Page 80 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                                           Incentivi e spesa del personale












               2) per l’anno 2017, dall’art. 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che, abrogando
               la norma di cui sopra, ha stabilito che «a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo
               delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale […] non può superare il
               corrispondente importo determinato per l’anno 2016».

               Nel caso in cui, in relazione ad ognuna delle annualità interessate (2016 e 2017), le destinazioni del
               fondo per le risorse decentrate non ne abbiano assorbito l’intero ammontare destinabile al
               trattamento incentivante, il regolamento può individuare i criteri che consentano di ripartire tali
               eventuali eccedenze, se ancora nelle disponibilità degli enti, in relazione all’effettivo e documentato
               svolgimento di funzioni tecniche negli anni considerati.


               La terza ipotesi, lett. c) riguarda gli Incentivi per funzioni tecniche svolte nel vigore del Codice dei
               contratti  pubblici ed  a  partire  dal  1° gennaio 2018.  In  questo  caso,  gli incentivi per  funzioni
               tecniche vengono definitivamente svincolati dalla questione della spesa del personale.


               Nel parere, a tal riguardo, si legge che “qualora le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice in
               vigore siano state svolte dopo il 1° gennaio 2018, le relative risorse incentivanti non avrebbero invece
               dovuto essere computate a fini di verifica di rispetto del relativo limite di spesa. Ad avviso del collegio,
               tale esclusione a fini di verifica del rispetto del limite di spesa non implica tuttavia che gli incentivi
               programmati non debbano essere formalmente inclusi nel fondo per le risorse decentrate, sebbene
               “fuori vincolo”. Ciò al fine di tenere ordinata evidenza, in ossequio al principio di trasparenza, sia
               dell’andamento di tale componente di spesa corrente sia della puntuale destinazione di provvidenze
               riferibili al personale, secondo la disciplina del contratto integrativo, che, insieme al regolamento,
               definisce i criteri di riparto e concretizza la necessaria sinallagmaticità tra incentivo ed attività svolta,
               ampiamente valorizzata dalla giurisprudenza contabile già richiamata”.
































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