Page 77 - MediAppalti, Anno XI - N. 9
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Per erogare gli incentivi valido anche un regolamento postumo
Nel primo caso in cui la legge retroattiva “colloca prima della propria entrata in rigore sia la fattispecie,
sia i suoi effetti”; nel secondo caso in cui la retroattività riguarda solo la produzione di effetti attuali,
ma sulla base di una fattispecie realizzatasi in passato”.
Rimane fermo, naturalmente che la stazione appaltante adotti il regolamento interno.
3. Un regolamento “postumo”
La sezione propende, pertanto, nella possibilità di adottare un regolamento che pur postumo, alle
attività incentivabili, possa anche disciplinare fattispecie definitesi prima dell’entrata in vigore
“condizione che le somme, a tal fine necessarie, risultino già accantonate nel preesistente quadro
economico riguardante la singola opera”.
Sulla questione insiste il chiarimento fornito anche dalla Sezione delle Autonomie con la delibera
16/2021 che ha “sposato la tesi della retroattività del regolamento”.
La sezione riscontrando la questione posta dalla sezione campana (delibera 171/2021) ha chiarito che
“ove una amministrazione locale abbia omesso di adottare, in esecuzione della disciplina normativa
di riferimento vigente ratione temporis (legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016),
il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la
vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto
dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli
incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della
suddetta normativa del tempo”.
Risulta necessario, evidentemente, che le somme riferite agli incentivi tecnici siano state accantonate
in bilancio.
4. Conclusioni
L’orientamento che conferma la possibilità di un regolamento postumo, a sommesso parere, potrebbe
essere ulteriormente legittimato dalla stessa previsione (tra gli articoli del regolamento con uno ad
hoc), in cui si chiarisce la portata retroattiva delle stesse norme a fattispecie già realizzatesi ferme
restando le condizioni della copertura economica. E’ anche vero che sulla previsione dei fondi, oramai,
le sezioni – come anche ricordato in pregressi osservatori, afferma la possibilità di una previsione
postuma sia pure con adeguata motivazione.
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