Page 83 - MediAppalti, Anno X - N. 7
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               La corretta gestione del Fondo pluriennale vincolato












               2. L’esame


               Dall’esame del prospetto allegato b) al rendiconto 2017 - composizione per missioni e programmi
               del  fondo  pluriennale  vincolato,  inviato  tramite  BDAP,  è  emerso  –annota  la  sezione  -  che  tutti  i
               residui passivi coperti dal fondo pluriennale vincolato sono stati reimputati ad un solo esercizio.
               L’orizzonte  previsionale limitato ad una  sola annualità  suscita dubbi in merito  alla capacità
               programmatoria dell’Ente.

               In risposta alla richiesta istruttoria, il Comune dichiarava che “i cronoprogrammi di spesa dei lavori
               prevedevano la conclusione entro il 2018”.  Nessuna ulteriore precisazione è stata fornita in merito
               alla gestione dei cronoprogrammi di spesa.


               La  Sezione  prende  atto  di  quanto  riferito  dall’Ente,  sottolineano  però  che  il  principio  della
               competenza potenziata stabilisce che il fondo pluriennale vincolato – quale componente del risultato
               di  amministrazione  e,  quindi,  fattore  incidente  sull’equilibrio  di  bilancio  –  è uno strumento di
               rappresentazione  e  previsione  delle  spese  pubbliche  che  evidenzia  con  trasparenza  ed
               attendibilità  il  procedimento  di  impiego  delle  risorse  acquisite  dall’Ente  che  richiedono
               un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo utilizzo; in quest’ottica, ai fini di una
               verifica della congruità della formazione del fondo pluriennale, assume valore strategico la
               sussistenza e l’aggiornamento del cronoprogramma della spesa che indichi gli esercizi in
               cui l’obbligazione giuridica andrà a scadere e diverrà esigibile (in proposito si richiamano, ex
               multis, le deliberazioni della Sezione n. 59/2019/PRSE, n. 74/2019/PRSP e n. 6/2020/PRSE).


               La  funzione  del  fondo  pluriennale  vincolato  è,  dunque,  programmatoria  e  di  controllo  e  consiste
               nel  rappresentare  in  modo  trasparente,  oltre  che  responsabile,  il  divario  temporale  esistente
               tra il momento del reperimento delle entrate, di norma vincolate, e quello del loro utilizzo per il
               raggiungimento  delle  finalità  istituzionali  legate  all’esercizio  delle  funzioni  fondamentali  dell’Ente
               (in  questo  senso,  si  veda  Corte  dei  conti,  Sezione  delle  autonomie,  deliberazione  n.    4  del
               2015  “Linee  di  indirizzo  per  il  passaggio  alla  nuova  contabilità  delle  Regioni  e  degli  Enti  locali”).

               3. Le condizioni per “alimentare” il Fondo Pluriennale

               La sezione ricorda che, ai fini di una verifica della congruità della formazione del fondo pluriennale
               e  della  valutazione  ex  post  degli  esiti  gestionali  del  fondo,  tra  gli  altri,  rappresentano  elementi
               fondamentali (cfr. Corte conti, Sez. autonomie, delib. n. 4/SEZAUT/2018/FRG):


               a) l’esistenza dell’accertamento di entrata che rileva l’obbligazione giuridica perfezionata, scaduta
               ed esigibile - obbligazione che costituisce fonte di copertura della spesa a carattere pluriennale e
               adempimento ricognitivo che segna la “separazione” tra il momento dell’accertamento dell’entrata e
               quello dell’imputazione della spesa;
               b) l’esistenza dell’impegno in uscita che legittima la formazione del fondo pluriennale vincolato;
               c) la sussistenza della prenotazione di impegno per gara bandita nel caso di lavori pubblici; prenotazione


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