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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
L’acquisto di beni immobili da parte dell’ente locale
2. I vincoli all’acquisto e il piano di riequilibrio
La sezione evidenzia che i vari vincoli – tendenti a limitare la capacità di acquisizione di beni immobili
(salvo motivazioni ed attestazioni adeguate) - sono venuti meno (parzialmente) per effetto dell’art.
57, comma 2, lett. f) del d.l. n. 26.10.2019, n. 124 («Disposizioni urgenti in materia fiscale e
per esigenze indifferibili», convertito con modificazioni dalla l. n. 19.12.2019, n. 157); quest’ultimo
ha infatti disposto che «A decorrere dall’anno 2020 alle regioni, alle Province autonome di Trento e
di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria»
cessano di applicarsi alcune «disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di
obblighi formativi» ivi puntualmente elencate, fra le quali figura (lett. f) l’art. 12, comma 1-ter, del
d.l. n. 98/2011.
Ciò posto, ferma restando la sopravvivenza del comma 1-ter dell’art. 12 del d.l. n. 98/2011 nei
confronti dell’altra categoria di soggetti pubblici in esso considerata (gli enti del Servizio sanitario
nazionale), il riferimento generico e indistinto agli «enti locali» contenuto nell’art. 57, comma 2, lett.
f) del d.l. n. 124/2019 comporta che la disposizione del 2011 (di forte limitazione) cessa di trovare
applicazione per tutti gli enti locali, come definiti dal TUEL (art. 2).
Queste affermazioni necessitano di ulteriori precisazioni. L’art. 12, comma 1-ter, del d.l. 98/2011 è
norma che presuppone e non fonda la capacità degli enti locali di porre in essere acquisti
di beni immobili, limitandosi a dettare un particolare regime per tale tipo di operazioni.
Il fondamento di quella capacità è infatti rinvenibile nell’art. 11 cod. civ., a mente del quale «Le
province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti
secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico»; ne deriva una piena capacità di diritto
privato per le persone giuridiche pubbliche, limitabile solo se e in quanto previsto da specifiche
disposizioni.
3. Il riscontro
Pertanto, la risposta al quesito deve essere ricercata sul piano sistematico, occorrendo verificare
se – a prescindere dal venir meno del particolare regime introdotto nel 2011, afferente al piano del
quomodo – esistano in altri plessi normativi vincoli incidenti sulla capacità degli enti locali
di rendersi acquirenti di beni immobili.
Ovviamente la questione dei vincoli deve, annota la sezione, nel caso di specie essere affrontata in
relazione alla delicata questione del riequilibrio finanziario pluriennale.
A margine le profonde (e significative) considerazioni espresse in tema di riquilibirio pluriennale il
riscontro che la mancata previsione dell’acquisto nel piano di riequilibrio non consente di procedere
visto che “un elemento di alterazione del percorso di riequilibrio cristallizzato con l’approvazione
medesima, in contrasto con il quadro normativo che consente ordinariamente una modifica del piano
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