti riguardano in particolare gli
                 opposto al cittadino avente diritto ad una protesi   appalti in casi di estrema urgenza, che consentono
                 acustica che le scorte erano finite e che occorreva   agli acquirenti pubblici di effettuare acquisti anche
                 attendere  la conclusione di una  gara,  peraltro  di   nel giro di giorni o addirittura di ore, se necessario.
                 incerta durata.                                Proprio  per  situazioni quali l’attuale  crisi della
                 Detto  presupposto  giustifica  anche  la  decisione   Covid-19,  che  presenta  un’urgenza    estrema  e
                 di appaltare la fornitura di apparati protesici (e i   imprevedibile, le direttive dell’UE non contengono
                 servizi alla  stessa  strettamente  connessi)  per  un   vincoli procedurali.  In  concreto,  la  procedura
                 importo presunto a base d’asta di 180.000,00 euro   negoziata  senza  previa  pubblicazione consente
                 che,  essendo  inferiore  alla  soglia  comunitaria  ex   agli  acquirenti  pubblici di acquistare  forniture  e
                 art. 35, comma 1, lett c), d.lgs. n. 50 del 2016,   servizi entro il  termine più breve possibile. Come
                 consente il ricorso alla procedura negoziata senza   stabilito all’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE
                 bando,  con “consultazione di almeno  quindici   («la  direttiva»)(2),  tale  procedura  consente  agli
                 operatori  economici,  ove  esistenti”  (art.  36,   acquirenti pubblici di negoziare direttamente con i
                 comma 2, lett. c, d.lgs. n. 50 del 2016).      potenziali contraenti e non sono previsti obblighi di
                 Si tratta, quindi, di una gara ponte ben giustificata   pubblicazione, termini, numero minimo di candidati
                 e  che  non  vanifica  quella  bandita  dalla  Stazione   da consultare o altri  obblighi procedurali. Nessuna
                 Unica Appaltante della Regione Basilicata, che ha,   fase della procedura è disciplinata a livello dell’UE.
                 anzi,  costituito  il parametro  per  l’individuazione   Questo  significa,  nella  pratica,  che  le  autorità
                 della  richiesta  dei  prodotti  da  acquisire  e  la  cui   possono  agire  il   più rapidamente    possibile,
                 conclusione  rappresenta  –  in  virtù  di  espressa   nei  limiti  di  quanto  tecnicamente/fisicamente
                 clausola  di  anticipata  risoluzione  –  motivo  per   realizzabile, e  la procedura può costituire, di fatto,
                 risolvere  anticipatamente  il  rapporto  di fornitura   un’aggiudicazione  diretta,  soggetta  unicamente
                 senza diritto ad alcun compenso ulteriore a quello   ai   vincoli   fisici/tecnici   connessi   all’effettiva
                 derivante dalle prestazioni effettivamente erogate   disponibilità e rapidità di consegna.”
                 (art. 2 del disciplinare di gara e art. 4 del capitolato
                 tecnico).”                                     Merita  sul  punto  attenzione  (ma  per  il  senso
                                                                inverso  a  quello  fino  ad  ora  delineato)  anche  la
                 Aggiungiamo  un  tassello al principio  innanzi   sentenza (piuttosto datata per la verità) del TAR
                 espresso.                                      Napoli n. 1204 del 04/03/2019, dalla quale emerge
                 La Commissione Europea in tema di orientamenti   che occorre anzitutto verificare sempre che siano
                 sull’utilizzo  della  normativa  in materia  di appalti   sussistenti  i  presupposti  normativi  per  il ricorso
                 pubblici nella  situazione  emergenziale,  con  la   ad  un  sistema  di  affidamento  che,  attesa  la  sua
                 Comunicazione  2020/C  108  I/01,  specificamente   portata  acceleratoria  e  compressiva  del principio
                 dedicata all’acquisizione di beni e servizi (dispositivi   di concorrenza, deve essere inteso come disciplina
                 di protezione) collegati all’emergenza Covid-19, ha   di  stretta  interpretazione  (Consiglio  di  Stato,  V
                 sottolineato come: “Gli acquirenti pubblici possono   Sezione,  13  giugno  2016  n.  2529;  T.A.R.  Lazio,
                 prendere in considerazione varie opzioni:      Roma, I Sezione, 4 settembre 2018 n. 9145).
                 — in primo luogo,  in caso  di urgenza
                 possono  avvalersi  della possibilità  di ridurre   Il  Tar  rammenta  che  in  aderenza  alla  norma
                 considerevolmente  i termini per  accelerare  le   applicata,  deve sussistere  l’assoluta impossibilità
                 procedure aperte o ristrette.                  di rispettare  i termini  per  le procedure  aperte  o
                 — Se tali margini di manovra non fossero sufficienti,   per  le  procedure  ristrette  o  per  le  procedure
                 possono  ricorrere  a    una  procedura  negoziata   competitive con negoziazione.
                 senza  previa  pubblicazione.  Infine  potrebbe
                 anche  essere  consentita  l’aggiudicazione  diretta   Dovendosi evidenziare anche la violazione del sesto
                 a un operatore economico preselezionato, purché   comma  dell’art.  63  che  imponeva alla stazione

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