Page 83 - MediAppalti, Anno X - N. 7
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
La corretta gestione del Fondo pluriennale vincolato
2. L’esame
Dall’esame del prospetto allegato b) al rendiconto 2017 - composizione per missioni e programmi
del fondo pluriennale vincolato, inviato tramite BDAP, è emerso –annota la sezione - che tutti i
residui passivi coperti dal fondo pluriennale vincolato sono stati reimputati ad un solo esercizio.
L’orizzonte previsionale limitato ad una sola annualità suscita dubbi in merito alla capacità
programmatoria dell’Ente.
In risposta alla richiesta istruttoria, il Comune dichiarava che “i cronoprogrammi di spesa dei lavori
prevedevano la conclusione entro il 2018”. Nessuna ulteriore precisazione è stata fornita in merito
alla gestione dei cronoprogrammi di spesa.
La Sezione prende atto di quanto riferito dall’Ente, sottolineano però che il principio della
competenza potenziata stabilisce che il fondo pluriennale vincolato – quale componente del risultato
di amministrazione e, quindi, fattore incidente sull’equilibrio di bilancio – è uno strumento di
rappresentazione e previsione delle spese pubbliche che evidenzia con trasparenza ed
attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’Ente che richiedono
un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo utilizzo; in quest’ottica, ai fini di una
verifica della congruità della formazione del fondo pluriennale, assume valore strategico la
sussistenza e l’aggiornamento del cronoprogramma della spesa che indichi gli esercizi in
cui l’obbligazione giuridica andrà a scadere e diverrà esigibile (in proposito si richiamano, ex
multis, le deliberazioni della Sezione n. 59/2019/PRSE, n. 74/2019/PRSP e n. 6/2020/PRSE).
La funzione del fondo pluriennale vincolato è, dunque, programmatoria e di controllo e consiste
nel rappresentare in modo trasparente, oltre che responsabile, il divario temporale esistente
tra il momento del reperimento delle entrate, di norma vincolate, e quello del loro utilizzo per il
raggiungimento delle finalità istituzionali legate all’esercizio delle funzioni fondamentali dell’Ente
(in questo senso, si veda Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 4 del
2015 “Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e degli Enti locali”).
3. Le condizioni per “alimentare” il Fondo Pluriennale
La sezione ricorda che, ai fini di una verifica della congruità della formazione del fondo pluriennale
e della valutazione ex post degli esiti gestionali del fondo, tra gli altri, rappresentano elementi
fondamentali (cfr. Corte conti, Sez. autonomie, delib. n. 4/SEZAUT/2018/FRG):
a) l’esistenza dell’accertamento di entrata che rileva l’obbligazione giuridica perfezionata, scaduta
ed esigibile - obbligazione che costituisce fonte di copertura della spesa a carattere pluriennale e
adempimento ricognitivo che segna la “separazione” tra il momento dell’accertamento dell’entrata e
quello dell’imputazione della spesa;
b) l’esistenza dell’impegno in uscita che legittima la formazione del fondo pluriennale vincolato;
c) la sussistenza della prenotazione di impegno per gara bandita nel caso di lavori pubblici; prenotazione
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