Page 19 - MediAppalti, Anno XIV - N. 6
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Sotto la lente Mediappalti
La valutazione delle proposte può rientrare importo che sia però superiore alle due soglie di
nella fase della gara? cui all’art. 62, comma 1, del codice.
In quest’ottica, forse più facile sarebbe stato Analoga questione si pone con riferimento alle
sostenere che la valutazione delle proposte previsioni di cui all’articolo 62, comma 6, lettere
private, specie se pervenute a valle di interventi c) e d) del Codice, che - sempre secondo Anac -
già programmati come PPP (vedi infra) attengono consentono alle stazioni appaltanti non qualificate
alla fase di scelta del contraente, ovvero di ricorrere autonomamente a strumenti di
dell’affidamento, fase senz’altro coperta in ogni negoziazione (per acquisizioni sottosoglia europea)
caso dal sistema di qualificazione. e/o a strumenti di acquisto.
Le conclusioni cui giunge l’Autorità appaiono,
dunque, nel senso di un’interpretazione 3. La proposta di modifica del Codice
sistematica delle norme del codice e suggerite dall’Anac
dell’allegato II.4 che, anche in quanto contratti
oggettivamente complessi, specie in questa La soluzione che si legge nel documento recante
prima fase di implementazione del sistema di le proposte di modifica è di specificare, all’art. 5,
qualificazione delle stazioni appaltanti preclude comma 5, dell’allegato II.4, che gli affidamenti di
di procedere con la valutazione delle proposte di PPP per i quali si richiede la qualificazione sono
PPP formulate dai privati da parte di soggetti non quelli superiori alle soglie di cui all’art. 62, comma
qualificati. 1.
Ulteriore questione interpretativa comunque L’Anac suggerisce inoltre una modifica dell’art.
implicata dal pronunciamento dell’Anac riguarda 62, comma 6, lett. c), richiamando non tanto le
l’ambito applicativo cui si riferisce l’obbligo di soglie europee quanto quelle di qualificazione,
gestire le operazioni di PPP solo ad opera di peraltro ritenendo necessario disporre in generale,
amministrazioni specificamente qualificate. nei lavori, l’obbligo della qualificazione per gli
affidamenti di importo superiore a 150.000 euro.
2. I PPP d’importo inferiore alla soglia
fissata per gli affidamenti diretti 4. L’obbligo di qualificazione non
riguarda l’ambito degli affidamenti
Non a caso, infatti, il tema occupa gran parte diretti
dell’ampio elaborato messo a punto dall’Autorità in
vista dell’adozione del decreto correttivo. Al di là dei distinguo de iure condendo sopra
evocati, l’obbligo di qualificazione per la gestione
Secondo l’Autorità, infatti, appare necessario dei relativi contratti non appare comunque doversi
anzitutto chiarire quali siano le soglie di oggi leggere in senso assoluto, bensì riferito ai soli
qualificazione per gli affidamenti delle concessioni PPP di importo superiore ai 500.000 euro a base di
e dei PPP posto che mentre il comma 1 dell’art. gara per il caso di lavori, contesto in cui peraltro
62, sembra stabilire che l’ambito esente riguardi pare rientrare la fattispecie esaminata dall’Anac
anche le concessioni, il successivo comma 18, gli nel parere qui in evidenza al quale solo riferire le
articoli 3, comma 5, e 5, comma 5, dell’allegato II.4 relative conclusioni, e ai 140 000 euro per forniture
sembrano poter accreditare conclusioni diverse. e servizi.
In particolare, le ultime due disposizioni prevedono Al di sotto di detti valori non vi è obbligo, ai sensi
che per i contratti di concessione e di PPP “di dell’articolo 62, comma 1, di qualificazione per la
qualsiasi importo” le stazioni appaltanti devono gestione dei relativi contratti, ciò che senz’altro
possedere almeno una qualificazione di secondo riguarda gli appalti e che, in principio, deve valere
livello: la confusione - motiva il documento - anche nel caso di PPP.
nasce dalla difficoltà di comprendere se la dizione
“di qualsiasi importo” si riferisca a un qualsiasi Resta da dire del rapporto tra le proposte che
importo in senso assoluto ovvero a un qualsiasi le amministrazioni ricevono dai privati, ai sensi
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