Page 80 - MediAppalti, Anno XI - N. 9
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                                    Che procedura di scelta del contraente
                                                              è necessaria per l’erogazione degli incentivi?











               Da notare che in relazione a questo aspetto si è evidenziata la possibilità – da parte delle stesse
               sezioni regionali – di una copertura reperita dopo purché con adeguata motivazione.
               In  questo  senso,  sempre  nella  delibera  si precisa  come  sia  stato  di  recente  affermato
               che  «Non  può  tuttavia  escludersi,  in  astratto,  che,  sebbene  non  inizialmente  previsti
               nel quadro  economico, gli incentivi trovino nel bilancio dell’ente  una  copertura  garantita
               dalle  descritte  operazioni contabili di costituzione dei  relativi  fondi.  Non  potrà,  in  tal  caso,
               escludersi  aprioristicamente la loro successiva  inclusione del quadro  economico  e,  per
               l’effetto, la loro riconoscibilità al personale che abbia svolto funzioni tecniche. Purché, ovviamente,
               ricorrano tutte le ricordate condizioni di ordine generale e, secondo un principio più volte affermato
               da  questa  Sezione  regionale  di controllo,  tali attività  siano  caratterizzate,  in  concreto,  da  quella
               particolare complessità che le deve caratterizzare, la quale ultima rappresenta il presupposto che
               consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in
               godimento; ciò coerentemente con la ratio della norma, che è quella di accrescere l’efficienza della
               spesa attraverso il risparmio che deriva dal ricorso a professionalità interne per lo svolgimento di attività
               funzionali alla  realizzazione di appalti,  in circostanze  che  altrimenti  richiederebbero  il ricorso  a
               professionisti esterni, con possibili aggravi di costi per il bilancio dell’ente interessato»; non senza
               precisare che, stante l’anomalia di un’iscrizione successiva della voce di costo legata agli incentivi nel
               quadro economico, tale eventualità dovrà essere sostenuta da «un obbligo di motivazione rafforzata
               dei relativi provvedimenti, che dia conto della finalizzazione all’interesse pubblico, la quale garantisce
               il rispetto  del  principio costituzionale del  buon  andamento,  secondo  un  principio già  espresso  da
               questa  Sezione  in  relazione  all’incentivabilità di funzioni tecniche  svolte  per  la  realizzazione di
               appalti non  inseriti nella programmazione,  al ricorrere  di circostanze  eccezionali ed  imprevedibili
               (deliberazione n. 11/2021/PAR del  febbraio 2021)» (Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione
               n. 56/2021/PAR).



               3.     Le altre condizioni indispensabili


               Tra le altre condizioni indispensabili, l’estensore rammenta la necessità che l’incentivo spettante al
               singolo dipendente non ecceda il tetto annuo lordo del 50% del trattamento economico complessivo.
               E che negli appalti di servizi e forniture, sia stato nominato il direttore dell’esecuzione (ex multis, di
               recente, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 11/2021/PAR).
               Tra le condizioni indispensabili, e quindi il collegio giunge alla conclusione, è necessario un minus di
               procedura di aggiudicazione che preveda almeno un confronto/comparazione di preventivi.


               A  tal  proposito,  la  deliberazione  rammenta  che  in linea  con  gli orientamenti  interpretativi  delle
               Sezioni regionali della Corte dei conti, il presupposto della gara, a cui fa riferimento il citato art. 113,
               comma  2,  può  dirsi  sussistente  “anche  nell’ipotesi  del  ricorso,  da  parte  dell’ente  territoriale,  alla
               procedura comparativa di cui all’art. 36, comma, 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016” (Sez. reg. contr. Emilia-
               Romagna, deliberazione n. 33/2020/PAR). In particolare, è stato precisato che “solo in presenza di
               una procedura di gara o in generale una procedura competitiva si può accantonare il fondo che viene
               successivamente ripartito sulla base di un regolamento adottato dalla singola amministrazione”.


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