Page 65 - MediAppalti, Anno XIII - N. 6
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                 Subappalto:

                 tra indicazioni e novità operative

                                                                                                    IN
                                                                                                   PIL
                                                                                                 LOLE















                 Volendo  analizzare,  a  poco  tempo  dall’entrata  in   percentuale  fissa  dell’appalto  pubblico  in  parola,
                 vigore  del  d.lgs.  36/2023,  taluni  specifici  istituti,   cosicché tale divieto si applica indipendentemente
                 ed in particolare tra questi, l’istituto del subappalto   dal settore  economico interessato  dall’appalto di
                 nella parte più delicata dello stesso, cioè il divieto di   cui trattasi, dalla natura dei lavori o dall’identità dei
                 apposizione di limitazioni al subappalto nell’ottica   subappaltatori. Inoltre, un siffatto divieto generale
                 della più  ampia  partecipazione;  ci si imbatte  in   non  lascia  alcuno  spazio  a  una  valutazione  caso
                 alcune pronunce che si ritiene utile considerare.  per caso da parte dell’ente aggiudicatore”.

                 In  primis  Tar  Friuli  Venezia-Giulia,  Sez.  I,  27   5.3.  La  C.G.U.E.  ha  dunque  inteso  preservare,
                 maggio 2023, n. 187, nel quale si legge che “5.1.   anche in materia di subappalto, la discrezionalità
                 La  ricorrente  lamenta  la  mancata  applicazione,   delle amministrazioni  aggiudicatrici,  consentendo
                 nella fase  esecutiva  del rapporto  contrattuale,   loro di valutare,  con  la necessaria  elasticità,
                 della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione   le  caratteristiche  della  situazione  concreta.
                 Europea  (sez.  V,  26.09.2019,  C-63/18,  Vitali   Considerata la ratio della pronuncia, non è possibile
                 s.p.a.),  che  ha  dichiarato  incompatibile  con  la   ricavarne  un  divieto assoluto  all’apposizione di
                 direttiva  2014/24/UE  la  disposizione  nazionale  –   limiti  quantitativi  al  subappalto,  che  porterebbe
                 art.  105,  comma  2,  codice dei contratti  pubblici   ugualmente a vincolare – pur se in senso opposto
                 all’epoca  vigente – avente  l’effetto  di limitare   rispetto al censurato  art.  105,  comma  2  del
                 “al  30%  la  parte  dell’appalto  che  l’offerente  è   Codice  –  l’azione  degli  Enti  aggiudicatori.  Non  a
                 autorizzato a subappaltare a terzi”.           caso, anche il nuovo Codice dei contratti pubblici
                                                                (d.lgs.  36  del 2023),  pur  non  prevedendo  limiti
                 5.2.  Il  ragionamento  non  è  condivisibile,  fin   generali al subappalto, lascia le stazioni appaltanti
                 dalle sue premesse. La ricorrente non considera,   libere di disciplinarne il ricorso in senso restrittivo,
                 innanzitutto, che la Corte non ha inteso censurare   attraverso l’indicazione nei documenti di gara delle
                 in  assoluto  la  previsione  di  limiti  quantitativi  al   prestazioni “da eseguire a cura dell’aggiudicatario
                 subappalto, ma solo la loro fissazione in via generale   in   ragione   delle   specifiche   caratteristiche
                 ed astratta  ad opera  della fonte  primaria.  Una   dell’appalto …” (art. 119, comma 2).”
                 disposizione come l’art. 105, comma 2 del Codice
                 vigente ratione temporis, nella sua assolutezza e   L’analisi  dell’istituto  transita  altresì  attraverso  la
                 indistinta applicabilità, viene ritenuta in contrasto   conoscenza delle differenze operative individuabili
                 con  il principio di proporzionalità,  potendo   scorredo  i  due  testi  normativi  di  riferimento
                 ipotizzarsi  misure  meno  restrittive  e  parimenti   (d.lgs. 50/2016 e d.lgs. 36/2023). In quest’ottica
                 idonee  a  perseguire  l’obiettivo  avuto  di  mira  dal   pertanto  ci si rende  ad  esempio  conto delle
                 legislatore italiano, cioè il contrasto alla criminalità   indicazioni provenienti dalla disciplina Comunitaria
                 organizzata. Secondo la Corte, in particolare (par.   e  dall’impatto  di  queste  con  il  c.d.  divieto  di
                 40 della sentenza): “la normativa nazionale di cui   subappalto  a  cascata,  presente  nel  “vecchio
                 al procedimento principale vieta in modo generale   codice”, eliso con specifiche accortezze, nel “nuovo
                 e astratto il ricorso al subappalto che superi una   codice”.

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