Page 69 - MediAppalti, Anno XIV - N. 8
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In Pillole                                                                           Mediappalti






               Viene disposto quindi che la stazione appaltante   ha  ritenuto  che  la  distanza  fosse  un  criterio
               individui criteri di aggiudicazione che  siano   non  pertinente  rispetto agli aspetti tecnici e
               proporzionati agli scopi del contratto, evitando   qualitativi  di  un  appalto  per  lo  smaltimento
               che fattori non rilevanti per l’oggetto dell’appalto   dei  rifiuti,  dove  invece  dovrebbero  prevalere
               possano influenzare in modo significativo l’esito   elementi come la capacità tecnica dell’impianto,
               della gara.                                     il rispetto delle normative ambientali e la qualità
                                                               dei processi di trattamento dei rifiuti.
               La  sentenza  n.  2888  del  TAR Milano  riguarda
               un  ricorso presentato  da  un  operatore       Il principio di concorrenza,  secondo  il TAR,
               economico  che  aveva  partecipato  a  una  gara   deve garantire a tutti gli operatori la possibilità
               per l’affidamento di un appalto nel settore dello   di partecipare  alla gara  senza  che  vengano
               smaltimento dei rifiuti.                        introdotti  fattori  discriminatori  che  possano
                                                               favorire indebitamente determinati concorrenti,
               La stazione appaltante aveva deciso di utilizzare   in questo caso quelli localizzati nelle vicinanze.
               come  criterio  di aggiudicazione  la  vicinanza
               dell’impianto  di  smaltimento  dei  rifiuti  alla   Un altro elemento rilevante che il Tribunale ha
               propria  sede  legale.  Questo  criterio  attribuiva   sottolineato è il cosiddetto doppio vantaggio che
               un  punteggio  di  35  punti  su  70  all’operatore   gli operatori locali ottenevano grazie al sistema
               che  fosse  in  grado  di  garantire  una  distanza   di valutazione adottato.
               inferiore  ai  30  km  dalla  sede  legale  della
               stazione appaltante.                            Da  un  lato,  questi  operatori  erano  favoriti  dal
                                                               punteggio  tecnico  attribuito  dalla  vicinanza
               Tale  scelta  si  basava  sulla  convinzione  che  la   geografica; dall’altro, la stazione appaltante si
               vicinanza  dell’impianto  potesse  determinare   faceva  carico  dei  costi  di  trasporto,  riducendo
               vantaggi  operativi  e  ridurre  i  costi logistici,   ulteriormente  l’onere  economico  per  gli
               soprattutto per quanto riguarda il trasporto dei   operatori locali.
               rifiuti.
                                                               Ciò  significa  che  gli  operatori  nelle  vicinanze
               Tuttavia,  il  ricorrente  ha  contestato  questo   non   solo   potevano   proporre   un’offerta
               sistema  di  valutazione,  affermando  che  la   economicamente più bassa grazie all’eliminazione
               distanza  geografica  non  fosse  un  elemento   dei costi di trasporto, ma  ottenevano  anche
               tecnico  rilevante  ai  fini  dell’offerta  e  che,   un  punteggio tecnico maggiore,  senza  dover
               pertanto, favorisse indebitamente gli operatori   dimostrare  alcuna  superiorità in termini  di
               locali.                                         qualità  dell’impianto  o  efficienza  operativa.
                                                               Questo  meccanismo  ha  quindi  determinato
               Una delle questioni cruciali sollevate dal ricorso   una  distorsione della concorrenza,  poiché non
               riguarda la violazione del principio di concorrenza   premiava  le  offerte  più  vantaggiose  sul  piano
               effettiva. Il ricorrente ha sostenuto che il criterio   tecnico o economico, ma  esclusivamente  la
               di valutazione basato  sulla distanza avrebbe   vicinanza geografica.
               escluso o limitato la partecipazione di operatori
               che,  pur  non  avendo  impianti  di smaltimento   Il TAR  Milano,  dopo  aver  esaminato  il caso,
               nelle  vicinanze,  potessero  offrire  soluzioni   ha  accolto  il ricorso  dell’operatore  economico
               tecnicamente  più valide  o  più vantaggiose  dal   e annullato il provvedimento della stazione
               punto di vista economico.                       appaltante,  dichiarando  che  il  criterio di
                                                               valutazione  basato  sulla  distanza  geografica
               Il   TAR   Milano   ha    condiviso   questa    fosse illegittimo.
               argomentazione,  affermando  che  il  punteggio
               attribuito  alla  vicinanza  dell’impianto  non   In particolare, il Tribunale ha affermato che tale
               fosse  giustificato  da  un’analisi  tecnica  che  ne   criterio  violava  l’art.  108,  comma  4  del  D.lgs.
               evidenziasse  i  benefici  concreti  per  la  qualità   36/2023,  in  quanto  non  rispetta  i  principi  di
               complessiva dell’offerta. In sostanza, il Tribunale   proporzionalità e concorrenza effettiva.

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