Page 66 - MediAppalti, Anno XIII - N. 6
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                 Gli art. 105 co. 19 d.lgs. 50/2016 e l’art. 119 co.   all’amministrazione  appaltante.  Nel  subappalto
                 17  del  d.lgs.  36/2023,  si  pongono  in  posizione   vi è un’alterità anche sul piano organizzativo, tra
                 diametralmente  opposta  davanti  alla  questione   appaltatore  e  subappaltatore,  poiché  la  parte  di
                 subappalto  a  cascata,  ma  volendo  prendere  a   prestazione contrattuale è affidata dall’appaltatore
                 spunto  una  interessante  sentenza  sul punto:  Tar   a un terzo che la realizza direttamente attraverso
                 Liguria – Genova con la sentenza della I sezione   la  propria  organizzazione;  mentre  nel  contratto
                 del  10  maggio  2023  n.  495,  si  può  cogliere  una   di cooperazione  la  prestazione  resa  è  inserita
                 interessante  indicazione, nella specie che  non   all’interno  dell’organizzazione  imprenditoriale
                 rientrano  nel novero  dei casi di subappalto  a   dell’appaltatore. I due contratti sono quindi diversi
                 cascata, le prestazioni di consulenza specialistica   quantomeno  sul  piano  funzionale.  Ne  deriva
                 in materia ambientale ed archeologica in favore di   che  la disciplina  in tema  di subappalto  non  è
                 due società (rispettivamente, omissis …), le quali   immediatamente  estendibile, se  non  si dimostri
                 hanno a loro volta individuato per l’espletamento   che  il  contratto di lavoro  autonomo  costituisca
                 delle  prestazioni  affidate  due  professionisti   solo uno schermo per  il  contratto  di subappalto
                 nominativamente   indicati  (rispettivamente,  (Consiglio di Stato, sez. V, 31/05/2021, n. 4150
                 omissis …) ad esse legati da un rapporto di lavoro   sopra richiamata).”
                 dipendente.
                                                                Da  ultimo,  concludendo  questa  rapidissima
                 Altro  interessante  risvolto attiene  all’inserimento   carrellata  sull’istituto del subappalto,  l’attenzione
                 o  meno,  nel  novero  del  subappalto  delle  attività   si pone sul Parere n. 1756 del 31/01/2023 reso dal
                 specifiche  affidate  a  lavoratori  autonomi  per  le   supporto giuridico del MIMS, calibrato in risposta a
                 quali  vi  è  obbligo  di  comunicazione  alla  stazione   tre questioni discendenti da un assunto di partenza
                 appaltante (nel vecchio codice art. 105 co. 3 lett.   e  cioè  l’esistenza  di  un  importo  contrattuale  di
                 a); nel nuovo codice art. 119 co. 3 lett. a)). Sul   appalto tra S.A. e appaltatore diverso (nella specie
                 punto  interessantissima  ricostruzione  effettuata   inferiore)  rispetto  al  contratto  sussistente  tra
                 dal  Consiglio  di Stato,  sez.  V,  21.08.2023  n.   appaltatore e subappaltatore.
                 7862, il quale anche attraverso il richiamo ad una
                 precedente  pronuncia  (Cons.  di Stato  sez.  V,  n.   In particolare le questioni sollevate attenevano:
                 4150  del  31.05.2021)  afferma  che:  “L’art.  105,
                 comma 3, lett. a), d.lg. n. 50 del 2016 non può   1)  Se  l’importo  autorizzato  dalla  S.A.  deve
                 essere  configurato  come  una  norma  derogatoria   essere quello originario di contratto che la
                 del subappalto  posto che  la disposizione  muove    lega alla ditta appaltatrice, ovvero il diverso
                 dalla considerazione della specificità di determinate   importo (più alto) che lega quest’ultima alla
                 categorie di forniture e di servizi e, sulla base della   subappaltatrice.
                 natura peculiare di dette prestazioni e della diversità   Sul punto il MIMS afferma che la S.A. non potrà in
                 del regolamento contrattuale in termini di rapporti   nessun caso pagare un importo superiore a quello
                 tra le parti del contratto e con l’amministrazione   determinato dai prezzi di contratto.
                 appaltante, giunge alla conclusione che i contratti
                 con i quali vengono affidate a lavoratori autonomi   2)  La  S.A.  che  paga  al  subappaltatore
                 specifiche attività rientranti nell’appalto non sono   direttamente,  dovrà   corrispondergli
                 contratti di subappalto; nondimeno, ‘la distinzione   quindi  l’importo  contrattualmente  definito
                 tra le due figure contrattuali (subappalto e lavoro   nell’appalto con la ditta appaltatrice, ovvero
                 autonomo)  si fonda  non  solo, come  si è  veduto,   il diverso importo che lega il subappaltatore
                 sulla  specificità  delle  prestazioni,  ma  anche  sulla   alla ditta appaltatrice?
                 diversità  degli effetti  giuridici dei due  tipi di   Su tale aspetto il MIMS risponde inequivocabilmente
                 contratto. Le prestazioni alla base dei due contratti   validando la prima opzione, pagamento dell’importo
                 sono infatti dirette a destinatari diversi: nel caso del   contrattuale  di  appalto  definito  a  monte  con  la
                 subappalto, il subappaltatore esegue direttamente   ditta appaltatrice.
                 parte delle prestazioni del contratto stipulato con
                 l’amministrazione,  sostituendosi  all’affidatario;   3) Da  ultimo,  dovendo  la S.A.  pagare
                 nell’altro caso, le prestazioni sono rese in favore   direttamente  la ditta subappaltatrice,  essa
                 dell’aggiudicatario  che  le  riceve,  inserendole   dovrà  richiedere  e  verificare  la  fattura
                 nell’organizzazione  di impresa  necessaria  per     quietanzata  attestante  il  riconoscimento
                 adempiere  alle  obbligazioni contrattuali  e  le    della differenza corrisposta dall’appaltatore
                 riutilizza  inglobandole  nella  prestazione  resa   al subappaltatore?

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