Page 77 - MediAppalti, Anno X - N. 7
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Il servizio di trasporto pubblico non reso
               deve essere compensato comunque?











               3. La successiva correzione normativa


               Successivamente, l’art. 109 comma 1 lett. b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 entrato in
               vigore lo stesso giorno, ha espunto dal menzionato comma 4-bis dell’art. 92 del D.L. 18/2020 la
               locuzione “e di trasporto scolastico”.

               Per effetto di quanto – la prerogativa della corresponsione in difetto di prestazione – ovvero il predetto
               comma  4–bis  dell’art.  92  ha  avuto  una  vigenza  di  soli  19  giorni  nell’arco  dei  quali,  giova
               ribadire, le disposizioni ivi contenute non sono state in grado di esplicare alcun effetto
               nel mondo giuridico in quanto in attesa del rilascio della preventiva autorizzazione della
               Commissione europea.


               In sede di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, la legge 17 luglio 2020, n. 77 (legge di
               conversione)  ha  confermato  il  menzionato  art.  109,  comma  1,  lett.  b,  cristallizzando  l’esclusione
               del trasporto scolastico dal novero dei servizi di trasporto contemplati dall’art. 92 comma 4-bis del
               D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e, nel contempo, ha previsto una diversa forma di ristoro per esso per le
               medesime finalità di cui sopra.


               E’  stato,  infatti  stabilito  che:  “Al  fine  di  far  fronte  alle  esigenze  straordinarie  e  urgenti  derivanti
               dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell’erogazione dei servizi di trasporto
               scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle
               infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno
               2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i
               servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria. Con
               decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  dell’istruzione,
               previa  intesa,  ai  sensi  dell’articolo  3  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  in  sede  di
               Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare
               entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
               le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All’onere derivante dal presente comma,
               pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
               di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo
               265, comma 5, del presente decreto” (comma 2-bis dell’art. 229, inserito dalla legge di conversione).

               4. Il riscontro


               Secondo la sezione, dal quadro normativo sopra delineato, emerge evidente l’intenzione del legislatore
               di non intervenire sul rapporto negoziale instaurato tra ente locale e il gestore del servizio
               di trasporto  scolastico,  che  pertanto  continua  ad  essere  regolato  dallo  schema  contrattuale
               pattuito, ma di traslare mediante l’istituzione del fondo previsto dall’art. 229 comma 2 bis in capo
               all’ente locale la facoltà di “ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite
               di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria”.




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