Page 75 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Incentivi, costituzione del gruppo di lavoro e
liquidazione “per step”
Incentivi, costituzione del gruppo di lavoro
e liquidazione “per step”
Premessa
Il parere della sezione Toscana risulta di oggettivo interesse anche per il fatto che il comune istante
pone delle questioni, sostanzialmente, inedite nella pur frequentata questione dell’erogazione degli
incentivi.
Più nel dettaglio, il Sindaco pone tre questioni, la prima relativa alla costituzione del gruppo di lavoro
(lettera a)), la seconda sulla possibilità (o meno) di erogare incentivi per step (quote per esercizio
finanziario per la durata del contratto) per i contratti di beni/servizi ed infine la questione dei rapporti
tra il c.d. fondo acquisiti tecnologici e finanziamenti vincolati.
1. La costituzione del gruppo di lavoro
In relazione la primo quesito si chiede, stante il silenzio sul punto della norma, quando debba
intervenire la costituzione del gruppo di lavoro e se la formalizzazione del gruppo di lavoro prima dello
svolgimento delle attività/fase oggetto di incentivo (quindi prima dello svolgimento dell’attività di
progettazione, gara etc.), costituisca presupposto di legittimità per l’erogazione dello stesso, oppure
se, stante il silenzio della legge e del regolamento comunale, il RUP, attestando analiticamente,
sotto la propria responsabilità, l’avvenuto svolgimento delle attività incentivabili, possa procedere a
liquidare gli incentivi anche per attività svolte prima della costituzione del gruppo di lavoro.
La sezione esclude che il momento della costituzione del gruppo di lavoro possa essere rilevante
da condizionare l’erogazione degli incentivi. Ciò che rileva, si conferma nel parere, è che insista
la relazione del RUP sulle attività svolte e che queste siano evidentemente attività incentivabili. La
sezione riconosce quindi la possibilità che vengano erogati incentivi anche per attività – certificate
dal RUP – svolte prima della costituzione del gruppo di lavoro.
Da notare, pertanto, che la sezione legittima la prassi della nomina del gruppo di lavoro con
determina a contrarre (a parere dello scrivente ben potrebbe, il gruppo di lavoro, essere individuato
con provvedimento “monocratico” del responsabile come datore di lavoro e non con un atto
amministrativo).
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