Page 24 - MediAppalti, Anno XIII - N. 2
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Mediappalti Il Punto
Il Consiglio di Stato, in quella sede, aveva quindi 4. La definizione (molto estensiva) di
affermato che: “Trattasi a volte di alcune decine Anac in ordine alle nozioni di parentela
di persone e quindi della crescita abnorme di e affinità rilevanti ai fini del conflitto
oneri amministrativi che incidono sui costi della di interesse: la delibera n. 63 in
procedura, anche in funzione dei successivi data 8 febbraio 2023. Problematiche
obblighi di verifica e controllo”. connesse alle dichiarazioni di assenza
Il Consiglio di Stato ha così evidenziato, nel tempo, o presenza di conflitto di interesse
che se il conflitto di interessi può sorgere in capo fino al sesto grado di parentela
a qualsiasi dipendente partecipi alla procedura,
la dichiarazione dovrebbe essere resa anche La formulazione letterale adottata dall’art. 7 DPR
da qualunque dei dipendenti in senso stretto, 62/2013 distingue concettualmente la nozione di
ossia dei lavoratori subordinati dei soggetti parentela da quella di affini. Anac rileva che per le
giuridici richiamati (con un aggravio ulteriore ed stazioni appaltanti, la parentela, a fini dichiarativi,
insostenibile oltre ad essere irragionevole). Per il riguarda i legami fino al secondo, terzo o quarto
citato organo sarebbe stato opportuno, per evitare grado, secondo una logica applicativa confusa e
una eccessiva proliferazione di dichiarazioni non omogena, ritenendo, invece, che la nozione
sostitutive, difficilmente gestibili dalle singole di parentela, rilevante ai sensi dell’allora art. 42
stazioni appaltanti, richiamare l’obbligo di rendere d.lgs. 50/2016, includa i parenti fino al sesto
(all’atto dell’assegnazione all’ufficio) la prima delle grado, conseguendone un obbligo dichiarativo, ove
dichiarazioni sostitutive in questione stabilendo, il legame sussista.
anche in via regolamentare secondo le procedure Le norme vanno lette, secondo Anac nella delibera
della stazione appaltante, il dovere del dipendente 8 febbraio 2023, alla luce delle nozioni civilistiche
di aggiornarla in presenza di fatti sopravvenuti e di parentela e affinità, infatti, l’art. 77 del c.c.
richiamando, con disposizioni dispone che “La legge non
interne l’obbligo di astensione riconosce il vincolo di
nella singola procedura. La Anac rileva che per parentela oltre il sesto grado,
presente soluzione, peraltro, le stazioni appaltanti, salvo che per alcuni effetti
sarebbe stata in linea con le la parentela, a fini specialmente determinati”;
disposizioni di cui al d.lgs. mentre secondo l’art. 78
50/2016 e del nuovo. dichiarativi, riguarda i c.c. “l’’affinità è il vincolo
legami fino al secondo, tra un coniuge e i parenti
In sostanza, la dichiarazione terzo o quarto grado, dell’altro coniuge”. Il codice
originaria può intendersi secondo una logica civile non stabilisce un
confermata (in occasione applicativa confusa e limite di carattere generale
dell’espletamento delle non omogena, ritenendo, per il vincolo di affinità, a
singole procedure ad invece, che la nozione di differenza del rapporto di
evidenza pubblica) a meno parentela, rilevante ai parentela (cfr. delibera Anac
che non sorga un obbligo di sensi dell’allora art. 42 8 febbraio 2023).
comunicazione (come dalle
norme previsto) qualora, d.lgs. 50/2016, includa i Anac precisa che la
con riferimento alla singola parenti fino al sesto grado, dichiarazione di (in)
procedura selettiva, il conseguendone un obbligo sussistenza del legame è
dipendente versi in una dichiarativo, ove il legame condizione per l’assunzione
situazione di conflitto di sussista (delibera n. 63 in dell’incarico e deve essere resa
interessi. Le dichiarazioni data 8 febbraio 2023) in ogni caso. Ove il legame,
devono avere data certa astrattamente rilevante,
e, quindi, vanno datate e come ipotesi di conflitto
sottoscritte (dal soggetto emerga successivamente (ad
interessato) e protocollate (dalla stazione esempio, dopo l’apertura delle buste contenenti le
appaltante), sia a fini di interesse generale, che offerte), il dipendente è tenuto ad astenersi oppure
a garanzia del dipendente, il quale avrà modo di a comunicare la sussistenza del legame, al fine di
dimostrare agevolmente di aver tempestivamente consentire al superiore gerarchico di valutarne la
adempiuto ai propri obblighi. eventuale sostituzione.
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