Page 56 - MediAppalti, Anno XIV - N. 1
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Mediappalti In Pillole
del prezzo più basso, consente l’esclusione In questo caso sussiste una duplice considerazione,
automatica delle offerte anomale, applicabile se da una parte vige un adeguato bilanciamento
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o del rischio di offerte anormalmente basse e di
superiore a cinque, quando ricorrano determinate una sana dinamica competitiva tra operatori
condizioni quali: economici, non può essere soddisfatto da un unico
meccanismo, in quanto l’equilibrio ricercato dalla
• L’esclusione sia stata prevista negli atti di stazione appaltante dipenderà dalle caratteristiche
gara; specifiche del contratto e anche dal tessuto
• I contratti riguardino l’appalto di lavori e di produttivo degli operatori economici a cui la
servizi ma non di forniture; stazione appaltante si rivolge.
• I contratti non presentino un interesse
transfrontaliero certo; Alla luce di quanto fin qui esaminato si può porre
• Vi siano almeno cinque offerte ammesse; in evidenza come, la giurisprudenza abbia voluto
ancora una volta fare chiarezza su quali siano
La relazione al codice richiamando la direttiva gli elementi fondamentali in presenza dei quali
europea 2014/24/EU fornisce indicazioni chiare la stazione appaltante esercita la discrezionalità
sulla gestione del rischio di anomalia delle offerte prevista dall’art 110 del codice appalti, rilevando
imponendo alle stazioni appaltanti di valutare che il procedimento di anomalia non si debba
questo rischio e di fornire agli operatori economici tramutare in una “caccia all’errore”, ma nella
la possibilità di presentare i loro giustificativi. verifica che l’offerta, nel suo complesso, sia
attendibile ed affidabile in relazione alla corretta
La ratio della previsione normativa poggia sulla esecuzione dell’appalto.
circostanza che “la concorrenza tra le offerte
competitive a basso prezzo, sebbene consenta
talvolta risparmi economici significativi per le
stazioni appaltanti, tuttavia può risultare non
conveniente nei casi in cui al basso prezzo
corrisponda o una valutazione troppo ottimistica
dei costi di esecuzione del contratto oppure il
comportamento poco considerevole degli operatori
economici i quali, fondino il basso prezzo su uno
scarso rapporto qualità-prezzo”.
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