Page 18 - MediAppalti, Anno XIV - N. 6
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               mera attività  di  “programmazione”  degli     La  soppressione  del  riferimento  a  tale  fase  la
               acquisti ma attiene  propriamente alla  fase    si deve  all’articolo  8,  comma  5,  lett.  a),  punto
               di “progettazione  tecnico- amministrativa”     3.2,  del  decreto  16  luglio  2020,  n.76,  convertito
               della procedura che,  in quanto tale,  deve     con  modifiche  dalla  legge  11  settembre  2020,
               ritenersi riservata a soggetti qualificati.     n.120  (semplificazioni  1),  ciò  che  peraltro  pone
                                                               il  problema  se  l’attuale  formulazione  del  codice
               A margine di tali indicazioni, che sostanzialmente   debba  considerarsi  frutto  di  una  svista  del
               sembrano   sottrarre  all’amministrazione  non  legislatore, sanabile in sede di correttivo, ovvero
               qualificata  specificamente  per  operazioni  di  PPP   di una scelta specifica volta a stabilizzare gli effetti
               l’esercizio  del  compito,  introdotto  dal  nuovo   ritenuti  positivi della  legislazione cosiddetta  in
               Codice, di valutare  preliminarmente  convenienza   deroga.
               e  fattibilità  del  ricorso  a  tale  formula  esecutiva
               per  porlo in capo alla centrale  di committenza  o   Peraltro, sottrarre  alle Amministrazioni non
               altra  stazione  appaltante  designata,  ed  all’uopo   qualificate la capacità in genere di programmare in
               qualificata,  pare  opportuno  svolgere  alcune   proprio interventi, ancorché per le successive fasi
               considerazioni di merito.                       attuative da gestire ad opera di soggetti qualificati,
                                                               parrebbe incongruo.
               Gestione della fase di programmazione di un
               PPP e qualificazione della committenza          La  giustificazione  per  una  risposta  nel  senso
                                                               auspicato dall’Autorità, in grado di offrire argomenti
               Ancorché  condivisibile  sul  piano  delle  finalità,  da   forse  più  solidi  per  affermare  la  necessità  del
               riferirsi alla necessità di assicurare adeguatezza e   ricorso  ad  una  committenza  qualificata  per  la
               competenza nella valutazione delle proposte che le   valutazione delle iniziative di PPP, specie se di
               amministrazioni, nel caso di specie, possono ricevere   provenienza privata, avrebbe potuto trovar sponda
               da  operatori  privati,  la  scelta  di ricondurre  nella   nel comma 5 dell’articolo 174, secondo cui detti
               fase della progettazione la valutazione preliminare   contratti possono essere stipulati solo da enti
               di convenienza degli  interventi da  realizzare in   concedenti  qualificati  ai  sensi  delle  vigenti
               PPP piuttosto che nella programmazione cui detta   disposizioni.
               valutazione  naturalmente  pertiene,  collocandosi
               sequenzialmente addirittura a monte della stessa,   Il  senso  della  previsione  dell’articolo  174
               pare  finalizzata  più  ad  incrociare  le  previsioni  di   comma 5 del Codice
               cui all’ articolo 63, comma 5, del codice che, per
               quanto testé riportato, corrispondere ad una solida   In quest’ottica la norma andrebbe letta come vera e
               giuridica convinzione.                          propria disciplina speciale, interpretando il richiamo
                                                               alla  stipula  in  modo  estensivo,  evidentemente
               Secondo la normativa citata, infatti, il sistema di   esteso  anche  all’esecuzione  dell’intero  contratto,
               qualificazione delle stazioni appaltanti/concedenti   ma  la  domanda  a  questo  punto  anche  qui
               copre:  a)  la  capacità  di progettazione  tecnico-  resterebbe se fino al punto da includervi il processo
               amministrativa delle procedure; b) la capacità di   valutativo preliminare di convenienza e fattibilità di
               affidamento e controllo dell’intera procedura; c) la   cui all’articolo 175, comma 2, attività che peraltro
               capacità di verifica sull’esecuzione contrattuale, ivi   dovrebbe  sempre  spettare  all’amministrazione
               incluso il collaudo e la messa in opera.        che  procede  in  quanto,  come  detto,  addirittura
                                                               propedeutica all’attività di programmazione.
               Il  sistema  di  qualificazione  delle  stazioni
               appaltanti  nel  nuovo  codice  non  include  la   In  senso  opposto,  interpretando  alla  lettera  il
               programmazione                                  termine  stipula,  la  soluzione  sarebbe  che  ferma
                                                               la  capacità  di provvedere  in via  autonoma  alle
               La  previgente  disciplina  aveva,  viceversa,  una   fasi  anteposte  alla  gara,  sarebbe  la  sola  fase  di
               portata più ampia, ed in tal senso congruente con   affidamento  della  concessione,  estesa  fino  alla
               le  posizioni oggi perseguite  dall’Anac  posto  che   stipula del contratto (in nome  e per  conto della
               l’articolo 38,  comma  3,  del d.lgs. 50/2016,  agli   amministrazione delegante) l’attività da espletarsi
               stessi fini in origine includeva anche la capacità di   comunque mediante ricorso a entità specificamente
               programmazione.                                 qualificate.

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