Page 68 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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               Interessante  la  pronuncia  recente  del  TAR  Lazio   secondo  taluni requisiti qualitativi  in funzione
               Roma, Sez. IV, 15.11.2022, n. 15002, il quale nella   dell’oggetto  dell’appalto  in esame,  il carattere
               disamina afferma: “… In ossequio alle richiamate   particolarmente   dettagliato   delle   specifiche
               disposizioni, nonché ai principi di proporzionalità e   tecniche di cui trattasi nel procedimento principale
               massima apertura concorrenziale, è pacificamente   non abbia per effetto di favorire indirettamente un
               affermato  in  giurisprudenza  che:  “le  specifiche   partecipante alla gara. È altresì importante che il
               tecniche  devono   consentire  agli  operatori  grado di dettaglio delle specifiche tecniche rispetti
               economici una  parità  di accesso  alla  procedura   il principio di proporzionalità,  il che  implica, in
               di aggiudicazione  dell’appalto,  e  non  possono   particolare, un esame della questione se tale grado
               comportare  la  creazione  di  ostacoli  ingiustificati   di dettaglio sia necessario ai fini del raggiungimento
               all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.   degli obiettivi perseguiti”  (Corte  di giustizia
               (…). Tale obbligo concretizza,  nell’ambito della   europea,  Sez.  IX,  25/10/2018  n.  C-413/17).  Le
               formulazione delle specifiche tecniche, il principio   coordinate  normative  e  giurisprudenziali appena
               della  parità  di  trattamento  di  cui  all’articolo  18,   esposte  inducono a  ritenere  preferibile,  perché
               paragrafo 1, primo comma, della suddetta direttiva.   più  rispettosa  dei  principi di proporzionalità,
               In  virtù  di  tale  disposizione,  le  amministrazioni   non  discriminazione e tutela della concorrenza,
               aggiudicatrici  trattano  gli operatori  economici su   un’interpretazione  non  formalistica,  che  eviti
               un piano di parità e in modo non discriminatorio e   il meccanismo  espulsivo  allorché  vi sia  una
               agiscono in maniera trasparente e proporzionata.   sostanziale conformità dell’offerta al bando e risulti
               Come la Corte  ha  già  statuito, i principi  della   impossibile  o  comunque  estremamente  difficile
               parità di trattamento, di non discriminazione e di   reperire sul mercato prodotti che soddisfino tutte le
               trasparenza rivestono un’importanza determinante   caratteristiche  richieste  dalle  specifiche  tecniche;
               per  quanto  riguarda  le  specifiche  tecniche,  in   e  ciò sempreché  le “diverse”  caratteristiche
               considerazione  dei rischi di discriminazione   del prodotto offerto  non  abbiano  consentito  al
               connessi  sia alla scelta  di queste  ultime, sia   concorrente di proporre un prezzo più vantaggioso
               al  modo  in  cui  sono  formulate  (v.,  per  quanto   e  dunque  di ottenere  l’aggiudicazione  proprio
               riguarda  la  direttiva  2004/18,  sentenza  del  10   grazie a tale aspetto”
               maggio 2012, Commissione/Paesi Bassi, C-368/10,
               EU:C:2012:284,  punto  62).  (…)  L’osservanza  di   Interessante  anche  la  pronuncia  del  Consiglio  di
               questi  obblighi è  ancor  più importante  quando,   Stato, Sez. V, del 27 ottobre 2022 n. 9249, nella
               come  nel  caso  di  specie,  le  specifiche  tecniche   quale si legge che: “Allorché l’Amministrazione, nel
               contenute nel capitolato d’oneri sono formulate in   predisporre gli atti di gara, abbia operato scelte non
               maniera particolarmente dettagliata. Infatti, più le   illogiche, in  ragione  del  soddisfacimento  di varie
               specifiche tecniche sono dettagliate, più è elevato   esigenze motivate di materiali aventi determinate
               il rischio che siano privilegiati i prodotti di un dato   caratteristiche, l’esercizio della sua discrezionalità
               fabbricante.  In  effetti,  secondo  la  giurisprudenza   tecnica è incensurabile in giudizio. Correttamente,
               in materia di appalti pubblici di forniture, il fatto   pertanto,  l’Amministrazione  esclude  dalla  gara  il
               di non  aggiungere  l’espressione  «o  equivalente»   concorrente  allorché  abbia  verificato  il  contenuto
               dopo  l’indicazione,  nel  capitolato  d’oneri,  di un   dell’offerta tecnica accertando che sia stato offerto
               determinato prodotto non solo può dissuadere gli   un aliud pro alio.”
               operatori economici che usano sistemi analoghi a
               tale prodotto dal partecipare  alla gara  d’appalto,   In  sostanza  si  afferma  che:  “…  i limiti
               ma può altresì ostacolare le correnti d’importazione   dell’applicazione del principio di equivalenza
               nel   commercio   transfrontaliero  all’interno  individuati dalla giurisprudenza sono strettamente
               dell’Unione, riservando l’appalto ai soli fornitori che   connessi  alla  sua  ratio.  In  particolare,  una  volta
               si propongano di usare il prodotto specificamente   rilevato che il principio è diretto ad evitare che le
               indicato (v., in tal senso, ordinanza del 3 dicembre   norme obbligatorie e le specifiche tecniche possano
               2001,  Vestergaard,  C-59/00,  EU:C:2001:654,   essere artatamente utilizzate per operare indebite
               punto  22  e  giurisprudenza  ivi citata).  Alla  luce   esclusioni dalla gare pubbliche, fondate sul pretesto
               delle suesposte  considerazioni, spetta  al giudice   di una non perfetta corrispondenza delle soluzioni
               del rinvio verificare se, tenendo conto del margine   tecniche offerte con quelle richieste, ne viene come
               di discrezionalità di cui dispone l’amministrazione   diretta conseguenza che esso, quale misura diretta
               aggiudicatrice nello stabilire le specifiche tecniche   ad  assicurare  che  la valutazione  della congruità

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