Page 70 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Mediappalti                                                                             In Pillole






                 appaltante  non  solo  la  consultazione  di altri   negoziata  senza  bando,  «le amministrazioni
                 operatori economici (non essendosi in presenza di   aggiudicatrici  individuano gli operatori  economici
                 un  affidamento  diretto,  nemmeno  applicabile  nel   da consultare  sulla base di informazioni riguardanti
                 caso di specie, ma pur sempre di una procedura   le  caratteristiche  di  qualificazione  economica
                 negoziata),  ma  anche  la  previa  verifica  del   e  finanziaria  nonché    tecniche  e  professionali
                 possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  previsti   desunte  dal  mercato,  nel  rispetto  dei  principi di
                 per  l’affidamento  di  contratti  di  uguale  importo   trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano
                 mediante  procedura  aperta,  ristretta  o mediante   almeno cinque operatori economici, se sussistono
                 procedura competitiva con negoziazione. 1      in tale numero soggetti idonei. L’amministrazione
                 La  pronuncia  de  qua  è  stata  poi  appellata  e   aggiudicatrice  sceglie  l’operatore  economico  che
                 ribaltata  nei  presupposti  interpretativi  di merito   ha  offerto  le  condizioni  più  vantaggiose,  ai  sensi
                 dal Consiglio di Stato del 26/09/2019 n. 2686.  dell’articolo  95,  previa  verifica  del  possesso  dei
                                                                requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento
                 In allineamento al principio di necessaria attività   di contratti di uguale importo mediante procedura
                 valutativa tra cinque operatori economici, si segnala   aperta, ristretta o mediante procedura competitiva
                 altresì,  la  Delibera  ANAC  n.  305  del  10/04/2019   con negoziazione.” .
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                 (questa volta dedicata ai servizi postali! E non alla
                 materia sanitaria ...!) nella quale l’Autorità precisa   Resta  perciò  la  sensazione  che  è  assolutamente
                 in  un  passaggio  che:  “...  Anche  nel    caso  in  cui   necessario  scandagliare  il  panorama
                 ricorrano gli estremi  dell’estrema urgenza, non è   giurisprudenziale vigente  all’atto  dell’adozione di
                 comunque consentito l’affidamento diretto. Infatti,   scelte  strategiche  che  in  via  residuale  orientino
                 in base al comma 6 dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016,   (anche solo per necessità), verso l’istituto del c.d.
                 applicabile a tutti i casi di utilizzo della procedura   contratto ponte!









































                 1. In adesione si veda anche Tar Campania Napoli sent. n. 1223 del 05/03/2019.
                 2. In tal senso si segnala anche il contributo dell’associazione G.B. Vighenzi – Associazione Nazionale
                 Professionale dei Segretari Comunali e Provinciali – https://www.segretaricomunalivighenzi.it/16-05-
                 2019-procedura-negoziata-senza-bando-non-equivale-a-una-trattativa-diretta-con-un-unico-soggetto.

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