Page 78 - MediAppalti, Anno X - N. 7
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Il servizio di trasporto pubbliconon reso
deve essere compensato comunque?
In conclusione, quanto al primo dei quesiti formulati dal Comune circa la legittimità o meno - alla
luce dell’art. 92, comma 4/bis della L. 27/2020 di conversione del DL 18/2020 e dell’art. 109 del DL
34/2020 – della corresponsione ai gestori del servizio di trasporto scolastico dell’intero corrispettivo
per il periodo da marzo al 18.05.2020 come da richieste degli stessi in considerazione di quanto
rappresentato, ne consegue che, poiché l’art. 109, comma 1, lett. b), del D.L. 34/2020, convertito
dalla L. 77/2020, ha soppresso il riferimento al trasporto scolastico contenuto nell’art.
92, comma 4-bis, del D.L. 18/2020, inserito dalla legge di conversione 27/2020, non
è possibile provvedere ad alcun pagamento di detto servizio per il periodo in cui esso
non è stato reso neanche per il periodo di breve vigenza della disposizione di favore (19
giorni, ossia dal 30/04/2020 data di entrata in vigore del D.L. 18/2020 al 19 maggio
successivo, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020) in quanto le statuizioni contenute
nel menzionato comma 4-bis non hanno mai acquistato efficacia poiché sottoposte alla
preventiva autorizzazione della Commissione europea, stante la natura di “aiuto di Stato”
del pagamento ivi previsto.
Detta autorizzazione non è mai intervenuta e, pertanto, le disposizioni che attribuiscono al gestore
del servizio di trasporto scolastico il diritto a pretendere il pagamento dei corrispettivi per prestazioni
non eseguite non sono, di fatto, mai state operative per espressa previsione normativa
(comma 4-quater, art. 92 D.L. n. 18/2020) che ne ha condizionato l’efficacia al rilascio
dell’autorizzazione della Commissione europea.
In relazione la secondo quesito:
sulla legittimità – considerata la richiamata nota dell’Anci Veneto – della corresponsione unicamente
al gestore del servizio di trasporto scolastico di un “contributo a copertura delle spese residue
incomprimibili”.., e dell’applicazione unicamente degli artt.184 del Tuel e del 107 del Dlgs. 50/2016
a tutti gli altri gestori di servizio interrotti durante il lockdown (quali ad esempio fornitori del servizio
di mensa scolastica, del servizio di pulizia degli impianti sportivi ecc.), prefigurando una indebita
disparità di trattamento
la sezione afferma che il trasporto scolastico è completamente estraneo alla disciplina di finanziamento
prevista dall’art. 48 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dall’art. 109 del D.L. 19
maggio 2020, n. 34, che ha introdotto la possibilità per le amministrazioni pubbliche di riconoscere ai
gestori di servizi di cui al comma 1 un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, che
è riservata esclusivamente ai servizi nella stessa richiamati (in termini analoghi questa Sezione si è
già espressa con deliberazione n. 146/2020/PAR).
Sul terzo quesito la sezione - sulla condivisibilità del percorso logico seguito da Anci Veneto per
giungere a siglare un accordo con i rappresentanti delle aziende di trasporto per l’erogazione del
contributo fissato nella misura del 40% del corrispettivo pattuito – esprime la configurazione di
inamissibilità.
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