Page 64 - MediAppalti, Anno XIII - N. 2
P. 64
Mediappalti
La validità del ricorso all’istituto del subappalto di “raccolta e trasporto materiali non vegetali”,
c.d. necessario o qualificatorio anche nella vigenza così integrando la qualificazione necessaria; che il
dell’attuale codice dei contratti pubblici, ed anche ricorso al subappalto necessario non era vietato
nel settore dei servizi, è stata peraltro affermata in dal disciplinare di gara; che l’integrazione della
diverse pronunce del qualificazione, mediante il subappalto, è ammessa
giudice amministrativo…») e, si applica anche anche negli appalti di servizi (Cons. Stato, sez. V, n.
se non è stato espressamente previsto dalla lex 3504 del 2020; Id., sez. V, n. 3727 del 2019);…».
specialis.
La conclusione cui perviene l’Autorità, è che “il Anche il Consiglio di Stato, Sez. V, ha avuto
possesso del requisito di idoneità professionale, modo di esprimersi a riguardo con sentenza del
relativo alla prestazione secondaria, da parte 21/03/2023, n. 2873: “nello specifico, quanto
dal subappaltatore è idoneo ad integrare in capo all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori
all’offerente il possesso dei requisiti di idoneità ambientali la giurisprudenza ha chiarito che, se
professionali necessari per la partecipazione alla non può prescindersi dal requisito dell’iscrizione
gara.”. in parola per poter concorrere a gare aventi ad
oggetto le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti,
In vigenza dell’abrogato codice dei contratti i medesimi principi impongono una differente
pubblici (d.lgs. n. 163/2006) la figura del interpretazione ai fini della qualificazione del
subappalto necessario è stata ricostruita nella requisito stesso nell’ipotesi in cui, come nel caso
sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di di specie, oggetto precipuo e specifico dell’appalto
Stato n. 9/2015. non siano le attività di raccolta e trasporto di
rifiuti e queste ultime, per converso, rivestano
Anche se basata più compiutamente sugli solo carattere meramente secondario e accessorio
appalti di lavori, la giurisprudenza ne consente rispetto alle prestazioni da affidarsi, essendo, in
l’estensione anche agli appalti di servizi (cfr. fra le tale contesto, del tutto legittima, l’esecuzione
più recenti, Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza delle corrispondenti prestazioni, “in proprio
n. 3504/2020). dall’appaltatrice, ovvero da una ditta della quale
la stessa appaltatrice può avvalersi anche ai fini
Negli appalti di servizi, è sicuramente difficile dell’integrazione del requisito in esame”(cfr.
distinguere e scorporare le prestazioni principali Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3727/2019); in
dalle secondarie, in alcuni affidamenti però nei tali casi, il requisito dell’iscrizione all’ANGA, di
capitolati di gara si possono riscontrare elencazioni cui sia privo il concorrente, può essere quindi
dettagliate delle attività che compongono e soddisfatto prevedendo l’affidamento dei lavori
rientrano l’affidamento principale inteso quale che presuppongono il possesso di tale titolo ad
prestazione unica principale. Ciò, però, non esclude altra impresa, iscritta nell’albo per la categoria
che per talune delle prestazioni comprese nello richiesta.
stesso, l’impresa partecipante possa qualificarsi
attraverso il subappalto necessario. Ne discende da tale sentenza, che le attività oggetto
di subappalto dichiarato nel DGUE si riferiscono
Sul punto si richiama la recente sentenza del ad attività secondarie per il cui espletamento si
TAR Piemonte, Sezione I, n. 9/2021, resa in richiede l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali,
una fattispecie analoga, nella quale si legge: attività, quindi, che non costituivano il principale
«Ritenuto, quanto al primo e più corposo ordine oggetto e, trattandosi in questo caso di iscrizione
di censure: che il paragrafo del disciplinare di gara all’ANGA richiesta quale requisito di partecipazione,
richiedeva, quale requisito di qualificazione a pena dovrebbe essere posseduto dal subappaltatore già
d’esclusione, l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori in fase di presentazione dell’offerta e pertanto,
Ambientali, nella categoria 1 – sottocategoria dichiarato in tale sede.
D1 e D4; che nessuna delle imprese riunite
nell’A.T.I. aggiudicataria possedeva l’iscrizione Da ciò si spiega quanto previsto all’art. 71
nella categoria richiesta dalla lex specialis di (Subappalto) della direttiva 2014/24/UE, la quale
gara; che, tuttavia, le imprese aggiudicatarie “dispone al punto 2 che nei documenti di gara
avevano ritualmente reso, già in sede di offerta, la l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere
dichiarazione di voler subappaltare le prestazioni o può essere obbligata da uno Stato membro
64