Page 82 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Incentivi e adesione convenzione Consip
2. Il parere
La sezione, decide di non fornire un proprio parere richiamando e rinviando ad una serie di precedenti
(sia di varie sezioni sia dell’ANAC e del Mims). In particolare, viene richiamato il parere del Mims n.
1483/2022 in relazione ai rapporti tra incentivi e fase di programmazione delle spese di investimento.
Il parere ricorda che per programmazione della spesa non si intende la sola realizzazione/
predisposizione del programma degli acquisti ma che la locuzione “attività di programmazione della
spesa per investimenti” sia riconducibile all’attività di predisposizione dei programmi di cui all’art.
21 del Codice. “È utile precisare che il secondo comma dell’art. 113, con riferimento alle attività
di programmazione, espressamente circoscrive le attività incentivabili a quelle che afferiscono alle
“spese per investimenti”. In tal senso, la recente giurisprudenza contabile, prendendo le mosse dal
disposto normativo ex art. 3, comma 18, della Legge n. 350/2003, il quale fornisce un dettagliato
elenco delle “spese di investimento” (tra cui acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-
scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale), se da un lato riconosce
che, nel caso specifico dell’acquisto di beni, ove questi siano sussumibili nell’elencazione predetta
ed abbiano determinato un accrescimento del patrimonio dell’ente, tale spesa debba qualificarsi
come spesa di investimento, dall’altro esclude che analoga qualificazione possa essere riconosciuta
all’acquisto di beni che non presentino dette caratteristiche, né all’acquisto di servizi che, per ovvi
motivi, non risultano neanche contemplati nella disposizione summenzionata”.
3. Considerazioni
I vari rinvii confermano – come da orientamento costante -, che per poter liquidare l’incentivo la
condizione principale è che sia intervenuta una “gara” anche nella forma della microcompetizione
(per intendersi la fattispecie di cui alla lettera b) comma 2 art. 36 del Codice.
Nei casi in cui una competizione non sia rinvenibile – ai sensi dell’articolo 113 -, l’incentivo non solo
non deve essere liquidato ma fin dall’origine (quadro economico dell’intervento) non deve neppure
essere previsto. Pertanto l’incentivo non è dovuto nel caso di affidamento diretto pur, concessione/
project financing e, quindi, anche nel caso di una mera adesione ad una convenzione Consip.
E’ questo, il tratto che distingue l’attuale codice dallo schema predisposto (ad entrata in vigore
differita probabilmente al 1° gennaio 2024) che, nell’articolo 45 (omologo quasi dell’articolo attuale
113) in luogo di gara userà l’espressione procedura. E, come si legge nella relazione tecnica che
accompagna il testo del nuovo codice ciò porterà a legittimare l’erogazione degli incentivi anche nel
caso di affidamento diretto puro, concessione e/o project financing e, quindi anche la mera adesione
ad una convenzione preesistente (se si tratta di servizi naturalmente occorrerà rispettare i vincoli
della nomina di un direttore dell’esecuzione diverso dal RUP e d’importo).
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