Page 83 - MediAppalti, Anno XI - N. 9
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
E’ possibile erogare incentivi anche per le “varianti”?
1. Il quesito
Nel caso di specie, il Sindaco – più nel dettaglio -, pone un parere in merito alla modalità di calcolo
degli incentivi per funzioni tecniche a seguito di approvazione di una perizia di variante alla luce della
deliberazione n. 162/2018/PAR della Sezione di Controllo della Puglia, la quale precisa che, in tal
caso, l’incentivo andrà calcolato sul nuovo importo a base di gara.
In particolare, il Comune rappresenta in termini esemplificativi, che:
- l’importo a base di gara sia pari a euro 1.000.000,00 (con percentuale del 2% da destinare agli incentivi
pari a 20.000 euro); gara poi aggiudicata con ribasso del 10% e quindi per un importo di euro 900.000,00;
successivamente si renda necessaria l’approvazione di una variante dai due possibili valori:
a) 80.000 euro (valore dell’opera 1.080.000,00) per cui tenuto conto del ribasso all’impresa sono
corrisposti euro 972.000,00;
b) 150.000 euro (valore dell’opera 1.150.000,00) per cui tenuto conto del ribasso all’impresa sono
corrisposti euro 1.035.000,00).
2. L’analisi
Dopo il chiarimento sulla questione degli incentivi e della ratio, pur non perfettamente ammissibile
con l’attività di “consulenza” della sezione, il Collegio rammenta che la questione delle varianti si pone
essenzialmente in fase di esecuzione del contratto che si caratterizza per la posizione di tendenziale
parità tra le parti, agendo la PA sostanzialmente nella sua autonomia negoziale”.
In tema di modifiche contrattuali, come noto, dispone l’articolo 106 del Codice dei contratti ed
operazione “ermeneutica” che compie la sezione è quella di comprendere quale sia il tipo” di
variazione/modifica che può riguardare la questione degli incentivi.
Secondo la sezione “si ritengono maggiormente aderenti al contenuto del quesito le ipotesi delle
varianti in senso stretto di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), ovvero quelle che dipendono da
“circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore.
In questo caso, si legge nella deliberazione, le modifiche all’oggetto del contratto sono varianti
in corso d’opera. Tra le circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni
legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti”. Si tratta di modifiche contrattuali ammissibili in presenza delle circostanze fissate dalla
legge che devono essere intese “in senso strettamente oggettivo in relazione ad una condotta da
valutarsi ai sensi della diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2, c.c.; con ciò escludendo
le modificazioni dipendenti da errori, omissioni, carenza e/o insufficienza di indagini preliminari e, in
generale, inadeguata valutazione.
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