Page 76 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                               Incentivi, costituzione del gruppo di lavoro e
                                                                                    liquidazione “per step”











               2. Liquidazione incentivi per “step”


               Il secondo quesito cerca di avere riscontro sulla possibilità di liquidare gli incentivi (per contratti di
               beni e servizi) per step ovvero per esercizi finanziari di esecuzione del contratto.
               A differenza di quanto sostenuto dall’ANCI (nel regolamento schema sugli incentivi) la sezione ritiene
               che non si possa procedere a liquidare gli incentivi per “step” non solo in relazione al contratto beni/
               servizi ma in relazione agli stessi appalti di lavori (per cui si richiede il collaudo).
               Il ragionamento della sezione si fonda sul concetto di esigibilità – dell’obbligazione giuridica -, che oggi
               risulta correttamente disciplinato dai principi contabili. Secondo quanto emerge da ciò che si riporta
               più avanti, in pratica il diritto agli incentivi sorge solo dopo che si realizza l’opera o l’esecuzione del
               contratto anche a tutela della stessa stazione appaltante. In pratica, il compenso può essere preteso
               solo dopo la conclusione (esecuzione completa) dei contratti.

               In questo senso in delibera si legge che il disposto dell’art. 183, co. 5 TUEL, precisa che “le obbligazioni
               passive  giuridicamente  perfezionate  devono  essere  registrate  nelle scritture  contabili quando
               l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza,
               secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.
               4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.


               Il  diritto  all’incentivo,  dunque,  non sorge in momenti  anteriori  al  perfezionamento
               dell’obbligazione, né esso può essere legittimamente erogato anzitempo.
               Come  osserva  la  Sezione  regionale  di  controllo  per  l’Emilia-Romagna,  ai  fini  dell’assunzione
               dell’impegno di spesa, risulta rilevante il momento di effettivo svolgimento dell’attività. Nel caso di
               spese afferenti a un contratto di appalto, la tempistica per l’adozione dei relativi impegni di spesa non
               può che seguire lo sviluppo del servizio oggetto dell’affidamento nel cui ambito viene svolta l’attività
               per  la quale  è  riconosciuto l’incentivo.  In  questi casi,  pertanto,  la scadenza  di ogni obbligazione
               dovrà essere individuata nel momento della conclusione di ogni singola attività, con conseguente
               diritto del dipendente di esigere il pagamento dell’incentivo a fronte della prestazione eseguita. La
               Corte prosegue, infatti, specificando che “… dalla formulazione del già richiamato comma 3 dell’art.
               113, si evince l’obbligo in capo all’amministrazione aggiudicatrice di stabilire “i criteri e le modalità
               per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro” nel caso di “eventuali
               incrementi dei tempi o dei costi”. Tale condizione, dunque, subordina necessariamente l’erogazione
               dell’incentivo al completamento  dell’opera  o all’esecuzione  della fornitura  o del servizio oggetto
               dell’appalto  nel rispetto  dei  costi e  dei tempi  prestabiliti” (Sezione  regionale  di controllo Emilia-
               Romagna, deliberazione n. 43/2021/PAR).


               Il  momento  dell’impegno,  pertanto,  deve  essere  tenuto  distinto dal  momento  della  liquidazione:
               quest’ultima comporta la verifica da parte dell’amministrazione del corretto svolgimento dell’attività
               incentivata,  con  la possibilità,  quando  ne  ricorrano  i casi,  di eventuali  riduzioni  o addirittura  di
               esclusioni del compenso, secondo le previsioni del regolamento approvato dall’ente. Il regolamento
               comunale,  infatti, riveste  una  discreta  centralità  in  ordine  all’erogazione  degli incentivi.  Pur  non
               essendo  determinante  ai  fini  della  costituzione  del  fondo  incentivi,  essendo  l’Ente  autorizzato


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