Page 18 - MediAppalti, Anno XIV - N. 6
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Mediappalti Sotto la lente
mera attività di “programmazione” degli La soppressione del riferimento a tale fase la
acquisti ma attiene propriamente alla fase si deve all’articolo 8, comma 5, lett. a), punto
di “progettazione tecnico- amministrativa” 3.2, del decreto 16 luglio 2020, n.76, convertito
della procedura che, in quanto tale, deve con modifiche dalla legge 11 settembre 2020,
ritenersi riservata a soggetti qualificati. n.120 (semplificazioni 1), ciò che peraltro pone
il problema se l’attuale formulazione del codice
A margine di tali indicazioni, che sostanzialmente debba considerarsi frutto di una svista del
sembrano sottrarre all’amministrazione non legislatore, sanabile in sede di correttivo, ovvero
qualificata specificamente per operazioni di PPP di una scelta specifica volta a stabilizzare gli effetti
l’esercizio del compito, introdotto dal nuovo ritenuti positivi della legislazione cosiddetta in
Codice, di valutare preliminarmente convenienza deroga.
e fattibilità del ricorso a tale formula esecutiva
per porlo in capo alla centrale di committenza o Peraltro, sottrarre alle Amministrazioni non
altra stazione appaltante designata, ed all’uopo qualificate la capacità in genere di programmare in
qualificata, pare opportuno svolgere alcune proprio interventi, ancorché per le successive fasi
considerazioni di merito. attuative da gestire ad opera di soggetti qualificati,
parrebbe incongruo.
Gestione della fase di programmazione di un
PPP e qualificazione della committenza La giustificazione per una risposta nel senso
auspicato dall’Autorità, in grado di offrire argomenti
Ancorché condivisibile sul piano delle finalità, da forse più solidi per affermare la necessità del
riferirsi alla necessità di assicurare adeguatezza e ricorso ad una committenza qualificata per la
competenza nella valutazione delle proposte che le valutazione delle iniziative di PPP, specie se di
amministrazioni, nel caso di specie, possono ricevere provenienza privata, avrebbe potuto trovar sponda
da operatori privati, la scelta di ricondurre nella nel comma 5 dell’articolo 174, secondo cui detti
fase della progettazione la valutazione preliminare contratti possono essere stipulati solo da enti
di convenienza degli interventi da realizzare in concedenti qualificati ai sensi delle vigenti
PPP piuttosto che nella programmazione cui detta disposizioni.
valutazione naturalmente pertiene, collocandosi
sequenzialmente addirittura a monte della stessa, Il senso della previsione dell’articolo 174
pare finalizzata più ad incrociare le previsioni di comma 5 del Codice
cui all’ articolo 63, comma 5, del codice che, per
quanto testé riportato, corrispondere ad una solida In quest’ottica la norma andrebbe letta come vera e
giuridica convinzione. propria disciplina speciale, interpretando il richiamo
alla stipula in modo estensivo, evidentemente
Secondo la normativa citata, infatti, il sistema di esteso anche all’esecuzione dell’intero contratto,
qualificazione delle stazioni appaltanti/concedenti ma la domanda a questo punto anche qui
copre: a) la capacità di progettazione tecnico- resterebbe se fino al punto da includervi il processo
amministrativa delle procedure; b) la capacità di valutativo preliminare di convenienza e fattibilità di
affidamento e controllo dell’intera procedura; c) la cui all’articolo 175, comma 2, attività che peraltro
capacità di verifica sull’esecuzione contrattuale, ivi dovrebbe sempre spettare all’amministrazione
incluso il collaudo e la messa in opera. che procede in quanto, come detto, addirittura
propedeutica all’attività di programmazione.
Il sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti nel nuovo codice non include la In senso opposto, interpretando alla lettera il
programmazione termine stipula, la soluzione sarebbe che ferma
la capacità di provvedere in via autonoma alle
La previgente disciplina aveva, viceversa, una fasi anteposte alla gara, sarebbe la sola fase di
portata più ampia, ed in tal senso congruente con affidamento della concessione, estesa fino alla
le posizioni oggi perseguite dall’Anac posto che stipula del contratto (in nome e per conto della
l’articolo 38, comma 3, del d.lgs. 50/2016, agli amministrazione delegante) l’attività da espletarsi
stessi fini in origine includeva anche la capacità di comunque mediante ricorso a entità specificamente
programmazione. qualificate.
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