Page 66 - MediAppalti, Anno XIII - N. 6
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Mediappalti In Pillole
Gli art. 105 co. 19 d.lgs. 50/2016 e l’art. 119 co. all’amministrazione appaltante. Nel subappalto
17 del d.lgs. 36/2023, si pongono in posizione vi è un’alterità anche sul piano organizzativo, tra
diametralmente opposta davanti alla questione appaltatore e subappaltatore, poiché la parte di
subappalto a cascata, ma volendo prendere a prestazione contrattuale è affidata dall’appaltatore
spunto una interessante sentenza sul punto: Tar a un terzo che la realizza direttamente attraverso
Liguria – Genova con la sentenza della I sezione la propria organizzazione; mentre nel contratto
del 10 maggio 2023 n. 495, si può cogliere una di cooperazione la prestazione resa è inserita
interessante indicazione, nella specie che non all’interno dell’organizzazione imprenditoriale
rientrano nel novero dei casi di subappalto a dell’appaltatore. I due contratti sono quindi diversi
cascata, le prestazioni di consulenza specialistica quantomeno sul piano funzionale. Ne deriva
in materia ambientale ed archeologica in favore di che la disciplina in tema di subappalto non è
due società (rispettivamente, omissis …), le quali immediatamente estendibile, se non si dimostri
hanno a loro volta individuato per l’espletamento che il contratto di lavoro autonomo costituisca
delle prestazioni affidate due professionisti solo uno schermo per il contratto di subappalto
nominativamente indicati (rispettivamente, (Consiglio di Stato, sez. V, 31/05/2021, n. 4150
omissis …) ad esse legati da un rapporto di lavoro sopra richiamata).”
dipendente.
Da ultimo, concludendo questa rapidissima
Altro interessante risvolto attiene all’inserimento carrellata sull’istituto del subappalto, l’attenzione
o meno, nel novero del subappalto delle attività si pone sul Parere n. 1756 del 31/01/2023 reso dal
specifiche affidate a lavoratori autonomi per le supporto giuridico del MIMS, calibrato in risposta a
quali vi è obbligo di comunicazione alla stazione tre questioni discendenti da un assunto di partenza
appaltante (nel vecchio codice art. 105 co. 3 lett. e cioè l’esistenza di un importo contrattuale di
a); nel nuovo codice art. 119 co. 3 lett. a)). Sul appalto tra S.A. e appaltatore diverso (nella specie
punto interessantissima ricostruzione effettuata inferiore) rispetto al contratto sussistente tra
dal Consiglio di Stato, sez. V, 21.08.2023 n. appaltatore e subappaltatore.
7862, il quale anche attraverso il richiamo ad una
precedente pronuncia (Cons. di Stato sez. V, n. In particolare le questioni sollevate attenevano:
4150 del 31.05.2021) afferma che: “L’art. 105,
comma 3, lett. a), d.lg. n. 50 del 2016 non può 1) Se l’importo autorizzato dalla S.A. deve
essere configurato come una norma derogatoria essere quello originario di contratto che la
del subappalto posto che la disposizione muove lega alla ditta appaltatrice, ovvero il diverso
dalla considerazione della specificità di determinate importo (più alto) che lega quest’ultima alla
categorie di forniture e di servizi e, sulla base della subappaltatrice.
natura peculiare di dette prestazioni e della diversità Sul punto il MIMS afferma che la S.A. non potrà in
del regolamento contrattuale in termini di rapporti nessun caso pagare un importo superiore a quello
tra le parti del contratto e con l’amministrazione determinato dai prezzi di contratto.
appaltante, giunge alla conclusione che i contratti
con i quali vengono affidate a lavoratori autonomi 2) La S.A. che paga al subappaltatore
specifiche attività rientranti nell’appalto non sono direttamente, dovrà corrispondergli
contratti di subappalto; nondimeno, ‘la distinzione quindi l’importo contrattualmente definito
tra le due figure contrattuali (subappalto e lavoro nell’appalto con la ditta appaltatrice, ovvero
autonomo) si fonda non solo, come si è veduto, il diverso importo che lega il subappaltatore
sulla specificità delle prestazioni, ma anche sulla alla ditta appaltatrice?
diversità degli effetti giuridici dei due tipi di Su tale aspetto il MIMS risponde inequivocabilmente
contratto. Le prestazioni alla base dei due contratti validando la prima opzione, pagamento dell’importo
sono infatti dirette a destinatari diversi: nel caso del contrattuale di appalto definito a monte con la
subappalto, il subappaltatore esegue direttamente ditta appaltatrice.
parte delle prestazioni del contratto stipulato con
l’amministrazione, sostituendosi all’affidatario; 3) Da ultimo, dovendo la S.A. pagare
nell’altro caso, le prestazioni sono rese in favore direttamente la ditta subappaltatrice, essa
dell’aggiudicatario che le riceve, inserendole dovrà richiedere e verificare la fattura
nell’organizzazione di impresa necessaria per quietanzata attestante il riconoscimento
adempiere alle obbligazioni contrattuali e le della differenza corrisposta dall’appaltatore
riutilizza inglobandole nella prestazione resa al subappaltatore?
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