Page 77 - MediAppalti, Anno X - N. 7
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Il servizio di trasporto pubblico non reso
deve essere compensato comunque?
3. La successiva correzione normativa
Successivamente, l’art. 109 comma 1 lett. b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 entrato in
vigore lo stesso giorno, ha espunto dal menzionato comma 4-bis dell’art. 92 del D.L. 18/2020 la
locuzione “e di trasporto scolastico”.
Per effetto di quanto – la prerogativa della corresponsione in difetto di prestazione – ovvero il predetto
comma 4–bis dell’art. 92 ha avuto una vigenza di soli 19 giorni nell’arco dei quali, giova
ribadire, le disposizioni ivi contenute non sono state in grado di esplicare alcun effetto
nel mondo giuridico in quanto in attesa del rilascio della preventiva autorizzazione della
Commissione europea.
In sede di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, la legge 17 luglio 2020, n. 77 (legge di
conversione) ha confermato il menzionato art. 109, comma 1, lett. b, cristallizzando l’esclusione
del trasporto scolastico dal novero dei servizi di trasporto contemplati dall’art. 92 comma 4-bis del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e, nel contempo, ha previsto una diversa forma di ristoro per esso per le
medesime finalità di cui sopra.
E’ stato, infatti stabilito che: “Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti
dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell’erogazione dei servizi di trasporto
scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno
2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i
servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
previa intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All’onere derivante dal presente comma,
pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo
265, comma 5, del presente decreto” (comma 2-bis dell’art. 229, inserito dalla legge di conversione).
4. Il riscontro
Secondo la sezione, dal quadro normativo sopra delineato, emerge evidente l’intenzione del legislatore
di non intervenire sul rapporto negoziale instaurato tra ente locale e il gestore del servizio
di trasporto scolastico, che pertanto continua ad essere regolato dallo schema contrattuale
pattuito, ma di traslare mediante l’istituzione del fondo previsto dall’art. 229 comma 2 bis in capo
all’ente locale la facoltà di “ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite
di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria”.
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