Page 69 - MediAppalti, Anno XIV - N. 8
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In Pillole Mediappalti
Viene disposto quindi che la stazione appaltante ha ritenuto che la distanza fosse un criterio
individui criteri di aggiudicazione che siano non pertinente rispetto agli aspetti tecnici e
proporzionati agli scopi del contratto, evitando qualitativi di un appalto per lo smaltimento
che fattori non rilevanti per l’oggetto dell’appalto dei rifiuti, dove invece dovrebbero prevalere
possano influenzare in modo significativo l’esito elementi come la capacità tecnica dell’impianto,
della gara. il rispetto delle normative ambientali e la qualità
dei processi di trattamento dei rifiuti.
La sentenza n. 2888 del TAR Milano riguarda
un ricorso presentato da un operatore Il principio di concorrenza, secondo il TAR,
economico che aveva partecipato a una gara deve garantire a tutti gli operatori la possibilità
per l’affidamento di un appalto nel settore dello di partecipare alla gara senza che vengano
smaltimento dei rifiuti. introdotti fattori discriminatori che possano
favorire indebitamente determinati concorrenti,
La stazione appaltante aveva deciso di utilizzare in questo caso quelli localizzati nelle vicinanze.
come criterio di aggiudicazione la vicinanza
dell’impianto di smaltimento dei rifiuti alla Un altro elemento rilevante che il Tribunale ha
propria sede legale. Questo criterio attribuiva sottolineato è il cosiddetto doppio vantaggio che
un punteggio di 35 punti su 70 all’operatore gli operatori locali ottenevano grazie al sistema
che fosse in grado di garantire una distanza di valutazione adottato.
inferiore ai 30 km dalla sede legale della
stazione appaltante. Da un lato, questi operatori erano favoriti dal
punteggio tecnico attribuito dalla vicinanza
Tale scelta si basava sulla convinzione che la geografica; dall’altro, la stazione appaltante si
vicinanza dell’impianto potesse determinare faceva carico dei costi di trasporto, riducendo
vantaggi operativi e ridurre i costi logistici, ulteriormente l’onere economico per gli
soprattutto per quanto riguarda il trasporto dei operatori locali.
rifiuti.
Ciò significa che gli operatori nelle vicinanze
Tuttavia, il ricorrente ha contestato questo non solo potevano proporre un’offerta
sistema di valutazione, affermando che la economicamente più bassa grazie all’eliminazione
distanza geografica non fosse un elemento dei costi di trasporto, ma ottenevano anche
tecnico rilevante ai fini dell’offerta e che, un punteggio tecnico maggiore, senza dover
pertanto, favorisse indebitamente gli operatori dimostrare alcuna superiorità in termini di
locali. qualità dell’impianto o efficienza operativa.
Questo meccanismo ha quindi determinato
Una delle questioni cruciali sollevate dal ricorso una distorsione della concorrenza, poiché non
riguarda la violazione del principio di concorrenza premiava le offerte più vantaggiose sul piano
effettiva. Il ricorrente ha sostenuto che il criterio tecnico o economico, ma esclusivamente la
di valutazione basato sulla distanza avrebbe vicinanza geografica.
escluso o limitato la partecipazione di operatori
che, pur non avendo impianti di smaltimento Il TAR Milano, dopo aver esaminato il caso,
nelle vicinanze, potessero offrire soluzioni ha accolto il ricorso dell’operatore economico
tecnicamente più valide o più vantaggiose dal e annullato il provvedimento della stazione
punto di vista economico. appaltante, dichiarando che il criterio di
valutazione basato sulla distanza geografica
Il TAR Milano ha condiviso questa fosse illegittimo.
argomentazione, affermando che il punteggio
attribuito alla vicinanza dell’impianto non In particolare, il Tribunale ha affermato che tale
fosse giustificato da un’analisi tecnica che ne criterio violava l’art. 108, comma 4 del D.lgs.
evidenziasse i benefici concreti per la qualità 36/2023, in quanto non rispetta i principi di
complessiva dell’offerta. In sostanza, il Tribunale proporzionalità e concorrenza effettiva.
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