Page 45 - MediAppalti, Anno XV - N. 2
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Il Punto Mediappalti
Tra i documenti utili alle verifiche, richiamati immediatamente, e in tempo reale, della
dall’art. 99, vi è il fascicolo virtuale dell’operatore documentazione .
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economico (FVOE), che è istituito presso In più, l’efficacia del sistema è fondato da
la Banca dati nazione dei contratti pubblici un lato sulla sanzione di cui è passibile
dell’ANAC. l’Amministrazione che intralci l’interoperabilità,
come dispone il comma 8, dell’art. 23, ai sensi
Il FVOE, disciplinato agli artt. 23 e 24 del codice dei del quale “l’omissione di informazioni richieste,
contratti pubblici, si caratterizza per l’immediata il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a
accessibilità da parte delle stazioni appaltanti, garantire l’interoperabilità delle banche dati
che così possono acquisire la documentazione coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici
comprovante il possesso dei requisiti, nel caso costituisce violazione di obblighi di transizione
di specie di ordine generale, resi disponibili dagli digitale punibili ai sensi dell’articolo 18-bis del
enti certificatori, rispettivamente competenti in codice di cui al decreto legislativo n. 82 del
base al requisito in oggetto, individuati dalla 2005”.
Delibera ANAC n. 262/2023 che ne contiene
la disciplina attuativa-operativa (come ad Dall’altro lato il sistema è ottimizzato dalla
esempio: il certificato del casellario giudiziale e previsione del cd. principio once only , previsto
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l’anagrafe delle sanzioni amministrative forniti nel previgente art. 81 e ribadito nell’attuale
dal Ministero della giustizia; il documento unico art. 99, c. 3, secondo cui la stazione appaltante
di regolarità contributiva degli Enti previdenziali non può chiedere agli operatori economici i
e il documento unico di regolarità fiscale documenti, comprovanti i requisiti, se questi
dell’Agenzia delle Entrate, la documentazione sono già presenti nel fascicolo virtuale o risultino
antimafia, fornita dal Ministero dell’interno; comunque reperibili, in forza di precedenti
le annotazioni presso il casellario informatico procedure di gara o attingendo alle banche dati.
dell’A.N.A.C.) , rappresentando in questo modo
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il “custode dei requisiti di partecipazione” . La disposizione vuole, quindi, evitare aggravi
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inutili, tanto del procedimento amministrativo
L’intero sistema è poi governato dal principio dell’affidamento, quanto degli oneri a carico
dell’interoperabilità, di modo che le informazioni degli operatori economici.
presenti presso le varie amministrazioni siano
immediatamente rese disponibili anche nel In questo modo, la documentazione
FVOE , come sancito all’art. 24, c. 2 e 3. presentata dall’operatore nel corso di una
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gara potrà essere utilizzata anche per gare
Quindi l’ambizione è proprio l’interconnessione future, e ad essa dovrà attingere la stazione
delle banche dati così da eliminare ogni tipo di appaltante, purché si tratti di documentazione
impasse nei rapporti fra stazioni appaltanti ed in corso di validità, che in genere è stabilità in
enti certificatori, non dovendosi più attendere centoventi giorni dal rilascio ai sensi dell’art. 3,
la risposta di questi ultimi, ma disponendo Delibera ANAC n. 262/2023 .
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5. Cfr. CARINGELLA F., Nuovo codice dei contratti pubblici, Giuffré, Milano, 2023, p. 153; cfr. anche G. F.
FERRARI, G. MORBIDELLI, Codice dei contratti pubblici, La Tribuna, Piacenza, 2023, p. 510.
6. L. MACCARI, La verifica dei requisiti e il soccorso istruttorio, in Commentario al nuovo codice dei
contratti pubblici (a cura di CARTEI G. F., IARIA D.), Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, p. 638.
7. Cfr. F. CARINGELLA, Nuovo codice dei contratti pubblici, Giuffré, Milano, 2023, p. 671.
8. Cfr. Relazione illustrativa al codice, p. 44-46.
9. Cfr. GIUSTINIANI M., Il nuovo codice dei contratti pubblici prima e dopo la riforma, Dike giuridica,
Napoli, 2023, p. 318.
10. Art. 3, delibera ANAC n. 262/202, secondo cui “il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la
partecipazione a più procedure di affidamento [...]”.
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