Page 46 - MediAppalti, Anno XIII - N. 5
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Mediappalti                                                                     Pareri & Sentenze






               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 227 del 24 maggio 2023
               UPREC/PRE/509/2023/PREC-S


               “Per la dimostrazione della capacità economica e finanziaria, il triennio da prendere in considerazione per
               verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i tre anni
               solari antecedenti la data del bando, in quanto occorre fare riferimento alla nozione di esercizio inteso come
               anno solare, mentre per la capacità tecnica e professionale il triennio di riferimento è quello effettivamente
               antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio utile
               ai fini della maturazione del requisito di capacità economica e finanziaria.”

               “... secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza formatasi già in relazione al d.lgs. n. 163/2006,
               solo per la dimostrazione della capacità economica e finanziaria il triennio da prendere in considerazione
               per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i tre
               anni  solari  antecedenti  la  data  del  bando,  in  quanto  occorre  fare  riferimento  alla  nozione  di  esercizio
               inteso come anno solare, mentre per la capacità tecnica e professionale il triennio di riferimento è quello
               effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente
               con il triennio relativo al requisito di capacità economica e finanziaria” (Cfr. ex multis, T.A.R. Puglia (Bari)
               II,  n.  1036/2018;  Cons.  St.,  III,  n.  3285/2015,  Cons.  St.,  VI,  n.  2306/2014).  Il  legislatore  del  2023
               ha  cristallizzato tale  insegnamento  nel  comma  11  dell’art.  100  del  nuovo  codice  dei  contratti,  laddove
               ha previsto che, nelle more dell’adozione del nuovo sistema di qualificazione per gli appalti di servizi e
               forniture, la stazione appaltante può richiedere, come requisito di capacità economica e finanziaria, un
               fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto “maturato nel triennio precedente
               a quello di indizione della procedura” e, come requisito di capacità tecnica e professionale, l’esecuzione di
               contratti analoghi “nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara”, distinguendo
               chiaramente il triennio di riferimento per le due tipologie di requisiti;”



               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 187 del 3 maggio 2023
               UPREC-PRE 504/2023/L/PREC

               “La  verifica  di  congruità  del  costo  del  lavoro  infatti  è  obbligatoria,  anche  per  le  offerte  non  anomale,
               e  attiene  esclusivamente  al rispetto dei minimi  salariali retributivi, così come indicate dalle tabelle
               ministeriali di riferimento che a loro volta indicano il costo dell’ora lavorativa effettiva, comprensiva dei
               costi di sostituzione che il datore di lavoro deve sopportare per malattia, ferie, permessi e assenteismo”

               “… la verifica della congruità dei costi della manodopera attiene esclusivamente a quelli indicati dal concorrente
               in  offerta  e  trova  fondamento  nella  previsione  di  cui  all’art.  95,  comma  10  del  Codice,  secondo  cui  “le
               stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare
               il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)”, la quale previsione sancisce a sua volta che
               non c’è congruità quando “il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite
               tabelle di cui all’articolo 23, comma 16”, la verifica di congruità del costo del lavoro infatti è obbligatoria,
               anche per le offerte non anomale, e attiene esclusivamente al rispetto dei minimi salariali retributivi, così
               come  indicate  dalle  tabelle  ministeriali  di  riferimento  (ex  multis  TAR  Puglia  –  Bari  n.  706/2021);  ...  per
               costante  giurisprudenza  il  costo  medio  orario  riferito  a  ciascun  livello  retributivo,  recato  dalle  periodiche
               tabelle ministeriali, indica il costo dell’ora lavorativa effettiva, comprensiva dei costi di sostituzione che il
               datore di lavoro deve sopportare per malattia, ferie, permessi e assenteismo (ex multis, Consiglio di Stato,
               sez. III, 9 novembre 2018, n. 6326; Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4989).”

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