Page 69 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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               tecnica  dell’offerta  non  si  risolva  in  una  verifica   febbraio  2014, sulle procedure  d’appalto  degli
               formalistica ma consista nell’apprezzamento della   enti erogatori  nei settori  dell’acqua,  dell’energia,
               sua conformità sostanziale alle specifiche tecniche   dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la
               inserite  nella  lex  specialis,  non  possa  essere   direttiva 2004/17/CE,
               invocato  per  ammettere  offerte  tecnicamente   devono essere interpretati nel senso che:
               inappropriate  (Cons.  Stato,  III,  2  marzo  2018   alla luce della definizione del termine «costruttore»
               n.  1316) o che  comprendano soluzioni  che,  sul   di cui all’articolo 3,  punto  27,  della direttiva
               piano  oggettivo  funzionale  e  strutturale,  non   2007/46, essi ostano a che un ente aggiudicatore,
               rispettino le caratteristiche  tecniche  obbligatorie,   nell’ambito di una gara d’appalto avente ad oggetto
               configurandosi come un aliud pro alio (Cons. Stato,   la fornitura di componenti di ricambio per autobus
               V, 20 giugno 2022, n. 5027, III, 9 febbraio 2021,   destinati  al  servizio pubblico, possa  accettare,
               n. 1225/2021; V 25 luglio 2019, n. 5258; III, 28   come prova  dell’equivalenza  dei componenti
               settembre  2018,  n.  5568).  E  nel  caso  di  specie,   contemplati dagli atti normativi di cui all’allegato
               in cui peraltro non si sostiene – e non è neanche   IV alla direttiva 2007/46 e proposti dall’offerente,
               oggettivamente rilevabile – che i requisiti minimi   una  dichiarazione  di  equivalenza  rilasciata
               essenziali in parola costituiscano una irragionevole   dall’offerente  stesso,  quando  quest’ultimo non
               limitazione  del  confronto  competitivo fra  gli   può essere considerato come il costruttore di tali
               operatori  economici, si realizza  proprio  questa   componenti.”
               ultima condizione.”

               La questione è stata attenzionata anche dalla Corte
               di Giustizia Europea, la quale con la sentenza del
               27/10/2022, trattando di una questione specifica
               connessa all’omologazione dei veicoli a motore e
               relative  componentistiche,  specifica  con  rilevante
               precisione cosa possa o non possa essere accettato
               a  titolo  di  prova  dell’equivalenza  dei  prodotti
               proposti:

               “1)  L’articolo  10,  paragrafo  2,  l’articolo 19,
               paragrafo  1,  e  l’articolo  28,  paragrafo  1,  della
               direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del
               Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un
               quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e
               dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti
               ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva
               quadro),
               devono essere interpretati nel senso che:
               essi ostano a che un’amministrazione aggiudicatrice
               possa accettare, nell’ambito di una gara d’appalto
               avente  ad  oggetto  la fornitura  di componenti  di
               ricambio per autobus destinati al servizio pubblico,
               un’offerta  con  cui  vengono  proposti  componenti
               rientranti  in  un  tipo di componente  contemplato
               dagli atti normativi di cui all’allegato IV alla direttiva
               2007/46, non accompagnata da un certificato che
               attesti l’omologazione di tale tipo di componente
               né  da  informazioni sull’effettiva  esistenza  di tale
               omologazione, a condizione che tali atti normativi
               prevedano una siffatta omologazione.

               2) Gli articoli 60 e 62 della direttiva 2014/25/UE
               del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, del  26

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