Page 40 - MediAppalti, Anno XIV - N. 4
P. 40
Mediappalti Il Punto
È consolidato quindi l’orientamento in base al
Il Dlgs. 36/2023, all’art. 57, quale deve consentirsi un’applicazione elastica
ha eliminato, a differenza del e non rigida della clausola sociale e ciò per
Dlgs.50/2016, art. 50, ogni riferimento contemperare l’obbligo di mantenimento dei
ai contratti ad alta intensità di livelli occupazionali del precedente appalto con
manodopera, rendendo quindi la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita
obbligatorio l’inserimento della di organizzare il servizio in modo efficiente
clausola sociale in tutti gli appalti di e coerente con la propria organizzazione
produttiva, al fine di realizzare economie di
lavori e servizi, diversi da quelli aventi costi da valorizzare a fini competitivi nella
natura intellettuale e nei contratti di procedura di affidamento dell’appalto (Cons.
concessione. St., sez. V, 1 agosto 2023 n. 7444).
2. La clausola sociale finalizzata alla
stabilità occupazionale e la relativa La clausola sociale, come la
applicazione. Presupposti e limiti giurisprudenza del Consiglio di
Stato ha chiarito, delinea da un lato,
Affrontando la questione relativa la finalità della stessa e, dall’altro
all’applicazione, in via generale, della lato, la sottopone all’armonizzazione
clausola sociale, con riferimento alla stabilità con l’organizzazione dell’operatore
occupazionale, l’esigenza di assumere economico subentrante. Il grado di
personale, mediante la clausola sociale vincolatività della clausola sociale
stessa, deve essere soddisfatta – come la si deve conciliare quindi con le
giurisprudenza ha nel tempo affermato - scelte imprenditoriali pregresse
attingendo, prioritariamente, al personale
alle dipendenze del gestore uscente, non aziendali, rendendola attuabile con
obbligando però ad acquisire personale elasticità in ragione delle prerogative
proveniente dal gestore uscente se non imprenditoriali. Il modello regolativo
necessario, declinando così l’obbligo in delle clausole sociali prevede
modo da renderlo compatibile con le scelte l’armonizzazione ed il bilanciamento
organizzative dell’impresa aggiudicataria. dei diritti sociali con le libertà
L’elasticità che connota l’obbligo contenuto economiche.
nella clausola sociale non impone quindi,
a carico dell’affidatario della gara, la
riassunzione di tutta la forza lavoro utilizzata
dal gestore uscente (Consiglio di Stato Sez. V
20.03.2023, n. 2806).
Le stesse Linee Guida Anac n. 13 prevedono che
La clausola sociale delinea, quindi, da un “il riassorbimento del personale è imponibile
lato, la finalità della stessa e, dall’altro nella misura e nei limiti in cui sia compatibile
lato, la sottopone all’armonizzazione con con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione
l’organizzazione dell’operatore economico del nuovo contratto e con la pianificazione e
subentrante. Il grado di vincolatività della l’organizzazione definita dal nuovo assuntore”.
clausola sociale si deve conciliare quindi con Quanto espresso è in attuazione del contesto
le scelte imprenditoriali pregresse aziendali, costituzionale che richiede, al fine di legittimare
rendendola attuabile con elasticità in ragione il modello regolativo delle clausole sociali,
delle prerogative imprenditoriali (Consiglio di l’armonizzazione e il bilanciamento dei diritti
Stato, sez. V, 25 gennaio 2024, n. 807) sociali con le libertà economiche.
40