Page 28 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Mediappalti Il Punto
prevista dal secondo capoverso, con pene più Infine, il codice utilizza una formula di
miti perché ridotte alla metà). chiusura (“altri mezzi fraudolenti”), tesa a
Ogni tipo di affidamento, qualunque sia la far ricomprendere nel novero ogni tipologia
stazione appaltante, è destinato a ricadere di artifizio, raggiro, menzogna, etc. o
dunque nella prima delle due, ossia quella comunque condotta di natura fraudolenta
generale, laddove la seconda fattispecie non espressamente ricompresa nelle singole
anzidetta resta confinata a quella - ben tipologie su richiamate.
circoscritta - ipotesi cui, secondo i lavori
preparatori al codice, era originariamente Più delimitata è invece la condotta punibile
dedicata la norma, ossia la vendita dei beni per prevista dall’art. 354 c.p. (astensione dagli
il pagamento dei debiti ereditari di cui all’art. incanti), che persegue penalmente chi si astiene
719, capoverso del codice civile (fattispecie dalla procedura per conseguenza di denaro od
che ovviamente esula dal nostro recinto di altra utilità (intesa come qualsiasi vantaggio
valutazione). recato al patrimonio o alla personalità) dati o
semplicemente promessi, a sé stessi o ad altri.
1. La condotta punibile La norma – peraltro di scarsissima applicazione
giurisprudenziale (i precedenti specifici in sede
Tratto comune agli artt. 353 e 353 bis c.p. è di legittimità sono davvero esigui) – sanziona
costituito dall’elemento oggettivo delle due l’astensione in sé e per sé considerata, ovvero,
fattispecie. come autorevole letteratura (F. Antolisei,
La condotta punibile in entrambe consiste Manuale di diritto penale, Parte speciale, vol.
anzitutto in “violenza o minaccia”, ossia, II, Torino, 1991, 397) rimarca, il mancato
rispettivamente: qualunque esercizio fisico o compimento di tutti od alcuni degli atti
morale in grado di coartare l’altrui volontà; la richiesti perché l’offerta possa essere presa in
prospettazione di un male ingiusto e notevole considerazione.
quale sanzione per un comportamento che non
intenda conformarsi al dettato del minacciante. Laddove, invece, la condotta si esprimesse in
una più ampia e concertata azione/omissione di
In entrambi in casi, essa è mirata a turbata libertà della gara, l’autore risponderebbe
condizionare la libertà di autodeterminazione di concorso in tale ultimo e più grave reato
del soggetto passivo, costretto così a tenere il (art. 353 c.p.) per aver, in tal modo, preso
comportamento “gradito” al soggetto agente. parte all’accordo illecito finalizzato ad impedire
Ad esse si aggiungono le ulteriori condotte - per od alterare la gara ovvero ad allontanare o far
così dire - manipolative ed avvolgenti la psiche desistere gli offerenti (Cass. pen., sez. VI, sent.
umana, di seguito illustrate. n. 18125/19).
In particolare, i “doni” sono costituiti da
qualunque offerta di utilità apprezzabile, anche 2. Effetti sulla partecipazione alle
priva di specifico valore patrimoniale. procedure selettive
Le “promesse” si identificano in qualunque 2.1 Esclusione automatica
futuro vantaggio, purché – stavolta sì – avente
consistenza economica. Tutti i reati in esame rientrano nel novero dei
reati per i quali una condanna definitiva (o
Integrano “collusioni” quelle intese clandestine, un decreto penale di condanna irrevocabile)
sia tra i partecipanti tra loro sia tra partecipante costituisce causa di esclusione automatica dalle
o partecipanti, da un lato, e soggetti preposti procedure di affidamento (art. 94, co. 1, lett. b)
alla procedura selettiva, dall’altro, finalizzate del d.lgs. n. 36/23 e ss.mm.ii.).
a minare l’ordinario e regolare svolgimento L’effetto espulsivo opera anche per le
dell’iter che conduce all’aggiudicazione. corrispondenti fattispecie tentate.
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