Page 28 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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               prevista dal secondo capoverso, con pene più    Infine,  il  codice  utilizza  una  formula  di
               miti perché ridotte alla metà).                 chiusura  (“altri  mezzi  fraudolenti”),  tesa  a
               Ogni  tipo  di  affidamento,  qualunque  sia  la   far  ricomprendere  nel  novero  ogni  tipologia
               stazione  appaltante,  è  destinato  a  ricadere   di   artifizio,   raggiro,   menzogna,   etc.   o
               dunque  nella  prima  delle  due,  ossia  quella   comunque  condotta  di  natura  fraudolenta
               generale,  laddove  la  seconda  fattispecie    non  espressamente  ricompresa  nelle  singole
               anzidetta  resta  confinata  a  quella  -  ben   tipologie su richiamate.
               circoscritta  -  ipotesi  cui,  secondo  i  lavori
               preparatori  al  codice,  era  originariamente   Più  delimitata  è  invece  la  condotta  punibile
               dedicata la norma, ossia la vendita dei beni per   prevista  dall’art.  354  c.p.  (astensione  dagli
               il  pagamento  dei  debiti  ereditari  di  cui  all’art.   incanti), che persegue penalmente chi si astiene
               719,  capoverso  del  codice  civile  (fattispecie   dalla procedura per conseguenza di denaro od
               che  ovviamente  esula dal  nostro  recinto di   altra  utilità  (intesa  come  qualsiasi  vantaggio
               valutazione).                                   recato al patrimonio o alla personalità) dati o
                                                               semplicemente promessi, a sé stessi o ad altri.


                   1. La condotta punibile                     La norma – peraltro di scarsissima applicazione
                                                               giurisprudenziale (i precedenti specifici in sede
               Tratto  comune  agli  artt.  353  e  353  bis  c.p.  è   di legittimità sono davvero esigui) – sanziona
               costituito  dall’elemento  oggettivo  delle  due   l’astensione in sé e per sé considerata, ovvero,
               fattispecie.                                    come autorevole letteratura (F. Antolisei,
               La  condotta  punibile  in  entrambe  consiste   Manuale  di  diritto  penale,  Parte  speciale,  vol.
               anzitutto  in  “violenza  o  minaccia”,  ossia,   II,  Torino,  1991,  397)  rimarca,  il  mancato
               rispettivamente:  qualunque  esercizio  fisico  o   compimento di tutti od alcuni degli atti
               morale in grado di coartare l’altrui volontà; la   richiesti perché l’offerta possa essere presa in
               prospettazione di un male ingiusto e notevole   considerazione.
               quale sanzione per un comportamento che non
               intenda conformarsi al dettato del minacciante.   Laddove, invece, la condotta si esprimesse in
                                                               una più ampia e concertata azione/omissione di
               In  entrambi  in  casi,  essa  è  mirata  a     turbata libertà della gara, l’autore risponderebbe
               condizionare  la  libertà  di  autodeterminazione   di  concorso  in tale  ultimo  e  più  grave  reato
               del soggetto passivo, costretto così a tenere il   (art. 353 c.p.) per aver, in tal modo, preso
               comportamento “gradito” al soggetto agente.     parte all’accordo illecito finalizzato ad impedire
               Ad esse si aggiungono le ulteriori condotte - per   od alterare la gara ovvero ad allontanare o far
               così dire - manipolative ed avvolgenti la psiche   desistere gli offerenti (Cass. pen., sez. VI, sent.
               umana, di seguito illustrate.                   n. 18125/19).

               In  particolare,  i “doni” sono costituiti da
               qualunque offerta di utilità apprezzabile, anche   2. Effetti sulla partecipazione alle
               priva di specifico valore patrimoniale.                procedure selettive

               Le  “promesse”  si  identificano  in  qualunque   2.1 Esclusione automatica
               futuro vantaggio, purché – stavolta sì – avente
               consistenza economica.                          Tutti i reati in esame rientrano nel novero dei
                                                               reati  per  i  quali  una  condanna  definitiva  (o
               Integrano “collusioni” quelle intese clandestine,   un  decreto  penale  di  condanna  irrevocabile)
               sia tra i partecipanti tra loro sia tra partecipante   costituisce causa di esclusione automatica dalle
               o partecipanti, da un lato, e soggetti preposti   procedure di affidamento (art. 94, co. 1, lett. b)
               alla  procedura  selettiva,  dall’altro,  finalizzate   del d.lgs. n. 36/23 e ss.mm.ii.).
               a  minare  l’ordinario  e  regolare  svolgimento   L’effetto   espulsivo   opera   anche   per   le
               dell’iter che conduce all’aggiudicazione.       corrispondenti fattispecie tentate.

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