Page 80 - MediAppalti, Anno X - N. 7
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                       L’acquisto di beni immobili da parte dell’ente locale












               2. I vincoli all’acquisto e il piano di riequilibrio




               La sezione evidenzia che i vari vincoli – tendenti a limitare la capacità di acquisizione di beni immobili
               (salvo motivazioni ed attestazioni adeguate) - sono venuti meno (parzialmente) per effetto dell’art.
               57, comma 2, lett. f) del d.l. n. 26.10.2019, n. 124 («Disposizioni urgenti in materia fiscale e
               per esigenze indifferibili», convertito con modificazioni dalla l. n. 19.12.2019, n. 157); quest’ultimo
               ha infatti disposto che «A decorrere dall’anno 2020 alle regioni, alle Province autonome di Trento e
               di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall’articolo 1, comma
               2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria»
               cessano di applicarsi alcune «disposizioni in materia di contenimento e di  riduzione della spesa e di
               obblighi formativi» ivi puntualmente elencate, fra le quali figura (lett. f) l’art. 12, comma 1-ter, del
               d.l. n. 98/2011.

               Ciò  posto,  ferma  restando  la  sopravvivenza  del  comma  1-ter  dell’art.  12  del  d.l.  n.  98/2011  nei
               confronti dell’altra categoria di soggetti pubblici in esso considerata (gli enti del Servizio sanitario
               nazionale), il riferimento generico e indistinto agli «enti locali» contenuto nell’art. 57, comma 2, lett.
               f) del d.l. n. 124/2019 comporta che la disposizione del 2011 (di forte limitazione) cessa di trovare
               applicazione per tutti gli enti locali, come definiti dal TUEL (art. 2).


               Queste affermazioni necessitano di ulteriori precisazioni. L’art. 12, comma 1-ter, del d.l. 98/2011 è
               norma che presuppone e non fonda la capacità degli enti locali di porre in essere acquisti
               di beni immobili, limitandosi a dettare un particolare regime per tale tipo di operazioni.
               Il fondamento di quella capacità è infatti rinvenibile nell’art. 11 cod. civ., a mente del quale «Le
               province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti
               secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico»; ne deriva una piena capacità di diritto
               privato  per  le  persone  giuridiche  pubbliche,  limitabile  solo  se  e  in  quanto  previsto  da  specifiche
               disposizioni.

               3. Il riscontro


               Pertanto,  la  risposta al  quesito  deve essere ricercata sul  piano  sistematico,  occorrendo verificare
               se – a prescindere dal venir meno del particolare regime introdotto nel 2011, afferente al piano del
               quomodo – esistano in altri plessi normativi vincoli incidenti sulla capacità degli enti locali
               di rendersi acquirenti di beni immobili.


               Ovviamente la questione dei vincoli deve, annota la sezione, nel caso di specie essere affrontata in
               relazione alla delicata questione del riequilibrio finanziario pluriennale.
               A margine le profonde (e significative) considerazioni espresse in tema di riquilibirio pluriennale il
               riscontro che la mancata previsione dell’acquisto nel piano di riequilibrio non consente di procedere
               visto  che  “un  elemento  di  alterazione  del  percorso  di  riequilibrio  cristallizzato  con  l’approvazione
               medesima, in contrasto con il quadro normativo che consente ordinariamente una modifica del piano


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