Page 39 - MediAppalti, Anno XII - N. 4
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Il Punto Mediappalti
E proprio a tal fine va considerata una recente delibera emessa dall’ANAC (n. 227 dell’11.05.2022) ove
viene esaminato in termini generali, ma con particolare riguardo ai contratti di appalto pubblico, il concetto
di causa di forza maggiore: facendo riferimento alla normativa civilistica italiana (art.1218 - 1256 – 1258 -
1467 cc), a quella del codice dei contratti pubblici (art. 107 Dlgs 50/16) e ai Principi di Diritto Europeo dei
Contratti (art 8 :108) l’Ente in questione afferma testualmente che “è ascrivibile alla categoria della forza
maggiore solo l’evento imprevisto o imprevedibile che impedisca la regolare esecuzione del contratto e renda
inefficace qualsiasi azione dell’obbligato diretta ad eliminarlo, a condizione che l’evento stesso non dipenda
da azioni od omissioni dirette od indirette del debitore” invitando le SA a valutare in modo approfondito la
configurabilità della causa di forza maggiore, anche alla luce dell’art. 1375 cc che stabilisce la buona fede
delle parti di un contratto nell’esecuzione dello stesso, sottolineando precipuamente che “per scongiurare il
rischio di contenzioso, si raccomanda alle stazioni appalti di inserire nei nuovi contratti clausole elaborate
ad hoc per la disciplina delle situazioni di forza maggiore , nonché di valutare l’opportunità di integrare i
contratti in corso di validità con tali clausole”
In ogni caso l’esperienza professionale depone per una forte preoccupazione sugli scenari futuri con la
consapevolezza che l’attuale e profondo stato di crisi di un intero settore richieda azioni ben più radicali,
volte a garantire il riequilibrio del rapporto sinallagmatico pena la paralisi operativa.
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