Page 38 - MediAppalti, Anno XIV - N. 4
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Mediappalti Il Punto
Gli articoli che regolano gli obiettivi sociali negli 1. pari opportunità generazionali, di genere
appalti sono l’art. 11, 57, 61, 106. e di inclusione lavorativa per le persone
con disabilità o svantaggiate.
L’art. 57, comma 1, rappresenta, come indicato 2. Stabilità occupazionale del personale
con parere del MIT - Servizio Supporto Giuridico impiegato.
Codice n. 2083 del 27/06/2023<<l’approdo di 3. Applicazione dei contratti collettivi
plurimi interventi normativi e dubbi interpretativi nazionali e territoriali di settore.
sorti in sede applicativa del vigente art. 50 del 4. Tutele economiche e normative per
decreto legislativo n. 50/2016, esplicati, prima i lavoratori in subappalto rispetto ai
nel parere del Consiglio di Stato n. 2703 del dipendenti dell’appaltatore e contro il
21 novembre 2018, reso all’Adunanza della lavoro irregolare.
Commissione speciale del 26 ottobre 2018, 5. Sostenibilità ambientale: le stazioni
richiesto dall’ANAC, e poi, nelle stesse Linee appaltanti e gli enti concedenti
Guida dell’ANAC n. 13, recanti «La disciplina contribuiscono al conseguimento
delle clausole sociali», approvate dal Consiglio degli obiettivi ambientali attraverso
dell’Autorità con delibera n. 114 del 13 l’inserimento, nella documentazione
febbraio 2019. La norma in esame, pertanto, progettuale e di gara, delle specifiche
in conformità alla direttiva della delega e tecniche e delle clausole contrattuali
ai pregressi interventi legislativi in materia contenute nei criteri ambientali
prevede “l’obbligo” per le stazioni appaltanti di minimi. Questi criteri sono tenuti in
inserire nei bandi di gara, avvisi e inviti, tutte considerazione anche ai fini della stesura
le specifiche “clausole sociali” volte a tutelare dei documenti di gara per l’applicazione
la stabilità occupazionale, la parità di genere, del criterio dell’offerta economicamente
le pari opportunità generazionali, l’inclusione più vantaggiosa.
lavorativa>>.
Quanto sopra era già stato delineato con la legge
29 luglio 2021 (c.d. decreto Semplificazioni-
bis), contenente disposizioni volte a favorire
le pari opportunità di genere e generazionali,
L’art. 57, comma 1, del d.lgs. 36/2023 nonché l’inclusione lavorativa delle persone con
stabilisce che i bandi di gara, gli disabilità in relazione alle procedure relative
avvisi e gli inviti devono contenere alla stipulazione di contratti pubblici finanziati,
specifiche clausole sociali da in tutto o in parte, con le risorse previste dal
intendersi come requisiti necessari Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
e dal Piano nazionale per gli investimenti
dell’offerta al fine di realizzare le complementari (PNC).
finalità indicate a garanzia e tutela
del lavoratore. Le disposizioni L’art. 47 del Decreto Semplificazioni-
introducono il criterio della bis descrive, infatti, misure, obblighi e
specificità delle clausole sociali, adempimenti, sia per i concorrenti sia per le
rispetto all’appalto, e dell’essere un stazioni appaltanti, in particolare riguardo:
requisito necessario dell’offerta.
1. al rapporto sulla situazione del
personale, ai sensi dell’articolo 46 del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198; relazione di genere sulla situazione
L’articolo 57 del Decreto Legislativo del personale maschile e femminile;
36/2023 promuove l’inclusione sociale e la dichiarazione di regolarità sul diritto al
sostenibilità ambientale negli appalti diversi lavoro delle persone con disabilità (art.
da quelli aventi natura intellettuale, al fine di 47, commi 2, 3 e 3bis);
garantire: 2. alle clausole contrattuali premiali (art.
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