Page 84 - MediAppalti, Anno XI - N. 9
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                      E’ possibile erogare incentivi anche per le “varianti”?












               La giurisprudenza contabile, effettivamente, si è già interessata della questione e del problema se, ed
               in che misura, sia possibile “armonizzare i principi e le finalità dell’istituto incentivante rispetto alla
               disciplina dello ius variandi. Operando una lettura sistematica della disciplina delle varianti nel quadro
               delle disposizioni dell’art. 113 la giurisprudenza contabile si è più volte espressa, anche in relazione
               al previgente codice dei contratti del 2006, nel senso della non incompatibilità a priori e in senso
               assoluto tra varianti e incentivazione e, quindi, dei relativi riflessi sul fondo, anche in aumento (Sez.
               Controllo Puglia n. 162/2018/PAR; Sez. Controllo Piemonte n. 8/2014/PAR e n. 97/2014/PAR).

               Non  v’è  dubbio,  semplificando,  rileva  la  Corte  che  seppur  vero  che  hanno  estremo  rilievo  le  fasi
               propedeutiche “della predisposizione e costruzione del procedimento e relativo bando/avviso nella
               quale, nell’ottica di efficienza indicata dalla legge delega” non possono non valorizzarsi anche “le
               possibili situazioni incidenti sul percorso anche sotto il profilo tecnico e finanziario. Che è giunta ad
               affermare “la non incompatibilità in senso assoluto tra varianti e incentivi” sottolineando “che i due
               aspetti possono trovare adeguata conciliazione nella misura in cui l’incentivo segua comunque una
               logica di efficienza, efficacia e razionalizzazione lasciando fuori, quindi, le modificazioni contrattuali
               che derivano da condotte che si discostano dal parametro della diligenza”. In caso diverso, prosegue
               sempre  la  deliberazione,  “potrà  ammettersi  lo  ius variandi  in caso  di circostanze  impreviste  ed
               imprevedibili, qualora le varianti (o le prestazioni  supplementari) abbiano il carattere della necessità
               e vadano a remunerare  un quid pluris di attività e adempimenti di natura tecnica nella considerazione
               che  non  costituisce oggetto  di incentivazione  qualsiasi generica  partecipazione  del personale
               assegnato alla stazione appaltante, bensì lo svolgimento di specifiche funzioni tecniche da parte del
               medesimo (Sez. Controllo Lombardia n. 29/2021)”.



               3.     La conclusione


               La conclusione si sostanzia in un invito all’ente locale circa la decisione finale se remunerare o meno
               l’incentivo “in presenza di varianti in esito alla rigorosa valutazione dell’effettiva situazione e relativa
               legittimazione alla corresponsione nonché ogni conseguente determinazione riservata alla propria
               competenza”.























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