Page 80 - MediAppalti, Anno XI - N. 9
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Che procedura di scelta del contraente
è necessaria per l’erogazione degli incentivi?
Da notare che in relazione a questo aspetto si è evidenziata la possibilità – da parte delle stesse
sezioni regionali – di una copertura reperita dopo purché con adeguata motivazione.
In questo senso, sempre nella delibera si precisa come sia stato di recente affermato
che «Non può tuttavia escludersi, in astratto, che, sebbene non inizialmente previsti
nel quadro economico, gli incentivi trovino nel bilancio dell’ente una copertura garantita
dalle descritte operazioni contabili di costituzione dei relativi fondi. Non potrà, in tal caso,
escludersi aprioristicamente la loro successiva inclusione del quadro economico e, per
l’effetto, la loro riconoscibilità al personale che abbia svolto funzioni tecniche. Purché, ovviamente,
ricorrano tutte le ricordate condizioni di ordine generale e, secondo un principio più volte affermato
da questa Sezione regionale di controllo, tali attività siano caratterizzate, in concreto, da quella
particolare complessità che le deve caratterizzare, la quale ultima rappresenta il presupposto che
consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in
godimento; ciò coerentemente con la ratio della norma, che è quella di accrescere l’efficienza della
spesa attraverso il risparmio che deriva dal ricorso a professionalità interne per lo svolgimento di attività
funzionali alla realizzazione di appalti, in circostanze che altrimenti richiederebbero il ricorso a
professionisti esterni, con possibili aggravi di costi per il bilancio dell’ente interessato»; non senza
precisare che, stante l’anomalia di un’iscrizione successiva della voce di costo legata agli incentivi nel
quadro economico, tale eventualità dovrà essere sostenuta da «un obbligo di motivazione rafforzata
dei relativi provvedimenti, che dia conto della finalizzazione all’interesse pubblico, la quale garantisce
il rispetto del principio costituzionale del buon andamento, secondo un principio già espresso da
questa Sezione in relazione all’incentivabilità di funzioni tecniche svolte per la realizzazione di
appalti non inseriti nella programmazione, al ricorrere di circostanze eccezionali ed imprevedibili
(deliberazione n. 11/2021/PAR del febbraio 2021)» (Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione
n. 56/2021/PAR).
3. Le altre condizioni indispensabili
Tra le altre condizioni indispensabili, l’estensore rammenta la necessità che l’incentivo spettante al
singolo dipendente non ecceda il tetto annuo lordo del 50% del trattamento economico complessivo.
E che negli appalti di servizi e forniture, sia stato nominato il direttore dell’esecuzione (ex multis, di
recente, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 11/2021/PAR).
Tra le condizioni indispensabili, e quindi il collegio giunge alla conclusione, è necessario un minus di
procedura di aggiudicazione che preveda almeno un confronto/comparazione di preventivi.
A tal proposito, la deliberazione rammenta che in linea con gli orientamenti interpretativi delle
Sezioni regionali della Corte dei conti, il presupposto della gara, a cui fa riferimento il citato art. 113,
comma 2, può dirsi sussistente “anche nell’ipotesi del ricorso, da parte dell’ente territoriale, alla
procedura comparativa di cui all’art. 36, comma, 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016” (Sez. reg. contr. Emilia-
Romagna, deliberazione n. 33/2020/PAR). In particolare, è stato precisato che “solo in presenza di
una procedura di gara o in generale una procedura competitiva si può accantonare il fondo che viene
successivamente ripartito sulla base di un regolamento adottato dalla singola amministrazione”.
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