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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Il servizio di trasporto pubblico non reso
deve essere compensato comunque?
2. L’analisi della normativa e la questione dell’aiuto di Stato
La questione del ristoro dei gestori dei servizi di trasporto anche in assenza di controprestazione
è argomentazione profondamente sentita e frequentata nel momento particolare dell’emergenza
sanitaria.
La sezione, dopo aver riepilogato le varie disposizioni inerenti la questione giunge al riscontro
evidnenziando l’impossibilità di giungere ad un pagamento senza controprestazione. Pertanto,
importante parere espresso soprattutto nei confronti dei responsabili del procedimento della spesa
e dei RUP degli appalti correlati.
Più nel dettaglio la sezione rileva che in relazione al regime di finanziamento del trasporto scolastico
delineato dalla normativa emergenziale la legge 24 aprile 2020, n. 27 (entrata in vigore il 30.04.2020),
di conversione del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, ha aggiunto il comma 4-bis all’art. 92, che detta
le “Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di
veicoli”, all’interno del quale i gestori dei servizi di trasporto scolastico venivano inseriti,
al pari di quelli dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, tra i Soggetti esclusi
dall’applicazione, da parte dei Committenti dei servizi medesimi, di decurtazioni di
corrispettivo, di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori
percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, anche
laddove negozialmente previste. Questo al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori dei
predetti servizi. Il comma in questione è entrato in vigore il 30 aprile 2020, essendo stato introdotto
in sede di conversione.
La norma così introdotta consentiva, sostanzialmente, il pagamento di una prestazione
non resa -anche in presenza di condizioni negoziali favorevoli alla decurtazione del corrispettivo,
ovvero all’applicazione di sanzioni o penali-, al fine di indennizzare, sotto forma di corrispettivo, la
sospensione del servizio disposta ex lege per motivi eccezionali dettati dall’emergenza sanitaria.
La disposizione, altresì, risultava di “rottura” rispetto agli aspetti comunitari visto che avrebbe
potuto configurarsi l’intervento come un “aiuto di Stato”, ossia come un trasferimento di risorse
pubbliche a favore di operatori economici con conseguente attribuzione di un vantaggio
economico selettivo e possibile alterazione delle condizioni di parità delle imprese nel
mercato comune.
Per questo fatto, evidenzia nella sua riscostruzione la Corte, il successivo comma 4-quater (anch’esso
inserito in sede di conversione in legge) ha subordinato l’efficacia della suesposta disposizione
all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in base al quale devono essere comunicati
alla Commissione Europea i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti di Stato.
Ne è conseguita la inidoneità della disposizione in esame a produrre effetti giuridici nelle more del
rilascio della predetta autorizzazione.
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