Page 47 - MediAppalti, Anno XIII - N. 5
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 185 del 3 maggio 2023
               UPREC/PRE/502/2023/L/PREC


               “In ragione della diversa funzione assolta dal subappalto necessario rispetto a quello facoltativo, l’operatore
               economico, sfornito dei requisiti per l’esecuzione in proprio delle lavorazioni scorporabili a qualificazione
               obbligatoria,  è  tenuto  a  rendere  una  chiara  ed univoca  manifestazione  di volontà  circa l’intenzione di
               ricorrere al subappalto necessario.”

               “...  alla  luce  delle  diverse  funzioni  assolte  dal  subappalto  qualificante  rispetto  a  quello  facoltativo,  la
               giurisprudenza ha precisato che il concorrente è tenuto, in sede di presentazione dell’offerta, a dichiarare
               la  volontà  di  ricorrere  al  subappalto  per  supplire  al  requisito  di  qualificazione  mancante.  “Detto  più
               chiaramente,  l’operatore  economico  deve  dichiarare  sin dalla domanda  di partecipazione  la  volontà  di
               avvalersi del subappalto c.d. necessario (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2022, n. 5491, ove è
               ben evidenziata la diversità di presupposti e di funzioni delle due dichiarazioni, di ricorrere al subappalto
               facoltativo oppure a quello necessario, in quanto “…nella dichiarazione di subappalto “necessario” viene in
               rilievo non una mera esternazione di volontà dell’operatore economico quale è la dichiarazione di subappalto
               “facoltativo”, bensì una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione, che
               non tollera di suo il ricorso a formule generiche o comunque predisposte ad altri fini, pena la violazione dei
               principi di par condicio e di trasparenza che permeano le gare pubbliche”; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 31
               marzo 2022, n. 2365). La mancata dichiarazione della volontà di far ricorso al subappalto c.d. necessario
               non  può  essere  oggetto  di soccorso  istruttorio una  volta che  la stazione appaltante  abbia  accertato  la
               carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l’impresa s’è impegnata
               a realizzare (secondo Cons. Stato, n. 5491 del 2022, già precedentemente citata, ove fosse consentito
               il soccorso istruttorio la stazione appaltante darebbe la facoltà ad un operatore di formare atti in data
               successiva a quella di scadenza del termine di presentazione dell’offerta in contrasto con la par condicio
               competitorum; nello stesso senso cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2019, n. 471) (Cons. Stato, sez. V,
               29 dicembre 2022, n. 11596);”



               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 183 del 3 maggio 2023
               UPREC/PRE/475/2023/PREC/S

               “Il principio di immodificabilità dell’offerta non consente di accettare come giustificativo del prezzo offerto
               il chiarimento che determini una variazione postuma dei contenuti dell’offerta economica, non sorretta da
               elementi chiari e univoci desumibili dall’offerta stessa.”


               “… in materia vige il principio generale della immodificabilità dell’offerta, deducibile dal comma 9 dell’art. 83
               d.lgs. n. 50/2016, che è regola posta a tutela della imparzialità e della trasparenza dell’agire della stazione
               appaltante, nonché a ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli
               operatori economici. In applicazione di tale principio, la giurisprudenza amministrativa ritiene ammissibile
               un’attività  interpretativa  da  parte  della  stazione  appaltante  della  volontà  dell’impresa  quando  questa
               sia finalizzata a superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta e sempre che sia possibile
               ricostruire, con esiti certi, l’effettiva volontà del dichiarante senza attingere a fonti di conoscenza estranee
               all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente (in tal senso, Cons. Stato, sez.
               V, 11 gennaio 2018, n. 113 che richiama i principi posti da Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2016, n. 1827;
               TAR Piemonte, sez. I, 5 luglio 2020, n. 444);”



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