Page 68 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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Mediappalti In Pillole
Interessante la pronuncia recente del TAR Lazio secondo taluni requisiti qualitativi in funzione
Roma, Sez. IV, 15.11.2022, n. 15002, il quale nella dell’oggetto dell’appalto in esame, il carattere
disamina afferma: “… In ossequio alle richiamate particolarmente dettagliato delle specifiche
disposizioni, nonché ai principi di proporzionalità e tecniche di cui trattasi nel procedimento principale
massima apertura concorrenziale, è pacificamente non abbia per effetto di favorire indirettamente un
affermato in giurisprudenza che: “le specifiche partecipante alla gara. È altresì importante che il
tecniche devono consentire agli operatori grado di dettaglio delle specifiche tecniche rispetti
economici una parità di accesso alla procedura il principio di proporzionalità, il che implica, in
di aggiudicazione dell’appalto, e non possono particolare, un esame della questione se tale grado
comportare la creazione di ostacoli ingiustificati di dettaglio sia necessario ai fini del raggiungimento
all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. degli obiettivi perseguiti” (Corte di giustizia
(…). Tale obbligo concretizza, nell’ambito della europea, Sez. IX, 25/10/2018 n. C-413/17). Le
formulazione delle specifiche tecniche, il principio coordinate normative e giurisprudenziali appena
della parità di trattamento di cui all’articolo 18, esposte inducono a ritenere preferibile, perché
paragrafo 1, primo comma, della suddetta direttiva. più rispettosa dei principi di proporzionalità,
In virtù di tale disposizione, le amministrazioni non discriminazione e tutela della concorrenza,
aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un’interpretazione non formalistica, che eviti
un piano di parità e in modo non discriminatorio e il meccanismo espulsivo allorché vi sia una
agiscono in maniera trasparente e proporzionata. sostanziale conformità dell’offerta al bando e risulti
Come la Corte ha già statuito, i principi della impossibile o comunque estremamente difficile
parità di trattamento, di non discriminazione e di reperire sul mercato prodotti che soddisfino tutte le
trasparenza rivestono un’importanza determinante caratteristiche richieste dalle specifiche tecniche;
per quanto riguarda le specifiche tecniche, in e ciò sempreché le “diverse” caratteristiche
considerazione dei rischi di discriminazione del prodotto offerto non abbiano consentito al
connessi sia alla scelta di queste ultime, sia concorrente di proporre un prezzo più vantaggioso
al modo in cui sono formulate (v., per quanto e dunque di ottenere l’aggiudicazione proprio
riguarda la direttiva 2004/18, sentenza del 10 grazie a tale aspetto”
maggio 2012, Commissione/Paesi Bassi, C-368/10,
EU:C:2012:284, punto 62). (…) L’osservanza di Interessante anche la pronuncia del Consiglio di
questi obblighi è ancor più importante quando, Stato, Sez. V, del 27 ottobre 2022 n. 9249, nella
come nel caso di specie, le specifiche tecniche quale si legge che: “Allorché l’Amministrazione, nel
contenute nel capitolato d’oneri sono formulate in predisporre gli atti di gara, abbia operato scelte non
maniera particolarmente dettagliata. Infatti, più le illogiche, in ragione del soddisfacimento di varie
specifiche tecniche sono dettagliate, più è elevato esigenze motivate di materiali aventi determinate
il rischio che siano privilegiati i prodotti di un dato caratteristiche, l’esercizio della sua discrezionalità
fabbricante. In effetti, secondo la giurisprudenza tecnica è incensurabile in giudizio. Correttamente,
in materia di appalti pubblici di forniture, il fatto pertanto, l’Amministrazione esclude dalla gara il
di non aggiungere l’espressione «o equivalente» concorrente allorché abbia verificato il contenuto
dopo l’indicazione, nel capitolato d’oneri, di un dell’offerta tecnica accertando che sia stato offerto
determinato prodotto non solo può dissuadere gli un aliud pro alio.”
operatori economici che usano sistemi analoghi a
tale prodotto dal partecipare alla gara d’appalto, In sostanza si afferma che: “… i limiti
ma può altresì ostacolare le correnti d’importazione dell’applicazione del principio di equivalenza
nel commercio transfrontaliero all’interno individuati dalla giurisprudenza sono strettamente
dell’Unione, riservando l’appalto ai soli fornitori che connessi alla sua ratio. In particolare, una volta
si propongano di usare il prodotto specificamente rilevato che il principio è diretto ad evitare che le
indicato (v., in tal senso, ordinanza del 3 dicembre norme obbligatorie e le specifiche tecniche possano
2001, Vestergaard, C-59/00, EU:C:2001:654, essere artatamente utilizzate per operare indebite
punto 22 e giurisprudenza ivi citata). Alla luce esclusioni dalla gare pubbliche, fondate sul pretesto
delle suesposte considerazioni, spetta al giudice di una non perfetta corrispondenza delle soluzioni
del rinvio verificare se, tenendo conto del margine tecniche offerte con quelle richieste, ne viene come
di discrezionalità di cui dispone l’amministrazione diretta conseguenza che esso, quale misura diretta
aggiudicatrice nello stabilire le specifiche tecniche ad assicurare che la valutazione della congruità
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