Page 44 - MediAppalti, Anno XV - N. 2
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               1. Le operazioni di verifica del possesso dei   recente  correttivo,  approvato  con  D.Lgs.  n.
               requisiti (modalità e tempi)                    209/2024, che ha introdotto un ulteriore comma
                                                               su cui si tornerà nel prosieguo.
               Se   l’operatore  economico  è   tenuto  ad
               attestare  il  possesso  dei  requisiti  –  attraverso   I  primi  due  commi  dell’art.  99,  infatti,
               il  DGUE  in  formato  elettronico  caricato  sulla   dispongono che “la stazione appaltante verifica
               piattaforma digitale della stazione appaltante –   l’assenza di cause di esclusione automatiche di
               l’Amministrazione, dal canto suo, è chiamata a   cui  all’articolo  94  attraverso  la  consultazione
               verificare l’effettività dei requisiti dichiarati.  del  fascicolo  virtuale  dell’operatore  economico
                                                               di  cui  all’articolo  24,  la  consultazione  degli
               Più   precisamente,   la  competenza    allo    altri   documenti   allegati   dall’operatore
               svolgimento  delle  operazioni  di  verifica  del   economico,  nonché  tramite  l’interoperabilità
               possesso  dei  requisiti  in  capo  agli  operatori   con la piattaforma digitale nazionale dati di cui
               economici,  e  conseguenzialmente,  in  caso  di   all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione
               assenza degli stessi, a disporre l’esclusione con   digitale,  di cui al  decreto  legislativo  7  marzo
               provvedimento,  è  generalmente  attribuita  al   2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche
               Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi   amministrazioni.
               dell’art. 8, dell’allegato I.2, cui rinvia l’art. 15   La  stazione  appaltante,  con  le  medesime
               del codice, indicato negli atti di gara  .      modalità  di  cui  al  comma  1,  verifica  l’assenza
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                                                               delle  cause  di esclusione  non  automatica  di
               Tale  compito  gli era  riconosciuto  già  con  il   cui  all’articolo  95  e  il  possesso  dei  requisiti  di
               previgente codice, ma solo in forza dello spettro   partecipazione di cui agli articoli 100 e 103”.
               di competenze  cd. residuali. Piuttosto con il
               nuovo codice gli è stata puntualmente attribuita,   La  disposizione ha  evidentemente  ribadito
               come  anche  confermato  dal  MIT  , eliminando   e  implementato  quanto  previsto  già  dal
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               ogni dubbio e assorbendo la giurisprudenza che   precedente art. 81, D.Lgs. n. 50/2016.
               si è frattanto formata sul punto  .
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                                                               L’obiettivo  che  si intende  realizzare è  duplice.
               Diversamente,  come  previsto  dalla stessa     Infatti,  da  un  lato  si  vuole  facilitare  l’accesso
               norma,  la  competenza  alla  verifica  spetterà   alla  documentazione,  rendendola  di  facile  e
               al  responsabile  di  fase  ad  un  apposito  ufficio   pronto accesso per l’Amministrazione, dell’altro
               deputato qualora fossero nominati o costituiti.  si vuole  esonerare  gli operatori economici  dal
                                                               dover presentare la medesima documentazione
               Le  operazioni  di  verifica  dei  requisiti  sono   ad ogni singola procedura a cui prendano parte,
               disciplinate all’art.  99  del  nuovo  codice  dei   permettendo piuttosto il riutilizzo di quella già
               contratti  pubblici,  come  anche  modificato  dal   disponibile  .
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               1.  Art. 15, c. 3, D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui “Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell’avviso
                  di indizione della gara, o, in mancanza, nell’invito a presentare un’offerta o nel provvedimento di
                  affidamento diretto”.
               2.  Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2087/2023, secondo cui “[…] la verifica dei
                  requisiti di ordine generale ex artt. 94 e 95 D.lgs.36/2023 è effettuata dal RUP o dall’eventuale
                  responsabile di fase, ove nominato”.
               3.  TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 1 agosto 2022, n. 5181, secondo cui “la competenza a disporre
                  l’esclusione è del RUP e non della commissione di gara”; in tal senso si veda anche Consiglio di Stato,
                  Sez. VI, 8 novembre 2021, n. 7419.
               4.  Cfr. GAROFOLI R., FERRARI G., Manuale dei contratti pubblici, Neldiritto Editore, Molfetta, p. 461.

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