Page 38 - MediAppalti, Anno XII - N. 4
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Mediappalti Il Punto
Per quanto trattasi di strumento compensativo che deve mirare a riequilibrare almeno in parte gli effetti
negativi di un evento straordinario, è evidente che l’O.E. dovrà sopportare non meno del 50% dei maggiori
costi oltre agli aumenti del settore energetico) non considerati dalla valutazione del legislatore limitata ai
soli materiali.
Esistono infatti, come detto, una serie di ulteriori costi che sfuggono dalla determinazione di cui sopra e che
sono legati all’aumento del costo dei carburanti e di tutte quelle voci unitarie che tuttavia concorrono nella
determinazione dei prezzi contrattuali ed anche delle voci afferenti alle spese generali.
Certamente le valutazioni di cui sopra vanno contestualizzate caso per caso essendo ben evidenti situazioni
marginali (quali quelle riferite alle carpenterie metalliche o alle opere in conglomerato bituminoso) per le
quali lo squilibrio è ancor più evidente.
Dal modesto studio condotto quindi si desume che:
1. gli strumenti compensativi debbono trovare, quanto meno, una più celere applicazione proprio per la
natura parzialmente riequilibrativa degli stessi;
2. un effettivo riequilibrio della prestazione sinallagmatica non può prescindere da una valutazione globale
basata sul prezziario e non sulle (tardive e parziali) voci unitarie di costo ovvero da una migliore
calibrazione dell’allegato (ed acriptico) ministeriale che rilevi l’aumento dei costi dei materiali;
Si tenga conto al riguardo del recente arresto giurisprudenziale del TAR Lazio (Sentenza n. 07215/22 del
3.6.22) con il quale viene accolto accoglie il ricorso per l’annullamento e conseguente integrazione del
Decreto del MIMS del 11.11.21.
Non può quindi che essere accolto con favore quanto già previsto al comma 11 bis dall’art. 29 del D.L.
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27/01/ 2022 n. 4 (che per gli accordi quadro prevedeva di agire sul prezziario) così come le previsioni
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dell’art. 25 del Decreto Aiuti (con riferimento alla contabilizzazione in deroga sulla base del prezziario
aggiornato ovvero imponendo l’applicazione dei prezzari aggiornati).
Ciò che manca purtroppo è un prezziario trasparente e ben strutturato che, sulla base di voci auspicabilmente
standardizzate, tenga conto coerentemente degli effettivi costi ed oneri operativi.
Un aumento generalizzato del prezziario significherebbe non rilevare correttamente le effettive situazioni
di criticità.
Né può condividersi l’allegato ministeriale che nel certificare l’aumento di determinati materiali lascia
perplessi, non poco, sulla disomogeneità dei dati, sulle modalità di redazione ed aggiornamento (CFR
Decreto del 24.5.22) e sulla presunzione nel ritenere detta elencazione tassativa e non possibile di
estensione.
Ecco allora che l’unica soluzione tecnicamente percorribile sarebbe quella di poter redigere una variante
ai sensi del comma 1 lett. c) dell’art. 106 del Codice dei Contratti stante l’oggettiva genesi imprevedibile
della situazione in essere; tale soluzione è tuttavia non condivisa in dottrina e già avversata da una recente
sentenza n. 239 del 10 marzo 2022 sez. I del TAR Lombardia – Brescia.
Sta di fatto che è oggettivamente avvertita da tutti una problematica in essere in relazione al disequilibrio
dei contratti, e parimenti riconosciuta la necessità che le stazioni appaltanti si adoperino al massimo (anche
in assenza di una esaustiva e satisfattiva previsione legislativa) al doppio fine di conservare i contratti e
rimodulare in equità gli stessi.
1. Il comma è stato inserito dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25.
2. “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti
dei prezzi nel settore elettrico”
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