Page 76 - MediAppalti, Anno X - N. 7
P. 76

Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                                  Il servizio di trasporto pubblico non reso
                                                                     deve essere compensato comunque?











               2. L’analisi della normativa e la questione dell’aiuto di Stato


               La questione del ristoro dei gestori dei servizi di trasporto anche in assenza di controprestazione
               è  argomentazione  profondamente  sentita  e  frequentata  nel momento  particolare  dell’emergenza
               sanitaria.

               La  sezione,  dopo  aver  riepilogato  le  varie  disposizioni  inerenti  la  questione  giunge  al  riscontro
               evidnenziando  l’impossibilità  di  giungere  ad  un  pagamento  senza  controprestazione.  Pertanto,
               importante parere espresso soprattutto nei confronti dei responsabili del procedimento della spesa
               e dei RUP degli appalti correlati.


               Più nel dettaglio la sezione rileva che in relazione al regime di finanziamento del trasporto scolastico
               delineato dalla normativa emergenziale la legge 24 aprile 2020, n. 27 (entrata in vigore il 30.04.2020),
               di  conversione  del  D.L.  17  marzo  2020  n.  18,  ha  aggiunto  il  comma  4-bis  all’art.  92,  che  detta
               le “Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di
               veicoli”, all’interno del quale i gestori dei servizi di trasporto scolastico venivano inseriti,
               al pari di quelli dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, tra i Soggetti esclusi
               dall’applicazione,  da parte  dei Committenti  dei servizi  medesimi, di  decurtazioni  di
               corrispettivo, di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori
               percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, anche
               laddove negozialmente previste. Questo al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza
               epidemiologica  da  COVID-19  e  delle  misure  di  contrasto  alla  diffusione  del  virus  sui  gestori  dei
               predetti servizi. Il comma in questione è entrato in vigore il 30 aprile 2020, essendo stato introdotto
               in sede di conversione.

               La  norma  così  introdotta  consentiva, sostanzialmente, il  pagamento  di  una prestazione
               non resa -anche in presenza di condizioni negoziali favorevoli alla decurtazione del corrispettivo,
               ovvero all’applicazione di sanzioni o penali-, al fine di indennizzare, sotto forma di corrispettivo, la
               sospensione del servizio disposta ex lege per motivi eccezionali dettati dall’emergenza sanitaria.
               La  disposizione,  altresì,  risultava  di  “rottura”  rispetto  agli  aspetti  comunitari  visto  che  avrebbe
               potuto configurarsi l’intervento come un “aiuto di Stato”, ossia come un trasferimento di risorse
               pubbliche a favore di operatori economici con conseguente attribuzione di un vantaggio
               economico  selettivo  e possibile alterazione  delle condizioni  di parità  delle imprese nel
               mercato comune.


               Per questo fatto, evidenzia nella sua riscostruzione la Corte, il successivo comma 4-quater (anch’esso
               inserito in sede di conversione in legge) ha subordinato l’efficacia della suesposta disposizione
               all’autorizzazione  della Commissione  europea ai sensi  dell’art. 108, paragrafo 3, del
               Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in base al quale devono essere comunicati
               alla Commissione Europea i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti di Stato.
               Ne è conseguita la inidoneità della disposizione in esame a produrre effetti giuridici nelle more del
               rilascio della predetta autorizzazione.


                                                            4
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81