Page 66 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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Mediappalti In Pillole
Volendo preliminarmente sgombrare il campo dalle Quindi la problematica non attiene ai casi di
situazioni palesemente errate e fissare un punto commistione tra requisiti!
fermo, si richiama in tal senso, una pronuncia
del Tar Lombardia, nella quale si controverteva in Proviamo pertanto ad allargare l’indagine, partendo
merito ad un bando in cui effettivamente vi era dal periodo di vigenza del vecchio Codice (d.lgs.
stata una manifesta, errata, commistione, tra 163/2006); ci si rende conto che si è costruito nel
requisito economico e requisito tecnico, tanto da tempo un orientamento pacifico e consolidato.
non rendere ben chiaro il requisito desiderato.
Il Parere dell’Autorità n. 161 del 23/09/2010
Il Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 23 marzo 2018, prevede:
n. 794, invero in un caso in cui il bando era “Nella fattispecie, come correttamente rilevato
ambiguo sulla previsione, afferma: “Il collegio dalla stazione appaltante, al fine di individuare il
ritiene, in proposito, che dalla lettura della lex “triennio antecedente alla data di pubblicazione
specialis di gara versata in atti (punto III.1.3 del del bando” (cfr. art. 8 del disciplinare di gara)
bando di gara e pag. 16 del disciplinare di gara, l’istante GLM S.r.l. avrebbe dovuto considerare
le cui prescrizioni si richiamano integralmente), che il bando è stato pubblicato sulla GU n. 248
non risulti chiaramente il periodo di riferimento del 24.12.2009, sicché, il periodo da considerare
del possesso del succitato requisito di capacità è quello intercorrente tra il 24 dicembre 2009 ed il
tecnico-professionale, atteso che, nelle succitate 24 dicembre 2006.
prescrizioni, la stazione appaltante opera una Non appare, pertanto, censurabile l’operato della
commistione tra i concetti di esercizio sociale stazione appaltante la quale, avendo rilevato che
ed anno solare, riferendosi espressamente la GLM S.r.l. non aveva preso in considerazione
anche a tre determinate annate (2014, 2015, l’anno 2009, nella seduta del 30.3.2010 – previa
2016) nella loro interezza, e non a partire da un lettura a cura del Presidente della Commissione di
determinato giorno, rendendo così quanto meno gara della citata determinazione n. 5/2009 e dei
incerta l’interpretazione delle medesime previsioni chiarimenti pubblicati sul sito dell’Ente Foreste
della lex specialis, da cui può tanto ricavarsi una della Sardegna sotto la voce risposte alle domande
soluzione favorevole al ricorrente – gli ultimi tre più frequenti (circostanza non contestata dalla
anni solari, evidentemente precedenti al 2017 – società istante) – ha escluso la società medesima,
quanto un’altra ad esso contraria, se si privilegi il odierna istante, dalla procedura selettiva.
richiamo alla data di pubblicazione.
Né la Commissione avrebbe potuto agire
Nell’accertata ambiguità, consegue l’illegittimità diversamente consentendo alla GLM S.r.l. di
dell’esclusione impugnata, alla luce del granitico integrare (ex art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006) la
orientamento giurisprudenziale per il quale, in documentazione prodotta a dimostrazione del
presenza di clausole di un bando o di un disciplinare possesso dei requisiti di capacità tecnica senza
ambigue o contraddittorie, deve essere privilegiata violare il principio di par condicio, atteso che
l’interpretazione favorevole all’ammissione alla l’istante, in presenza della chiara clausola contenuta
gara invece che quella che tenda all’esclusione di nel disciplinare di gara e conoscendo quanto
un concorrente, in ossequio al canone del favor stabilito dall’Autorità con la citata determinazione
partecipationis, che sottende anche l’interesse n. 5/2009, avrebbe potuto orientarsi e determinarsi
pubblico al massimo dispiegarsi del confronto conseguentemente.”
concorrenziale, inteso all’individuazione dell’offerta
maggiormente vantaggiosa e conveniente per In linea col precedente parere dell’Autorità,
l’amministrazione appaltante, dovendo in difetto a dimostrare il consolidato orientamento nel
affermarsi l’illegittimità dell’esclusione dalla gara tempo a prescindere dal cambiamento di Codice
pronunciata in applicazione di disposizioni di lex intervenuto nel 2016, si richiama anche il Parere
specialis che, sebbene corredate dell’espressa di precontenzioso ANAC n. 3 dell’11 gennaio 2017.
comminatoria di esclusione, evidenziano tratti Quest’ultimo prevede che: “per la capacità
di ambiguità, incertezza o contraddittorietà (ex tecnica e professionale il triennio di riferimento
multis, T.A.R. Lombardia Milano, I, 24 gennaio è quello effettivamente antecedente la data di
2017, n. 169)”. pubblicazione del bando e, quindi, non coincidente
necessariamente con il triennio relativo al
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