Page 47 - MediAppalti, Anno XIII - N. 5
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Pareri & Sentenze Mediappalti
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 185 del 3 maggio 2023
UPREC/PRE/502/2023/L/PREC
“In ragione della diversa funzione assolta dal subappalto necessario rispetto a quello facoltativo, l’operatore
economico, sfornito dei requisiti per l’esecuzione in proprio delle lavorazioni scorporabili a qualificazione
obbligatoria, è tenuto a rendere una chiara ed univoca manifestazione di volontà circa l’intenzione di
ricorrere al subappalto necessario.”
“... alla luce delle diverse funzioni assolte dal subappalto qualificante rispetto a quello facoltativo, la
giurisprudenza ha precisato che il concorrente è tenuto, in sede di presentazione dell’offerta, a dichiarare
la volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante. “Detto più
chiaramente, l’operatore economico deve dichiarare sin dalla domanda di partecipazione la volontà di
avvalersi del subappalto c.d. necessario (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2022, n. 5491, ove è
ben evidenziata la diversità di presupposti e di funzioni delle due dichiarazioni, di ricorrere al subappalto
facoltativo oppure a quello necessario, in quanto “…nella dichiarazione di subappalto “necessario” viene in
rilievo non una mera esternazione di volontà dell’operatore economico quale è la dichiarazione di subappalto
“facoltativo”, bensì una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione, che
non tollera di suo il ricorso a formule generiche o comunque predisposte ad altri fini, pena la violazione dei
principi di par condicio e di trasparenza che permeano le gare pubbliche”; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 31
marzo 2022, n. 2365). La mancata dichiarazione della volontà di far ricorso al subappalto c.d. necessario
non può essere oggetto di soccorso istruttorio una volta che la stazione appaltante abbia accertato la
carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l’impresa s’è impegnata
a realizzare (secondo Cons. Stato, n. 5491 del 2022, già precedentemente citata, ove fosse consentito
il soccorso istruttorio la stazione appaltante darebbe la facoltà ad un operatore di formare atti in data
successiva a quella di scadenza del termine di presentazione dell’offerta in contrasto con la par condicio
competitorum; nello stesso senso cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2019, n. 471) (Cons. Stato, sez. V,
29 dicembre 2022, n. 11596);”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 183 del 3 maggio 2023
UPREC/PRE/475/2023/PREC/S
“Il principio di immodificabilità dell’offerta non consente di accettare come giustificativo del prezzo offerto
il chiarimento che determini una variazione postuma dei contenuti dell’offerta economica, non sorretta da
elementi chiari e univoci desumibili dall’offerta stessa.”
“… in materia vige il principio generale della immodificabilità dell’offerta, deducibile dal comma 9 dell’art. 83
d.lgs. n. 50/2016, che è regola posta a tutela della imparzialità e della trasparenza dell’agire della stazione
appaltante, nonché a ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli
operatori economici. In applicazione di tale principio, la giurisprudenza amministrativa ritiene ammissibile
un’attività interpretativa da parte della stazione appaltante della volontà dell’impresa quando questa
sia finalizzata a superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta e sempre che sia possibile
ricostruire, con esiti certi, l’effettiva volontà del dichiarante senza attingere a fonti di conoscenza estranee
all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente (in tal senso, Cons. Stato, sez.
V, 11 gennaio 2018, n. 113 che richiama i principi posti da Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2016, n. 1827;
TAR Piemonte, sez. I, 5 luglio 2020, n. 444);”
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