Page 79 - MediAppalti, Anno XI - N. 9
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Che procedura di scelta del contraente
               è necessaria per l’erogazione degli incentivi?











               1.     Il parere


               Più in dettaglio il parere posto dal Sindaco è se risulti “corretto ritenere che presupposto legittimante
               l’erogazione degli incentivi tecnici previsti dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016 per effetto del dettato del
               comma 2 di tale articolo (“A valere sugli stanziamenti (…), le amministrazioni aggiudicatrici destinano
               ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei
               lavori, servizi e forniture, posti a base di gara”) sia esclusivamente la previa redazione di un progetto
               con un proprio quadro economico recante la voce “importo a base di gara”, indipendentemente dalla
               successiva modalità di scelta del contraente o, al più, la necessità della (successiva) negoziazione di
               un prezzo inferiore a quello a base di gara, negoziazione che, nel caso di affidamento diretto, può
               consistere  in  una  procedura  sostanzialmente  comparativa,  o  in  termini  di confronto  di preventivi
               tra più operatori economici o, sulla base di un’analisi comparativa con affidamenti precedenti e con
               il contesto generale del mercato di riferimento, in termini di richiesta di offerta al ribasso all’unico
               operatore economico motivatamente individuato.”


               Dalla  domanda  emerge,  pertanto,  quella consapevolezza che  la competizione per  giungere
               all’assegnazione debba avere un minimo di articolazione per giustificare una attività dei soggetti della
               stazione appaltante e quindi legittimare, con un certo lavoro, l’erogazione del compenso.




               2.     L’analisi

               La sezione premette immediatamente per poter parlare di incentivi si deve escludere “la possibilità di
               incentivare funzioni o attività diverse da quelle considerate dall’art. 113, comma 2 (cfr. Sezione delle
               autonomie, deliberazione n. 18/2016/QMIG)”.


               Ciò evidenziato la sezione rammenta come la giurisprudenza consultiva della Corte dei conti ha da
               tempo chiarito anche le condizioni di carattere generale che devono sussistere ai fini della possibilità
               di incentivare ogni singola funzione tecnica.

               In particolare si evidenzia che le premesse indispensabili (gli adempimenti propedeutici) sono che:
               a) l’amministrazione si sia dotata di apposito regolamento interno, essendo questa la condizione essenziale ai
               fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo e sede idonea per circoscrivere le
               condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati. Come visto, anche in questo osservatorio,
               la stessa Corte ritiene possibile anche l’adozione di un regolamento postumo a condizione che i fondi
               risultino accantonati.
               b)  le  risorse  finanziarie  del  fondo  costituito  ai  sensi  dell’art.  113,  comma  2,  siano  ripartite,  per
               ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione
               decentrata integrativa del personale;
               c) il relativo impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse stanziate nel quadro economico
               dell’appalto, attraverso la costituzione di un apposito fondo vincolato non superiore al 2% dell’importo
               dei lavori posti a base di gara;


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