Page 79 - MediAppalti, Anno XI - N. 9
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Che procedura di scelta del contraente
è necessaria per l’erogazione degli incentivi?
1. Il parere
Più in dettaglio il parere posto dal Sindaco è se risulti “corretto ritenere che presupposto legittimante
l’erogazione degli incentivi tecnici previsti dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016 per effetto del dettato del
comma 2 di tale articolo (“A valere sugli stanziamenti (…), le amministrazioni aggiudicatrici destinano
ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei
lavori, servizi e forniture, posti a base di gara”) sia esclusivamente la previa redazione di un progetto
con un proprio quadro economico recante la voce “importo a base di gara”, indipendentemente dalla
successiva modalità di scelta del contraente o, al più, la necessità della (successiva) negoziazione di
un prezzo inferiore a quello a base di gara, negoziazione che, nel caso di affidamento diretto, può
consistere in una procedura sostanzialmente comparativa, o in termini di confronto di preventivi
tra più operatori economici o, sulla base di un’analisi comparativa con affidamenti precedenti e con
il contesto generale del mercato di riferimento, in termini di richiesta di offerta al ribasso all’unico
operatore economico motivatamente individuato.”
Dalla domanda emerge, pertanto, quella consapevolezza che la competizione per giungere
all’assegnazione debba avere un minimo di articolazione per giustificare una attività dei soggetti della
stazione appaltante e quindi legittimare, con un certo lavoro, l’erogazione del compenso.
2. L’analisi
La sezione premette immediatamente per poter parlare di incentivi si deve escludere “la possibilità di
incentivare funzioni o attività diverse da quelle considerate dall’art. 113, comma 2 (cfr. Sezione delle
autonomie, deliberazione n. 18/2016/QMIG)”.
Ciò evidenziato la sezione rammenta come la giurisprudenza consultiva della Corte dei conti ha da
tempo chiarito anche le condizioni di carattere generale che devono sussistere ai fini della possibilità
di incentivare ogni singola funzione tecnica.
In particolare si evidenzia che le premesse indispensabili (gli adempimenti propedeutici) sono che:
a) l’amministrazione si sia dotata di apposito regolamento interno, essendo questa la condizione essenziale ai
fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo e sede idonea per circoscrivere le
condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati. Come visto, anche in questo osservatorio,
la stessa Corte ritiene possibile anche l’adozione di un regolamento postumo a condizione che i fondi
risultino accantonati.
b) le risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell’art. 113, comma 2, siano ripartite, per
ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale;
c) il relativo impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse stanziate nel quadro economico
dell’appalto, attraverso la costituzione di un apposito fondo vincolato non superiore al 2% dell’importo
dei lavori posti a base di gara;
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