Page 76 - MediAppalti, Anno XI - N. 9
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                            Per erogare gli incentivi valido anche un regolamento postumo












               1.     Il parere


               Nel caso trattato, il Sindaco di un comune toscano pone alla sezione il quesito relativo ai rapporti tra
               incentivi (tecnicamente già maturati) e regolamento sul riparto adottato solo successivamente. Più
               nel dettaglio, il Sindaco rammenta che “nei quadri economici dei progetti relativi alle opere approvati
               dal 19 aprile 2016 al 6 agosto 2020 (data in cui l’Ente si è dotato di regolamento) sono state previste,
               ed accantonate in bilancio, le risorse da destinare al fondo per gli incentivi tecnici”.
               In relazione a quanto, appunto, “il Sindaco chiede se, in relazione alle funzioni tecniche previste
               dall’art.  113  del d.lgs.  n.  50/2016  espletate  dal personale  dipendente  dell’Ente dopo l’entrata  in
               vigore della citata normativa, ma prima dell’adozione del regolamento di cui al comma 3 del
               citato articolo 113, sia possibile corrispondere l’incentivo riferito al periodo intercorrente tra la data
               di entrata in vigore della normativa vigente e la data di adozione del regolamento”.



               2.     Istruttoria

               Come anticipato in premessa, nella fase di istruttoria sulla richiesta la sezione rammenta che uno
               degli aspetti di maggior complessità (argomento ritenuto “controverso”) è proprio quello relativo alla
               possibilità (o meno) di erogare gli incentivi per attività “svolte in mancanza del regolamento previsto
               dalla normativa vigente”.
               Caso,  evidentemente,  che  ha  posto  la  questione  “se  sia possibile applicare  retroattivamente  il
               regolamento  relativo alla distribuzione delle risorse  (una volta adottato)  in favore  di prestazioni
               lavorative eseguite prima dell’entrata in vigore del predetto regolamento”.
               Si rammenta in delibera l’approccio che risponde negativamente e che risulta fondato sul classico
               principio del  “tempus  regit  actum”.  Semplificando,  ogni  atto/attività  è  retta/regolata  dalle  norme
               vigenti nel periodo interessato.


               In coerenza con tale principio, sottolinea l’estensore, la conclusione è nel senso della impossibilità di
               attribuire efficacia retroattiva ai regolamenti, “opponendosi a tale opzione l’irretroattività della legge,
               e quindi anche dei regolamenti, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 4 e 11
               delle disposizioni preliminari al Codice civile”.
               A questo orientamento estremo e (se vogliamo anche) “logico” si contrappone invece l’orientamento
               che potrebbe definirsi “sostanziale” ovvero privilegiare il dato fattuale di un lavoro svolto ovvero
               del compimento comunque  avvenuto  di tutte quella attività incentivabili  (ex  art.  113  del Codice
               dei  contratti)  che,  indubbiamente,  ha  procurato  un  vantaggio  (normalmente  in  tema  di tempi  e
               finanziari) per la stazione appaltante in luogo di una complessiva esternalizzazione di alcuni segmenti
               del procedimento afferente l’attività contrattuale.

               Secondo questo orientamento, precisa il collegio, è possibile ammettere una efficacia anche retroattiva
               del regolamento postumo.
               Nell’ambito di queste riflessioni si può distinguere una efficacia retroattiva “forte” ed una efficacia
               retroattiva “debole”.


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