Page 79 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Incentivi e spesa del personale












               1. Il parere


               Più nel dettaglio, la sezione individua tre momenti topici:


               a) Incentivi per funzioni tecniche maturati nella vigenza del precedente Codice (decreto legislativo
               12 aprile 2006, n. 163). Qualora gli incentivi di cui trattasi risultino collegati ad attività svolte nella
               vigenza del precedente Codice del 2006, essi non vanno computati a fini di rispetto del limite
               di spesa del trattamento accessorio, in quanto sono le relative spese sono d’investimento
               e perciò scollegate dal rispetto dei vincoli in materia di spesa di personale (cfr. Corte conti,
               Sez. Autonomie, del. n. 13/2015/INPR).


               A tale fine, si rammenta, si legge nel parere, che tale disciplina risulta applicabile alle attività svolte
               in relazione a contratti il cui bando sia stato emanato prima dell’entrata in vigore del nuovo
               Codice del 2016 (tra le molte: Corte conti, Sez. contr. Puglia, del. n. 65/2022/PAR).


               La seconda situazione b) riguarda gli Incentivi per funzioni tecniche svolte nel vigore del Codice dei
               contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e fino al 31 dicembre 2017.
               Nel caso in cui le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice in vigore siano state svolte nella
               vigenza del medesimo e fino al 31 dicembre 2017, le relative risorse incentivanti avrebbero
               dovuto essere computate a fini di verifica di rispetto del relativo limite di spesa. Pertanto,
               in relazione al quesito posto, la mancata inclusione di tali risorse nel fondo per le risorse decentrate
               determina l’impossibilità di erogare gli incentivi di cui trattasi per le annualità 2016 e 2017.
               Il collegio si sofferma quindi sulla rilevanza dei due momenti relativi alla costituzione del fondo per lo
               sviluppo delle risorse umane e alla correlata stipula del contratto decentrato.

               I due momenti si legge nel parere “hanno infatti la finalità di definire le risorse a disposizione per
               le politiche  di sviluppo del personale  e le prestazioni a tale scopo richieste al personale  stesso,
               in  relazione  allo svolgimento  delle quali  operare  il riparto  delle  risorse  così individuate.  L’avere
               omesso l’inclusione degli incentivi in esame, nelle annualità in cui tali risorse andavano
               computate ai fini del rispetto del limite del trattamento accessorio, fa venir meno il diritto
               alla corresponsione  degli stessi,  in quanto manca una  previsione contrattuale  che  tale
               diritto faccia sorgere. In questo caso, il collegio ritiene infatti che la mancanza non possa
               essere sanata retroattivamente dall’emanazione del regolamento, in quanto verrebbe altrimenti
               elusa una norma statale espressiva di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica,
               che impone, anno per anno, un limite all’incremento di spesa destinata al trattamento accessorio e
               che va rinvenuta” (in particolare):

               1) per l’anno 2016, nell’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di bilancio
               per il 2016), in base al quale: «a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle
               risorse  destinate  annualmente  al  trattamento  accessorio  del  personale  […]  non  può  superare  il
               corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in
               misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio […]»;


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