Page 84 - MediAppalti, Anno XI - N. 9
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
E’ possibile erogare incentivi anche per le “varianti”?
La giurisprudenza contabile, effettivamente, si è già interessata della questione e del problema se, ed
in che misura, sia possibile “armonizzare i principi e le finalità dell’istituto incentivante rispetto alla
disciplina dello ius variandi. Operando una lettura sistematica della disciplina delle varianti nel quadro
delle disposizioni dell’art. 113 la giurisprudenza contabile si è più volte espressa, anche in relazione
al previgente codice dei contratti del 2006, nel senso della non incompatibilità a priori e in senso
assoluto tra varianti e incentivazione e, quindi, dei relativi riflessi sul fondo, anche in aumento (Sez.
Controllo Puglia n. 162/2018/PAR; Sez. Controllo Piemonte n. 8/2014/PAR e n. 97/2014/PAR).
Non v’è dubbio, semplificando, rileva la Corte che seppur vero che hanno estremo rilievo le fasi
propedeutiche “della predisposizione e costruzione del procedimento e relativo bando/avviso nella
quale, nell’ottica di efficienza indicata dalla legge delega” non possono non valorizzarsi anche “le
possibili situazioni incidenti sul percorso anche sotto il profilo tecnico e finanziario. Che è giunta ad
affermare “la non incompatibilità in senso assoluto tra varianti e incentivi” sottolineando “che i due
aspetti possono trovare adeguata conciliazione nella misura in cui l’incentivo segua comunque una
logica di efficienza, efficacia e razionalizzazione lasciando fuori, quindi, le modificazioni contrattuali
che derivano da condotte che si discostano dal parametro della diligenza”. In caso diverso, prosegue
sempre la deliberazione, “potrà ammettersi lo ius variandi in caso di circostanze impreviste ed
imprevedibili, qualora le varianti (o le prestazioni supplementari) abbiano il carattere della necessità
e vadano a remunerare un quid pluris di attività e adempimenti di natura tecnica nella considerazione
che non costituisce oggetto di incentivazione qualsiasi generica partecipazione del personale
assegnato alla stazione appaltante, bensì lo svolgimento di specifiche funzioni tecniche da parte del
medesimo (Sez. Controllo Lombardia n. 29/2021)”.
3. La conclusione
La conclusione si sostanzia in un invito all’ente locale circa la decisione finale se remunerare o meno
l’incentivo “in presenza di varianti in esito alla rigorosa valutazione dell’effettiva situazione e relativa
legittimazione alla corresponsione nonché ogni conseguente determinazione riservata alla propria
competenza”.
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