Page 8 - MediAppalti, Anno XIV - N. 4
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In realtà la struttura di supporto può essere Alcune letture, anche autorevoli, sembrano
utilizzata anche per sub-procedimenti specifici. ricondurre gli incarichi alla stessa struttura di
supporto.
Il riferimento, nella pregressa disposizione,
è stato superato non solo, forse, per la sua Ma ciò implicherebbe che la stessa sia stata
ovvietà ma anche per il riferimento alle fasi composta anche da professionalità esterne. Ciò
per cui oggi è previsto, più correttamente, la è confermato dal riferimento agli stanziamenti.
nomina di responsabili di fase. È chiaro che un dipendente non può essere
compensato se non con l’incentivo, mentre
L’altra questione, singolare, è che la disposizione il soggetto esterno (individuato con appalto/
pregressa prevedeva la sottoposizione affidamento) sarà compensato secondo le
della struttura (peraltro stabile) alle dirette disposizioni di legge.
dipendenze del vertice dell’amministrazione.
Non può che, pertanto, essere letta la
Come si è anticipato, la struttura non è previsione in commento come possibilità di
necessario che sia stabile come invece previsto affidare il supporto all’esterno, ma anche intesa
nel progresso regime. in questo modo non si può non evidenziarne la
particolarità.
Può essere, pertanto, inteso come una sorta di
ufficio la cui composizione muta anche a seconda Le particolarità sono almeno due. La prima è
delle esigenze. L’idea di una struttura non più il contingentamento dell’importo che le stazioni
stabile sembra essere stata mutuata dalla appaltanti/enti concedenti possono mettere
disposizione contenuta nella legge regionale a disposizione per gli incarichi di questo tipo
n. 8/2013 della regione Sardegna in cui si importi “non superiori all’1 per cento dell’importo
legge (art. 36, comma 1) “1. Il responsabile di posto a base di gara”.
progetto svolge i propri compiti con il supporto
di un team, costituito prioritariamente dai Quindi un contingentamento che, di per
dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice”. sé potrebbe anche non essere valutato
negativamente, il problema è capire se tali
L’idea del “team” effettivamente rende efficace importi sono sufficienti in relazione a macro
l’idea di uno specifico gruppo di lavoro che appalti. Da qui anche l’ulteriore considerazione
viene “mosso” /utilizzato dal RUP in base alle se la stazione appaltante/ente concedente possa
esigenze. Non avrebbe senso immaginare che valutare, qualora non sia adeguato l’importo
il team possa essere coinvolto previa richiesta in parola, un aumento delle risorse predette
del RUP al proprio responsabile del servizio attingendo da fondi di bilancio (e quindi, si
etc. Una simile situazione renderebbe l’attività potrebbe dire, fuori quadro economico).
eccessivamente farraginosa ed inutilmente
complicata. Altra questione da puntualizzare è il riferimento
alla “base di gara” che, proprio nell’ambito
La restante parte della disposizione ha senso se della correttezza di espressioni/riferimenti
la si intende come riferita al classico supporto utilizzati nel codice appare non più corretta.
esterno al RUP (e quindi un autentico appalto E non a caso si cita nella prima parte l’ente
di servizi). concedente e quindi il caso della concessione e
non dell’appalto.
Nella sua corretta previsione la norma
dovrebbe essere letta nel senso che le stazioni Sarebbe stato corretto, ovviamente, fare un
appaltanti e/o gli enti concedenti “possono riferimento alla base di affidamento (salvo voler
destinare risorse finanziarie non superiori all’1 immaginare che gli estensori abbiamo valutato
per cento dell’importo posto a base di gara di ribadire gara per evitare la nomina di un
per l’affidamento diretto da parte del RUP di supporto al RUP nel caso di affidamento diretto
incarichi di assistenza al medesimo”. ma, pare, questa è una ipotesi non credibile).
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