Page 69 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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In Pillole Mediappalti
tecnica dell’offerta non si risolva in una verifica febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli
formalistica ma consista nell’apprezzamento della enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
sua conformità sostanziale alle specifiche tecniche dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la
inserite nella lex specialis, non possa essere direttiva 2004/17/CE,
invocato per ammettere offerte tecnicamente devono essere interpretati nel senso che:
inappropriate (Cons. Stato, III, 2 marzo 2018 alla luce della definizione del termine «costruttore»
n. 1316) o che comprendano soluzioni che, sul di cui all’articolo 3, punto 27, della direttiva
piano oggettivo funzionale e strutturale, non 2007/46, essi ostano a che un ente aggiudicatore,
rispettino le caratteristiche tecniche obbligatorie, nell’ambito di una gara d’appalto avente ad oggetto
configurandosi come un aliud pro alio (Cons. Stato, la fornitura di componenti di ricambio per autobus
V, 20 giugno 2022, n. 5027, III, 9 febbraio 2021, destinati al servizio pubblico, possa accettare,
n. 1225/2021; V 25 luglio 2019, n. 5258; III, 28 come prova dell’equivalenza dei componenti
settembre 2018, n. 5568). E nel caso di specie, contemplati dagli atti normativi di cui all’allegato
in cui peraltro non si sostiene – e non è neanche IV alla direttiva 2007/46 e proposti dall’offerente,
oggettivamente rilevabile – che i requisiti minimi una dichiarazione di equivalenza rilasciata
essenziali in parola costituiscano una irragionevole dall’offerente stesso, quando quest’ultimo non
limitazione del confronto competitivo fra gli può essere considerato come il costruttore di tali
operatori economici, si realizza proprio questa componenti.”
ultima condizione.”
La questione è stata attenzionata anche dalla Corte
di Giustizia Europea, la quale con la sentenza del
27/10/2022, trattando di una questione specifica
connessa all’omologazione dei veicoli a motore e
relative componentistiche, specifica con rilevante
precisione cosa possa o non possa essere accettato
a titolo di prova dell’equivalenza dei prodotti
proposti:
“1) L’articolo 10, paragrafo 2, l’articolo 19,
paragrafo 1, e l’articolo 28, paragrafo 1, della
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un
quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e
dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti
ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva
quadro),
devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano a che un’amministrazione aggiudicatrice
possa accettare, nell’ambito di una gara d’appalto
avente ad oggetto la fornitura di componenti di
ricambio per autobus destinati al servizio pubblico,
un’offerta con cui vengono proposti componenti
rientranti in un tipo di componente contemplato
dagli atti normativi di cui all’allegato IV alla direttiva
2007/46, non accompagnata da un certificato che
attesti l’omologazione di tale tipo di componente
né da informazioni sull’effettiva esistenza di tale
omologazione, a condizione che tali atti normativi
prevedano una siffatta omologazione.
2) Gli articoli 60 e 62 della direttiva 2014/25/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
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