Page 46 - MediAppalti, Anno XIII - N. 5
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Mediappalti Pareri & Sentenze
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 227 del 24 maggio 2023
UPREC/PRE/509/2023/PREC-S
“Per la dimostrazione della capacità economica e finanziaria, il triennio da prendere in considerazione per
verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i tre anni
solari antecedenti la data del bando, in quanto occorre fare riferimento alla nozione di esercizio inteso come
anno solare, mentre per la capacità tecnica e professionale il triennio di riferimento è quello effettivamente
antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio utile
ai fini della maturazione del requisito di capacità economica e finanziaria.”
“... secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza formatasi già in relazione al d.lgs. n. 163/2006,
solo per la dimostrazione della capacità economica e finanziaria il triennio da prendere in considerazione
per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i tre
anni solari antecedenti la data del bando, in quanto occorre fare riferimento alla nozione di esercizio
inteso come anno solare, mentre per la capacità tecnica e professionale il triennio di riferimento è quello
effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente
con il triennio relativo al requisito di capacità economica e finanziaria” (Cfr. ex multis, T.A.R. Puglia (Bari)
II, n. 1036/2018; Cons. St., III, n. 3285/2015, Cons. St., VI, n. 2306/2014). Il legislatore del 2023
ha cristallizzato tale insegnamento nel comma 11 dell’art. 100 del nuovo codice dei contratti, laddove
ha previsto che, nelle more dell’adozione del nuovo sistema di qualificazione per gli appalti di servizi e
forniture, la stazione appaltante può richiedere, come requisito di capacità economica e finanziaria, un
fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto “maturato nel triennio precedente
a quello di indizione della procedura” e, come requisito di capacità tecnica e professionale, l’esecuzione di
contratti analoghi “nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara”, distinguendo
chiaramente il triennio di riferimento per le due tipologie di requisiti;”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 187 del 3 maggio 2023
UPREC-PRE 504/2023/L/PREC
“La verifica di congruità del costo del lavoro infatti è obbligatoria, anche per le offerte non anomale,
e attiene esclusivamente al rispetto dei minimi salariali retributivi, così come indicate dalle tabelle
ministeriali di riferimento che a loro volta indicano il costo dell’ora lavorativa effettiva, comprensiva dei
costi di sostituzione che il datore di lavoro deve sopportare per malattia, ferie, permessi e assenteismo”
“… la verifica della congruità dei costi della manodopera attiene esclusivamente a quelli indicati dal concorrente
in offerta e trova fondamento nella previsione di cui all’art. 95, comma 10 del Codice, secondo cui “le
stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare
il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)”, la quale previsione sancisce a sua volta che
non c’è congruità quando “il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite
tabelle di cui all’articolo 23, comma 16”, la verifica di congruità del costo del lavoro infatti è obbligatoria,
anche per le offerte non anomale, e attiene esclusivamente al rispetto dei minimi salariali retributivi, così
come indicate dalle tabelle ministeriali di riferimento (ex multis TAR Puglia – Bari n. 706/2021); ... per
costante giurisprudenza il costo medio orario riferito a ciascun livello retributivo, recato dalle periodiche
tabelle ministeriali, indica il costo dell’ora lavorativa effettiva, comprensiva dei costi di sostituzione che il
datore di lavoro deve sopportare per malattia, ferie, permessi e assenteismo (ex multis, Consiglio di Stato,
sez. III, 9 novembre 2018, n. 6326; Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4989).”
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