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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Incentivi e spesa del personale
2) per l’anno 2017, dall’art. 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che, abrogando
la norma di cui sopra, ha stabilito che «a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale […] non può superare il
corrispondente importo determinato per l’anno 2016».
Nel caso in cui, in relazione ad ognuna delle annualità interessate (2016 e 2017), le destinazioni del
fondo per le risorse decentrate non ne abbiano assorbito l’intero ammontare destinabile al
trattamento incentivante, il regolamento può individuare i criteri che consentano di ripartire tali
eventuali eccedenze, se ancora nelle disponibilità degli enti, in relazione all’effettivo e documentato
svolgimento di funzioni tecniche negli anni considerati.
La terza ipotesi, lett. c) riguarda gli Incentivi per funzioni tecniche svolte nel vigore del Codice dei
contratti pubblici ed a partire dal 1° gennaio 2018. In questo caso, gli incentivi per funzioni
tecniche vengono definitivamente svincolati dalla questione della spesa del personale.
Nel parere, a tal riguardo, si legge che “qualora le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice in
vigore siano state svolte dopo il 1° gennaio 2018, le relative risorse incentivanti non avrebbero invece
dovuto essere computate a fini di verifica di rispetto del relativo limite di spesa. Ad avviso del collegio,
tale esclusione a fini di verifica del rispetto del limite di spesa non implica tuttavia che gli incentivi
programmati non debbano essere formalmente inclusi nel fondo per le risorse decentrate, sebbene
“fuori vincolo”. Ciò al fine di tenere ordinata evidenza, in ossequio al principio di trasparenza, sia
dell’andamento di tale componente di spesa corrente sia della puntuale destinazione di provvidenze
riferibili al personale, secondo la disciplina del contratto integrativo, che, insieme al regolamento,
definisce i criteri di riparto e concretizza la necessaria sinallagmaticità tra incentivo ed attività svolta,
ampiamente valorizzata dalla giurisprudenza contabile già richiamata”.
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