Page 22 - MediAppalti, Anno XIII - N. 2
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Mediappalti Il Punto
l’obbligo di astensione, potenzialmente, ricorre funzionario e della ditta concorrente in gara; b) nel
per tutti i soggetti chiamati ad intervenire alla ruolo che il primo rivestiva nella procedura di gara
formazione della decisione nello svolgimento della e che gli avrebbe potuto consentire di “intervenire”
procedura di aggiudicazione. o di “influenzare” il risultato, per le informazioni
privilegiate che egli aveva a disposizione e che
Le disposizioni normative sono chiare, avrebbe potuto trasferire all’impresa concorrente
correttamente integrate tra loro, descrivendo (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 6150/2019; id., sez.
una, il contenuto delle V, n. 3048/2020, nonché
dichiarazioni ed il relativo Cons. Stato, parere 5 marzo
momento di rilascio a cura del Il nuovo codice, all’art. 2019, n. 667)”.
dipendente (DPR 62/2013, 16, regola il conflitto di
art. 6) le altre l’obbligo, interessi con alcune Il nuovo codice, all’art. 16,
previa comunicazione, novità, mediante una regola il conflitto di interessi
dell’astensione in determinate esposizione chiara e di con alcune novità, mediante
situazioni (art.6 bis della una esposizione chiara e
legge n. 241/90, art. 7 del sintesi. Secondo le nuove di sintesi (Il codice entra
DPR 62/2013 e le disposizioni disposizioni del codice in vigore il 1° di aprile con
contenute nel codice dei degli appalti, si ha conflitto efficacia il 1° di luglio).
contratti). d’interesse quando Secondo le nuove disposizioni
un soggetto, non è più del codice degli appalti,
Anche per delimitare l’ampio presente l’affermazione, si ha conflitto d’interesse
raggio di operatività di “il personale”, a qualsiasi quando un soggetto - non è
tale formula generale, la titolo, interviene con più presente l’affermazione,
giurisprudenza ha avuto compiti funzionali, “il personale” - a qualsiasi
modo di chiarire che l’ipotesi titolo, interviene con compiti
di conflitto d’interessi partecipando quindi con funzionali - partecipando
“deve essere supportata da attività non meramente quindi con attività non
elementi concreti, specifici ed esecutive. meramente esecutive - nella
attuali” (Consiglio di Stato, procedura di aggiudicazione
sezione III, 26 marzo 2021, o nella fase di esecuzione
n. 2581; come disposto dall’art. 16 del Codice (è inclusa, senza dubbi, anche questa fase) degli
degli appalti di prossima efficacia) affermando, il appalti o delle concessioni o può influenzarne,
medesimo Consiglio di Stato, che, con riferimento in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente
all’art. 42, comma 2 citato “per le sue descritte o indirettamente, un interesse finanziario,
caratteristiche funzionali, la disposizione in parola economico o altro interesse personale che può
è quindi da intendersi come norma lato sensu “di essere percepito come una minaccia “concreta ed
pericolo”, in quanto le misure che essa contempla effettiva” (nuova disposizione, che circoscrive e
(astensione dei dipendenti) o comporta (esclusione delimita il confine entro il quale può essere inteso
dell’impresa concorrente) operano per il solo il conflitto di interessi) alla sua imparzialità e
pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale indipendenza rispetto alla procedura di appalto o
può determinare (così Cons. Stato, sez. III, n. di concessione.
355/2019 e sez. V, n. 3048/2020; Consiglio di
Stato, sezione III, 20 agosto 2020, n. 5151 e 29 Il personale che versa nelle ipotesi di cui al
marzo 2022 n. 2309). comma 2, dell’art. 16, ne
dà comunicazione - l’art. 42
Gli elementi indiziari dai Secondo le nuove indica che il dipendente “è
quali è possibile ricavare, disposizioni del codice tenuto” a dare comunicazione
in via presuntiva, il conflitto degli appalti la minaccia, - all’Amministrazione,
di interessi, sono dalla astenendosi dal
giurisprudenza individuati: rispetto al conflitto di partecipare alla procedura
interessi, deve essere di aggiudicazione e
a) nell’esistenza di un “concreta ed effettiva”. all’esecuzione (non già nella
interesse personale del fase di programmazione).
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