Page 76 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Incentivi, costituzione del gruppo di lavoro e
liquidazione “per step”
2. Liquidazione incentivi per “step”
Il secondo quesito cerca di avere riscontro sulla possibilità di liquidare gli incentivi (per contratti di
beni e servizi) per step ovvero per esercizi finanziari di esecuzione del contratto.
A differenza di quanto sostenuto dall’ANCI (nel regolamento schema sugli incentivi) la sezione ritiene
che non si possa procedere a liquidare gli incentivi per “step” non solo in relazione al contratto beni/
servizi ma in relazione agli stessi appalti di lavori (per cui si richiede il collaudo).
Il ragionamento della sezione si fonda sul concetto di esigibilità – dell’obbligazione giuridica -, che oggi
risulta correttamente disciplinato dai principi contabili. Secondo quanto emerge da ciò che si riporta
più avanti, in pratica il diritto agli incentivi sorge solo dopo che si realizza l’opera o l’esecuzione del
contratto anche a tutela della stessa stazione appaltante. In pratica, il compenso può essere preteso
solo dopo la conclusione (esecuzione completa) dei contratti.
In questo senso in delibera si legge che il disposto dell’art. 183, co. 5 TUEL, precisa che “le obbligazioni
passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando
l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza,
secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.
4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.
Il diritto all’incentivo, dunque, non sorge in momenti anteriori al perfezionamento
dell’obbligazione, né esso può essere legittimamente erogato anzitempo.
Come osserva la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, ai fini dell’assunzione
dell’impegno di spesa, risulta rilevante il momento di effettivo svolgimento dell’attività. Nel caso di
spese afferenti a un contratto di appalto, la tempistica per l’adozione dei relativi impegni di spesa non
può che seguire lo sviluppo del servizio oggetto dell’affidamento nel cui ambito viene svolta l’attività
per la quale è riconosciuto l’incentivo. In questi casi, pertanto, la scadenza di ogni obbligazione
dovrà essere individuata nel momento della conclusione di ogni singola attività, con conseguente
diritto del dipendente di esigere il pagamento dell’incentivo a fronte della prestazione eseguita. La
Corte prosegue, infatti, specificando che “… dalla formulazione del già richiamato comma 3 dell’art.
113, si evince l’obbligo in capo all’amministrazione aggiudicatrice di stabilire “i criteri e le modalità
per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro” nel caso di “eventuali
incrementi dei tempi o dei costi”. Tale condizione, dunque, subordina necessariamente l’erogazione
dell’incentivo al completamento dell’opera o all’esecuzione della fornitura o del servizio oggetto
dell’appalto nel rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti” (Sezione regionale di controllo Emilia-
Romagna, deliberazione n. 43/2021/PAR).
Il momento dell’impegno, pertanto, deve essere tenuto distinto dal momento della liquidazione:
quest’ultima comporta la verifica da parte dell’amministrazione del corretto svolgimento dell’attività
incentivata, con la possibilità, quando ne ricorrano i casi, di eventuali riduzioni o addirittura di
esclusioni del compenso, secondo le previsioni del regolamento approvato dall’ente. Il regolamento
comunale, infatti, riveste una discreta centralità in ordine all’erogazione degli incentivi. Pur non
essendo determinante ai fini della costituzione del fondo incentivi, essendo l’Ente autorizzato
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