Page 65 - MediAppalti, Anno XIII - N. 6
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In Pillole Mediappalti
Subappalto:
tra indicazioni e novità operative
IN
PIL
LOLE
Volendo analizzare, a poco tempo dall’entrata in percentuale fissa dell’appalto pubblico in parola,
vigore del d.lgs. 36/2023, taluni specifici istituti, cosicché tale divieto si applica indipendentemente
ed in particolare tra questi, l’istituto del subappalto dal settore economico interessato dall’appalto di
nella parte più delicata dello stesso, cioè il divieto di cui trattasi, dalla natura dei lavori o dall’identità dei
apposizione di limitazioni al subappalto nell’ottica subappaltatori. Inoltre, un siffatto divieto generale
della più ampia partecipazione; ci si imbatte in non lascia alcuno spazio a una valutazione caso
alcune pronunce che si ritiene utile considerare. per caso da parte dell’ente aggiudicatore”.
In primis Tar Friuli Venezia-Giulia, Sez. I, 27 5.3. La C.G.U.E. ha dunque inteso preservare,
maggio 2023, n. 187, nel quale si legge che “5.1. anche in materia di subappalto, la discrezionalità
La ricorrente lamenta la mancata applicazione, delle amministrazioni aggiudicatrici, consentendo
nella fase esecutiva del rapporto contrattuale, loro di valutare, con la necessaria elasticità,
della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione le caratteristiche della situazione concreta.
Europea (sez. V, 26.09.2019, C-63/18, Vitali Considerata la ratio della pronuncia, non è possibile
s.p.a.), che ha dichiarato incompatibile con la ricavarne un divieto assoluto all’apposizione di
direttiva 2014/24/UE la disposizione nazionale – limiti quantitativi al subappalto, che porterebbe
art. 105, comma 2, codice dei contratti pubblici ugualmente a vincolare – pur se in senso opposto
all’epoca vigente – avente l’effetto di limitare rispetto al censurato art. 105, comma 2 del
“al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è Codice – l’azione degli Enti aggiudicatori. Non a
autorizzato a subappaltare a terzi”. caso, anche il nuovo Codice dei contratti pubblici
(d.lgs. 36 del 2023), pur non prevedendo limiti
5.2. Il ragionamento non è condivisibile, fin generali al subappalto, lascia le stazioni appaltanti
dalle sue premesse. La ricorrente non considera, libere di disciplinarne il ricorso in senso restrittivo,
innanzitutto, che la Corte non ha inteso censurare attraverso l’indicazione nei documenti di gara delle
in assoluto la previsione di limiti quantitativi al prestazioni “da eseguire a cura dell’aggiudicatario
subappalto, ma solo la loro fissazione in via generale in ragione delle specifiche caratteristiche
ed astratta ad opera della fonte primaria. Una dell’appalto …” (art. 119, comma 2).”
disposizione come l’art. 105, comma 2 del Codice
vigente ratione temporis, nella sua assolutezza e L’analisi dell’istituto transita altresì attraverso la
indistinta applicabilità, viene ritenuta in contrasto conoscenza delle differenze operative individuabili
con il principio di proporzionalità, potendo scorredo i due testi normativi di riferimento
ipotizzarsi misure meno restrittive e parimenti (d.lgs. 50/2016 e d.lgs. 36/2023). In quest’ottica
idonee a perseguire l’obiettivo avuto di mira dal pertanto ci si rende ad esempio conto delle
legislatore italiano, cioè il contrasto alla criminalità indicazioni provenienti dalla disciplina Comunitaria
organizzata. Secondo la Corte, in particolare (par. e dall’impatto di queste con il c.d. divieto di
40 della sentenza): “la normativa nazionale di cui subappalto a cascata, presente nel “vecchio
al procedimento principale vieta in modo generale codice”, eliso con specifiche accortezze, nel “nuovo
e astratto il ricorso al subappalto che superi una codice”.
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