Page 44 - MediAppalti, Anno XV - N. 2
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Mediappalti Il Punto
1. Le operazioni di verifica del possesso dei recente correttivo, approvato con D.Lgs. n.
requisiti (modalità e tempi) 209/2024, che ha introdotto un ulteriore comma
su cui si tornerà nel prosieguo.
Se l’operatore economico è tenuto ad
attestare il possesso dei requisiti – attraverso I primi due commi dell’art. 99, infatti,
il DGUE in formato elettronico caricato sulla dispongono che “la stazione appaltante verifica
piattaforma digitale della stazione appaltante – l’assenza di cause di esclusione automatiche di
l’Amministrazione, dal canto suo, è chiamata a cui all’articolo 94 attraverso la consultazione
verificare l’effettività dei requisiti dichiarati. del fascicolo virtuale dell’operatore economico
di cui all’articolo 24, la consultazione degli
Più precisamente, la competenza allo altri documenti allegati dall’operatore
svolgimento delle operazioni di verifica del economico, nonché tramite l’interoperabilità
possesso dei requisiti in capo agli operatori con la piattaforma digitale nazionale dati di cui
economici, e conseguenzialmente, in caso di all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione
assenza degli stessi, a disporre l’esclusione con digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
provvedimento, è generalmente attribuita al 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche
Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi amministrazioni.
dell’art. 8, dell’allegato I.2, cui rinvia l’art. 15 La stazione appaltante, con le medesime
del codice, indicato negli atti di gara . modalità di cui al comma 1, verifica l’assenza
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delle cause di esclusione non automatica di
Tale compito gli era riconosciuto già con il cui all’articolo 95 e il possesso dei requisiti di
previgente codice, ma solo in forza dello spettro partecipazione di cui agli articoli 100 e 103”.
di competenze cd. residuali. Piuttosto con il
nuovo codice gli è stata puntualmente attribuita, La disposizione ha evidentemente ribadito
come anche confermato dal MIT , eliminando e implementato quanto previsto già dal
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ogni dubbio e assorbendo la giurisprudenza che precedente art. 81, D.Lgs. n. 50/2016.
si è frattanto formata sul punto .
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L’obiettivo che si intende realizzare è duplice.
Diversamente, come previsto dalla stessa Infatti, da un lato si vuole facilitare l’accesso
norma, la competenza alla verifica spetterà alla documentazione, rendendola di facile e
al responsabile di fase ad un apposito ufficio pronto accesso per l’Amministrazione, dell’altro
deputato qualora fossero nominati o costituiti. si vuole esonerare gli operatori economici dal
dover presentare la medesima documentazione
Le operazioni di verifica dei requisiti sono ad ogni singola procedura a cui prendano parte,
disciplinate all’art. 99 del nuovo codice dei permettendo piuttosto il riutilizzo di quella già
contratti pubblici, come anche modificato dal disponibile .
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1. Art. 15, c. 3, D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui “Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell’avviso
di indizione della gara, o, in mancanza, nell’invito a presentare un’offerta o nel provvedimento di
affidamento diretto”.
2. Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2087/2023, secondo cui “[…] la verifica dei
requisiti di ordine generale ex artt. 94 e 95 D.lgs.36/2023 è effettuata dal RUP o dall’eventuale
responsabile di fase, ove nominato”.
3. TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 1 agosto 2022, n. 5181, secondo cui “la competenza a disporre
l’esclusione è del RUP e non della commissione di gara”; in tal senso si veda anche Consiglio di Stato,
Sez. VI, 8 novembre 2021, n. 7419.
4. Cfr. GAROFOLI R., FERRARI G., Manuale dei contratti pubblici, Neldiritto Editore, Molfetta, p. 461.
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