Page 40 - MediAppalti, Anno XIV - N. 4
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Mediappalti                                                                               Il Punto






                                                               È consolidato quindi l’orientamento in base al
                      Il Dlgs. 36/2023, all’art. 57,           quale deve consentirsi un’applicazione elastica
                    ha eliminato, a differenza del             e non rigida della clausola sociale e ciò per
               Dlgs.50/2016, art. 50, ogni riferimento         contemperare  l’obbligo  di  mantenimento  dei
                    ai contratti ad alta intensità di          livelli occupazionali del precedente appalto con
                    manodopera, rendendo quindi                la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita
                   obbligatorio l’inserimento della            di  organizzare  il  servizio  in  modo  efficiente
                clausola sociale in tutti gli appalti di       e coerente con la propria organizzazione
                                                               produttiva,  al  fine  di  realizzare  economie  di
               lavori e servizi, diversi da quelli aventi      costi  da  valorizzare  a  fini  competitivi  nella
                natura intellettuale e nei contratti di        procedura  di  affidamento  dell’appalto  (Cons.
                             concessione.                      St., sez. V, 1 agosto 2023 n. 7444).







                  2.  La  clausola  sociale  finalizzata  alla
                      stabilità occupazionale e la relativa          La clausola sociale, come la
                      applicazione. Presupposti e limiti           giurisprudenza del Consiglio di
                                                                Stato ha chiarito, delinea da un lato,
               Affrontando     la    questione     relativa      la finalità della stessa e, dall’altro
               all’applicazione,  in  via  generale,  della     lato, la sottopone all’armonizzazione
               clausola sociale, con riferimento alla stabilità   con l’organizzazione dell’operatore
               occupazionale,   l’esigenza  di   assumere        economico subentrante. Il grado di
               personale, mediante la clausola sociale           vincolatività della clausola sociale
               stessa,  deve  essere  soddisfatta  –  come  la     si deve conciliare quindi con le
               giurisprudenza  ha  nel  tempo  affermato  -       scelte imprenditoriali pregresse
               attingendo, prioritariamente, al personale
               alle  dipendenze  del  gestore  uscente,  non    aziendali, rendendola attuabile con
               obbligando  però  ad  acquisire  personale      elasticità in ragione delle prerogative
               proveniente dal gestore uscente se non          imprenditoriali. Il modello regolativo
               necessario,  declinando  così  l’obbligo  in        delle clausole sociali prevede
               modo  da  renderlo  compatibile  con  le  scelte   l’armonizzazione ed il bilanciamento
               organizzative  dell’impresa  aggiudicataria.        dei diritti sociali con le libertà
               L’elasticità che connota l’obbligo contenuto                  economiche.
               nella  clausola  sociale  non  impone  quindi,
               a  carico  dell’affidatario  della  gara,  la
               riassunzione di tutta la forza lavoro utilizzata
               dal gestore uscente (Consiglio di Stato Sez. V
               20.03.2023, n. 2806).
                                                               Le stesse Linee Guida Anac n. 13 prevedono che
               La  clausola  sociale  delinea,  quindi,  da  un   “il  riassorbimento  del  personale  è  imponibile
               lato,  la  finalità  della  stessa  e,  dall’altro   nella misura e nei limiti in cui sia compatibile
               lato, la sottopone all’armonizzazione con       con  il  fabbisogno  richiesto  dall’esecuzione
               l’organizzazione  dell’operatore  economico     del  nuovo  contratto  e  con  la  pianificazione  e
               subentrante.  Il  grado  di  vincolatività  della   l’organizzazione definita dal nuovo assuntore”.
               clausola sociale si deve conciliare quindi con   Quanto espresso è in attuazione del contesto
               le  scelte  imprenditoriali  pregresse  aziendali,   costituzionale che richiede, al fine di legittimare
               rendendola attuabile con elasticità in ragione   il  modello  regolativo  delle  clausole  sociali,
               delle prerogative imprenditoriali (Consiglio di   l’armonizzazione  e  il  bilanciamento  dei  diritti
               Stato, sez. V, 25 gennaio 2024, n. 807)         sociali con le libertà economiche.

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