Page 38 - MediAppalti, Anno XII - N. 4
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                 Per quanto trattasi di strumento compensativo che deve mirare a riequilibrare almeno in parte gli effetti
                 negativi di un evento straordinario, è evidente che l’O.E. dovrà sopportare non meno del 50% dei maggiori
                 costi oltre agli aumenti del settore energetico) non considerati dalla valutazione del legislatore limitata ai
                 soli materiali.

                 Esistono infatti, come detto, una serie di ulteriori costi che sfuggono dalla determinazione di cui sopra e che
                 sono legati all’aumento del costo dei carburanti e di tutte quelle voci unitarie che tuttavia concorrono nella
                 determinazione dei prezzi contrattuali ed anche delle voci afferenti alle spese generali.

                 Certamente le valutazioni di cui sopra vanno contestualizzate caso per caso essendo ben evidenti situazioni
                 marginali (quali quelle riferite alle carpenterie metalliche o alle opere in conglomerato bituminoso) per le
                 quali lo squilibrio è ancor più evidente.

                 Dal modesto studio condotto quindi si desume che:

                 1.  gli strumenti compensativi debbono trovare, quanto meno, una più celere applicazione proprio per la
                    natura parzialmente riequilibrativa degli stessi;
                 2.  un effettivo riequilibrio della prestazione sinallagmatica non può prescindere da una valutazione globale
                    basata  sul prezziario e non  sulle (tardive e parziali)  voci unitarie  di costo ovvero  da una  migliore
                    calibrazione dell’allegato (ed acriptico) ministeriale che rilevi l’aumento dei costi dei materiali;


                 Si tenga conto al riguardo del recente arresto giurisprudenziale del TAR Lazio (Sentenza n. 07215/22 del
                 3.6.22) con il quale viene accolto accoglie il ricorso per l’annullamento e conseguente integrazione del
                 Decreto del MIMS del 11.11.21.
                 Non può quindi che essere accolto con favore quanto già previsto al comma 11 bis  dall’art. 29 del D.L.
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                 27/01/ 2022 n. 4  (che per gli accordi quadro prevedeva di agire sul prezziario) così come le previsioni
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                 dell’art.  25  del  Decreto  Aiuti  (con  riferimento  alla  contabilizzazione  in  deroga  sulla  base  del  prezziario
                 aggiornato ovvero imponendo l’applicazione dei prezzari aggiornati).

                 Ciò che manca purtroppo è un prezziario trasparente e ben strutturato che, sulla base di voci auspicabilmente
                 standardizzate, tenga conto coerentemente degli effettivi costi ed oneri operativi.
                 Un aumento generalizzato del prezziario significherebbe non rilevare correttamente le effettive situazioni
                 di criticità.
                 Né  può  condividersi  l’allegato  ministeriale  che  nel  certificare  l’aumento  di  determinati  materiali  lascia
                 perplessi,  non  poco,  sulla disomogeneità  dei dati,  sulle modalità di redazione  ed  aggiornamento  (CFR
                 Decreto  del  24.5.22)  e  sulla  presunzione  nel  ritenere  detta  elencazione  tassativa  e  non  possibile di
                 estensione.

                 Ecco allora che l’unica soluzione tecnicamente percorribile sarebbe quella di poter redigere una variante
                 ai sensi del comma 1 lett. c) dell’art. 106 del Codice dei Contratti stante l’oggettiva genesi imprevedibile
                 della situazione in essere; tale soluzione è tuttavia non condivisa in dottrina e già avversata da una recente
                 sentenza n. 239 del 10 marzo 2022 sez. I del TAR Lombardia – Brescia.

                 Sta di fatto che è oggettivamente avvertita da tutti una problematica in essere in relazione al disequilibrio
                 dei contratti, e parimenti riconosciuta la necessità che le stazioni appaltanti si adoperino al massimo (anche
                 in assenza di una esaustiva e satisfattiva previsione legislativa) al doppio fine di conservare i contratti e
                 rimodulare in equità gli stessi.



                 1. Il comma è stato inserito dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25.
                 2. “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
                 territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti
                 dei prezzi nel settore elettrico”

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