Page 82 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                                  Incentivi e adesione convenzione Consip












               2. Il parere


               La sezione, decide di non fornire un proprio parere richiamando e rinviando ad una serie di precedenti
               (sia di varie sezioni sia dell’ANAC e del Mims). In particolare, viene richiamato il parere del Mims n.
               1483/2022 in relazione ai rapporti tra incentivi e fase di programmazione delle spese di investimento.
               Il  parere  ricorda  che  per  programmazione  della  spesa  non  si  intende  la  sola  realizzazione/
               predisposizione del programma degli acquisti ma che la locuzione “attività di programmazione della
               spesa per investimenti” sia riconducibile all’attività di predisposizione dei programmi di cui all’art.
               21 del Codice. “È utile precisare che il secondo comma dell’art. 113, con riferimento alle attività
               di programmazione, espressamente circoscrive le attività incentivabili a quelle che afferiscono alle
               “spese per investimenti”. In tal senso, la recente giurisprudenza contabile, prendendo le mosse dal
               disposto normativo ex art. 3, comma 18, della Legge n. 350/2003, il quale fornisce un dettagliato
               elenco delle “spese di investimento” (tra cui acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-
               scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale), se da un lato riconosce
               che, nel caso specifico dell’acquisto di beni, ove questi siano sussumibili nell’elencazione predetta
               ed  abbiano  determinato  un  accrescimento  del  patrimonio  dell’ente,  tale  spesa  debba  qualificarsi
               come spesa di investimento, dall’altro esclude che analoga qualificazione possa essere riconosciuta
               all’acquisto di beni che non presentino dette caratteristiche, né all’acquisto di servizi che, per ovvi
               motivi, non risultano neanche contemplati nella disposizione summenzionata”.



               3. Considerazioni


               I vari rinvii confermano – come da orientamento costante -, che per poter liquidare l’incentivo la
               condizione principale è che sia intervenuta una “gara” anche nella forma della microcompetizione
               (per intendersi la fattispecie di cui alla lettera b) comma 2 art. 36 del Codice.
               Nei casi in cui una competizione non sia rinvenibile – ai sensi dell’articolo 113 -, l’incentivo non solo
               non deve essere liquidato ma fin dall’origine (quadro economico dell’intervento) non deve neppure
               essere previsto. Pertanto l’incentivo non è dovuto nel caso di affidamento diretto pur, concessione/
               project financing e, quindi, anche nel caso di una mera adesione ad una convenzione Consip.
               E’  questo,  il tratto  che  distingue  l’attuale  codice dallo schema  predisposto  (ad  entrata  in vigore
               differita probabilmente al 1° gennaio 2024) che, nell’articolo 45 (omologo quasi dell’articolo attuale
               113) in luogo di gara userà l’espressione procedura. E, come si legge nella relazione tecnica che
               accompagna il testo del nuovo codice ciò porterà a legittimare l’erogazione degli incentivi anche nel
               caso di affidamento diretto puro, concessione e/o project financing e, quindi anche la mera adesione
               ad una convenzione preesistente (se si tratta di servizi naturalmente occorrerà rispettare i vincoli
               della nomina di un direttore dell’esecuzione diverso dal RUP e d’importo).










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