Page 83 - MediAppalti, Anno XI - N. 9
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               E’ possibile erogare incentivi anche per le “varianti”?












               1.     Il quesito


               Nel caso di specie, il Sindaco – più nel dettaglio -, pone un parere in merito alla modalità di calcolo
               degli incentivi per funzioni tecniche a seguito di approvazione di una perizia di variante alla luce della
               deliberazione n. 162/2018/PAR della Sezione di Controllo della Puglia, la quale precisa che, in tal
               caso, l’incentivo andrà calcolato sul nuovo importo a base di gara.


               In particolare, il Comune rappresenta in termini esemplificativi, che:
               - l’importo a base di gara sia pari a euro 1.000.000,00 (con percentuale del 2% da destinare agli incentivi
               pari a 20.000 euro); gara poi aggiudicata con ribasso del 10% e quindi per un importo di euro 900.000,00;
               successivamente  si renda  necessaria  l’approvazione  di una  variante  dai  due  possibili  valori:


               a) 80.000 euro (valore dell’opera 1.080.000,00) per cui tenuto conto del ribasso all’impresa sono
               corrisposti euro 972.000,00;
               b) 150.000 euro (valore dell’opera 1.150.000,00) per cui tenuto conto del ribasso all’impresa sono
               corrisposti euro 1.035.000,00).



               2.     L’analisi


               Dopo il chiarimento sulla questione degli incentivi e della ratio, pur non perfettamente ammissibile
               con l’attività di “consulenza” della sezione, il Collegio rammenta che la questione delle varianti si pone
               essenzialmente in fase di esecuzione del contratto che si caratterizza per la posizione di tendenziale
               parità tra le parti, agendo la PA sostanzialmente nella sua autonomia negoziale”.

               In  tema  di  modifiche  contrattuali,  come  noto,  dispone  l’articolo  106  del  Codice  dei  contratti  ed
               operazione  “ermeneutica”  che  compie  la  sezione  è  quella  di comprendere  quale  sia  il tipo” di
               variazione/modifica che può riguardare la questione degli incentivi.

               Secondo la sezione “si ritengono maggiormente aderenti al contenuto del quesito le ipotesi delle
               varianti in senso stretto di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), ovvero quelle che dipendono da
               “circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore.

               In  questo  caso,  si  legge  nella  deliberazione,  le  modifiche  all’oggetto  del  contratto  sono  varianti
               in  corso  d’opera.  Tra  le  circostanze  può  rientrare  anche  la  sopravvenienza  di  nuove  disposizioni
               legislative o regolamentari  o provvedimenti di autorità  od enti preposti alla tutela  di interessi
               rilevanti”. Si tratta di modifiche contrattuali ammissibili in presenza delle circostanze fissate dalla
               legge che devono essere intese “in senso strettamente oggettivo in relazione ad una condotta da
               valutarsi ai sensi della diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2, c.c.; con ciò escludendo
               le modificazioni dipendenti da errori, omissioni, carenza e/o insufficienza di indagini preliminari e, in
               generale, inadeguata valutazione.




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