Page 67 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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In Pillole Mediappalti
requisito di capacità economico-finanziaria valutazione della capacità economico-finanziaria
da intendersi come periodo amministrativo di dell’operatore economico offerente (All. XVII,
durata ordinariamente annuale, coincidente con parte I, lett. c), del d.lgs. n. 50 cit.) e le “principali
l’anno solare. Si richiama in tal senso sul punto, forniture […] negli ultimi tre anni” precedenti la
quanto affermato anche dalla giurisprudenza pubblicazione del bando per l’apprezzamento della
amministrativa (cfr. Con. Stato, Sez. 3, sentenza capacità tecnico-professionale dello stesso (All.
2 luglio 2015, n. 3285) che ha stabilito che: “solo XVII, parte II, lett. a), punto ii), del d.lgs. n. 50
per la dimostrazione della capacità economico cit.); motivo per cui, le precedenti acquisizioni
finanziaria di cui all’art. 41 del d.lgs. n.163/2006 giurisprudenziali possono essere estese alle nuove
il triennio da prendere in considerazione per disposizioni.
verificare la sussistenza del requisito è quello
solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende In definitiva, per verificare il possesso dei requisiti
i tre anni solari antecedenti la data del bando, in speciali di partecipazione a una gara d’appalto si
quanto la norma fa riferimento alla nozione di considera per la “capacità tecnico-professionale”
esercizio inteso come anno solare, mentre per la il triennio antecedente la data di pubblicazione
capacità tecnica e professionale di cui all’art. 42 del bando, mentre per la “capacità economico-
“il triennio di riferimento è quello effettivamente finanziaria” i tre anni solari, coincidenti con gli
antecendente la data di pubblicazione del bando esercizi contabili dell’impresa.”
e, quindi, non coincide necessariamente con il
triennio relativo al requisito di capacità economico In questo scenario si inserisce in “rottura” il
finanziaria” (Cons. Stato, VI, 6.5.2014 n.2306)“. Consiglio di Stato con la sent. N. 7912/2020,
il quale afferma che: “In verità, l’esatta
Proseguendo nel tempo, si ritrovano altri interventi determinazione della decorrenza del triennio utile
giurisprudenziali a conferma del percorso alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione
consolidato. di cui all’art. 83, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016
ha dato luogo (relativamente alla alternativa tra
Il T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, sentenza n. 1036 “anno effettivo”, computato a ritroso dalla data
pubblicata il 9 luglio 2018, conferma la consolidata di pubblicazione del bando, ed “anno solare”) ad
giurisprudenza del precedente codice, univoca nel interpretazioni non sempre omogenee.
ritenere l’interpretazione del periodo a decorrere In particolare, si è ritenuto di operare una
dalla data di pubblicazione ex multis, Cons. St., distinzione tra: a) la “capacità economica e
Sez. III, 2.7.2015 n. 3285 e Cons. St., Sez. VI, finanziaria” (art. 83, comma 1, lett. b), per la quale
6.5.2014 n. 2306. occorrerebbe considerare (facendo riferimento
“… per il requisito della capacità tecnico- alla nozione di “esercizio”) il triennio solare; b) le
professionale fa riferimento ad un ammontare non “capacità tecniche e professionali” (art. 83, comma
inferiore al valore a base d’asta con riferimento, agli 2, lett. c), per le quali varrebbe il triennio effettivo
ultimi tre anni precedenti la gara, da computarsi (cfr. C.d.S., III, 2 luglio 2015, n. 3285; Id., VI, 6
a ritroso, a partire dalla data di pubblicazione del maggio 2014, n. 2306).
bando di gara nella Gazzetta ufficiale.
La giurisprudenza formatasi e consolidatasi in La distinzione deve essere posta a confronto
costanza del vecchio art. 42 del d.lgs. n. 163/2006 con il principio per cui, nel caso di incerta o non
aveva chiarito che il triennio da considerarsi per chiara formulazione della lex specialis, prevale
la verifica della sussistenza del requisito minimo l’interpretazione conforme all’”interesse pubblico
stabilito dalla legge di gara ai fini della verifica ad avere il più ampio numero di potenziali
della capacità tecnica fosse quello effettivamente partecipanti” (art. 83, comma 2), che milita per
precedente la data di pubblicazione del bando e non una lettura estensiva. Nella stessa direzione
già lo stesso periodo solare/esercizio finanziario dal opera, del resto, la struttura essenzialmente
1° gennaio, invece rilevante per il diverso requisito unilaterale degli atti indittivi, in quando indirizzati
della capacità economico-finanziaria. in incertam personam, che legittima, in caso di
Il nuovo cd. Codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016) dubbio, l’interpretazione contra stipulatorem (cfr.
mantiene invariata la tradizionale distinzione tra il art. 1370 c.c.), che orienta alla soluzione più
“fatturato […] al massimo per gli ultimi tre esercizi favorevole ai destinatari dell’invito a formulare le
disponibili” (rectius: esercizi finanziari) per la offerte.
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