Page 76 - MediAppalti, Anno XI - N. 9
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Per erogare gli incentivi valido anche un regolamento postumo
1. Il parere
Nel caso trattato, il Sindaco di un comune toscano pone alla sezione il quesito relativo ai rapporti tra
incentivi (tecnicamente già maturati) e regolamento sul riparto adottato solo successivamente. Più
nel dettaglio, il Sindaco rammenta che “nei quadri economici dei progetti relativi alle opere approvati
dal 19 aprile 2016 al 6 agosto 2020 (data in cui l’Ente si è dotato di regolamento) sono state previste,
ed accantonate in bilancio, le risorse da destinare al fondo per gli incentivi tecnici”.
In relazione a quanto, appunto, “il Sindaco chiede se, in relazione alle funzioni tecniche previste
dall’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 espletate dal personale dipendente dell’Ente dopo l’entrata in
vigore della citata normativa, ma prima dell’adozione del regolamento di cui al comma 3 del
citato articolo 113, sia possibile corrispondere l’incentivo riferito al periodo intercorrente tra la data
di entrata in vigore della normativa vigente e la data di adozione del regolamento”.
2. Istruttoria
Come anticipato in premessa, nella fase di istruttoria sulla richiesta la sezione rammenta che uno
degli aspetti di maggior complessità (argomento ritenuto “controverso”) è proprio quello relativo alla
possibilità (o meno) di erogare gli incentivi per attività “svolte in mancanza del regolamento previsto
dalla normativa vigente”.
Caso, evidentemente, che ha posto la questione “se sia possibile applicare retroattivamente il
regolamento relativo alla distribuzione delle risorse (una volta adottato) in favore di prestazioni
lavorative eseguite prima dell’entrata in vigore del predetto regolamento”.
Si rammenta in delibera l’approccio che risponde negativamente e che risulta fondato sul classico
principio del “tempus regit actum”. Semplificando, ogni atto/attività è retta/regolata dalle norme
vigenti nel periodo interessato.
In coerenza con tale principio, sottolinea l’estensore, la conclusione è nel senso della impossibilità di
attribuire efficacia retroattiva ai regolamenti, “opponendosi a tale opzione l’irretroattività della legge,
e quindi anche dei regolamenti, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 4 e 11
delle disposizioni preliminari al Codice civile”.
A questo orientamento estremo e (se vogliamo anche) “logico” si contrappone invece l’orientamento
che potrebbe definirsi “sostanziale” ovvero privilegiare il dato fattuale di un lavoro svolto ovvero
del compimento comunque avvenuto di tutte quella attività incentivabili (ex art. 113 del Codice
dei contratti) che, indubbiamente, ha procurato un vantaggio (normalmente in tema di tempi e
finanziari) per la stazione appaltante in luogo di una complessiva esternalizzazione di alcuni segmenti
del procedimento afferente l’attività contrattuale.
Secondo questo orientamento, precisa il collegio, è possibile ammettere una efficacia anche retroattiva
del regolamento postumo.
Nell’ambito di queste riflessioni si può distinguere una efficacia retroattiva “forte” ed una efficacia
retroattiva “debole”.
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