Page 67 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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                 requisito   di   capacità   economico-finanziaria   valutazione  della  capacità  economico-finanziaria
                 da  intendersi  come  periodo  amministrativo di   dell’operatore  economico  offerente  (All.  XVII,
                 durata  ordinariamente  annuale,  coincidente con   parte I, lett. c), del d.lgs. n. 50 cit.) e le “principali
                 l’anno solare. Si richiama in tal senso sul punto,   forniture  […]  negli  ultimi  tre  anni”  precedenti  la
                 quanto  affermato  anche  dalla giurisprudenza   pubblicazione del bando per l’apprezzamento della
                 amministrativa (cfr. Con.  Stato, Sez. 3, sentenza   capacità  tecnico-professionale  dello  stesso  (All.
                 2 luglio  2015, n. 3285) che ha  stabilito che: “solo   XVII, parte II, lett. a), punto ii), del d.lgs. n. 50
                 per  la  dimostrazione della capacità  economico   cit.);  motivo  per  cui,  le  precedenti  acquisizioni
                 finanziaria di cui all’art. 41 del  d.lgs. n.163/2006   giurisprudenziali possono essere estese alle nuove
                 il  triennio da  prendere  in considerazione  per   disposizioni.
                 verificare  la    sussistenza  del  requisito  è  quello
                 solare decorrente dal 1° gennaio e  ricomprende   In definitiva, per verificare il possesso dei requisiti
                 i tre anni solari antecedenti la data del bando, in   speciali di partecipazione a una gara d’appalto si
                 quanto  la  norma    fa  riferimento  alla  nozione  di   considera  per  la  “capacità  tecnico-professionale”
                 esercizio inteso come anno solare, mentre per la   il triennio  antecedente  la  data  di pubblicazione
                 capacità  tecnica  e  professionale di cui all’art.  42   del bando,  mentre  per  la “capacità  economico-
                 “il triennio di riferimento  è quello effettivamente   finanziaria”  i  tre  anni  solari,  coincidenti  con  gli
                 antecendente  la  data  di pubblicazione del bando   esercizi contabili dell’impresa.”
                 e,   quindi, non coincide necessariamente  con il
                 triennio relativo al requisito di capacità economico   In  questo  scenario  si  inserisce  in  “rottura”  il
                 finanziaria” (Cons. Stato, VI, 6.5.2014 n.2306)“.  Consiglio di Stato  con  la  sent.  N.  7912/2020,
                                                                il  quale  afferma  che:  “In verità,  l’esatta
                 Proseguendo nel tempo, si ritrovano altri interventi   determinazione della decorrenza del triennio utile
                 giurisprudenziali   a   conferma   del   percorso   alla dimostrazione  dei requisiti di partecipazione
                 consolidato.                                   di cui all’art. 83, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016
                                                                ha  dato  luogo (relativamente  alla alternativa  tra
                 Il  T.A.R.  Puglia,  Bari,  Sez.  II,  sentenza  n.  1036   “anno  effettivo”,  computato  a  ritroso  dalla  data
                 pubblicata il 9 luglio 2018, conferma la consolidata   di pubblicazione del bando, ed “anno solare”) ad
                 giurisprudenza del precedente codice, univoca nel   interpretazioni non sempre omogenee.
                 ritenere  l’interpretazione  del periodo  a  decorrere   In  particolare,  si è  ritenuto  di operare  una
                 dalla data di pubblicazione  ex multis, Cons.  St.,   distinzione  tra:  a)  la  “capacità  economica  e
                 Sez.  III,  2.7.2015  n.  3285  e  Cons.  St.,  Sez.  VI,   finanziaria” (art. 83, comma 1, lett. b), per la quale
                 6.5.2014 n. 2306.                              occorrerebbe  considerare  (facendo  riferimento
                 “…  per  il  requisito  della  capacità  tecnico-  alla nozione di “esercizio”) il triennio solare; b) le
                 professionale fa riferimento ad un ammontare non   “capacità tecniche e professionali” (art. 83, comma
                 inferiore al valore a base d’asta con riferimento, agli   2, lett. c), per le quali varrebbe il triennio effettivo
                 ultimi tre anni precedenti la gara, da computarsi   (cfr. C.d.S., III, 2 luglio 2015, n. 3285; Id., VI, 6
                 a ritroso, a partire dalla data di pubblicazione del   maggio 2014, n. 2306).
                 bando di gara nella Gazzetta ufficiale.
                 La  giurisprudenza  formatasi  e  consolidatasi  in   La  distinzione  deve  essere  posta a  confronto
                 costanza del vecchio art. 42 del d.lgs. n. 163/2006   con il principio per cui, nel caso di incerta o non
                 aveva  chiarito  che  il triennio  da  considerarsi  per   chiara  formulazione  della  lex  specialis, prevale
                 la  verifica  della  sussistenza  del  requisito  minimo   l’interpretazione  conforme  all’”interesse  pubblico
                 stabilito  dalla  legge  di  gara  ai  fini  della  verifica   ad  avere  il più  ampio  numero  di  potenziali
                 della capacità tecnica fosse quello effettivamente   partecipanti”  (art.  83,  comma  2),  che  milita  per
                 precedente la data di pubblicazione del bando e non   una  lettura  estensiva.  Nella stessa  direzione
                 già lo stesso periodo solare/esercizio finanziario dal   opera,  del  resto,  la  struttura  essenzialmente
                 1° gennaio, invece rilevante per il diverso requisito   unilaterale degli atti indittivi, in quando indirizzati
                 della capacità economico-finanziaria.          in incertam  personam,  che  legittima, in caso  di
                 Il nuovo cd. Codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016)   dubbio, l’interpretazione contra stipulatorem (cfr.
                 mantiene invariata la tradizionale distinzione tra il   art.  1370  c.c.),  che  orienta alla soluzione più
                 “fatturato […] al massimo per gli ultimi tre esercizi   favorevole ai destinatari dell’invito a formulare le
                 disponibili”  (rectius:  esercizi  finanziari)  per  la   offerte.

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