Page 68 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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                 finalizzare l’invio a causa di un malfunzionamento   nessuno  degli  addetti  alla  gestione  della  gara
                 del sistema, imputabile al gestore” (Cons. Stato,   potrà accedere ai documenti dei partecipanti, fino
                 sez.  V,  n.  7922/2019  e  Cons.  Stato,  sez.  III,  n.   alla data e all’ora di seduta della gara, specificata
                 86/2020).  Vigente  pertanto un  principio che   in  fase  di  creazione  della  procedura.  Le  stesse
                 sempre più si consolida in base al quale “se rimane   caratteristiche della gara telematica escludono in
                 impossibile  stabilire  con  certezza  se  vi  sia  stato   radice ed oggettivamente la possibilità di modifica
                 un  errore  da  parte  del trasmittente  o,  piuttosto,   delle  offerte  (cfr.  Consiglio  di  Stato,  sez.  III,  25
                 la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio   novembre  2016,  n.  4990)”,  in  quanto  “le  fasi  di
                 del sistema, il pregiudizio ricade sull’ente che ha   gara seguono una successione temporale che offre
                 bandito,  organizzato  e  gestito  la  gara  (cfr.,  ex   garanzia  di  corretta  partecipazione,  inviolabilità
                 plurimis, Cons. St., sez. III, 25 gennaio 2013, n.   e segretezza delle offerte e i sistemi provvedono
                 481)” (Cons. Stato, sez. III, n. 86/2020).     alla verifica della validità dei certificati e della data
                                                                e ora di marcatura; l’affidabilità degli algoritmi di
                 In  linea  con  quanto  qui  espresso  si  veda  altresì   firma digitale e marca temporale garantiscono la
                 TAR Bari n. 835 del 10 giugno 2020; nonché TAR   sicurezza della fase di invio/ricezione delle offerte
                 Bari n. 461 del 03 aprile 2020.                in busta chiusa”.

                 Ancora.  Interessante  il principio espresso  altresì   È stato anche chiarito, in riferimento alla marcatura
                 dal Consiglio  di Stato  n.  4795  del 28  luglio   temporale,  che “nel caso  delle gare  telematiche,
                 2020,  laddove  nonostante  il principio della auto   la conservazione dell’offerta è affidata allo stesso
                 responsabilità  e  diligenza  professionale  dei   concorrente,  che  la  custodisce  all’interno  della
                 concorrenti  in  sede  di  partecipazione  alla  gara,   memoria  del  proprio  personal  computer  nella
                 non si esclude né si esime il concorrente di dotarsi   fase che intercorre tra il termine di presentazione
                 di personale  munito  di adeguate  conoscenze   e la procedura di upload. La identità del numero
                 informatiche e, perciò, in grado di comprendere il   seriale della marcatura temporale inserita all’atto
                 significato del concetto in questione e di curare gli   della  presentazione  dell’offerta  e  quella  apposta
                 adempimenti descritti dal disciplinare telematico di   sull’offerta  nella  fase  di upload  costituisce un
                 gara.                                          adempimento  essenziale  al  fine  di  garantire  che
                                                                l’offerta  non  sia  stata  modificata  o  sostituita  in
                 Interessantissima anche la pronuncia del Consiglio   data  successiva  al  termine  ultimo perentorio  di
                 di Stato n. 4031 del 24 giugno 2020, con la quale   presentazione  delle  offerte”  (Cons.  Stato,  III,
                 richiamandosi  altresì  la  giurisprudenza  vigente   3  ottobre  2016,  n.  4050).  In  virtù  di ciò,  non  si
                 (Cons. Stato,  V,  21  novembre  2017,  n.  5388),   consente l’esercizio del soccorso istruttorio.
                 con  affermazioni  rese  in  un  diverso  contesto
                 censorio  ma  che,  attenendo  alle caratteristiche   Invece sul tema dell’apertura in seduta riservata
                 generali  delle gare  telematiche,  si rendono   delle buste tecniche, si richiama TAR Napoli n. 957
                 applicabili  anche  alla  fattispecie  in esame,  ha   del 02  marzo 2020  (sulla stessa  linea apertura
                 osservato  che  le  modalità  telematiche,  per  loro   buste  tecniche  in  riservata  si  veda  TAR  Emilia
                 natura, “consentono di poter tracciare attraverso   Romagna Bologna n. 863 del 15.11.2018), in base
                 i ‘log di sistema’, ovvero ogni singolo e specifico   al quale, va condiviso l’orientamento secondo cui
                 momento procedimentale, così da escludere ogni   “il principio di pubblicità delle sedute deve essere
                 ipotesi di manomissione,  sul  presupposto  che,   rapportato non ai canoni storici che hanno guidato
                 ove  pure  si  verificasse,  risulterebbe  tracciato  e   l’applicazione  dello  stesso,  quanto  piuttosto  alle
                 riscontrabile  nel  predetto  sistema  di  crittografia   peculiarità e specificità che l’evoluzione tecnologica
                 a codici elettronici, senza possibilità che esistano   ha  consentito  di mettere  a  disposizione delle
                 operazioni  non  registrate  a  sistema”.  Ne  ha   procedure di gara telematiche, in ragione del fatto
                 dedotto  che  “la  gestione  telematica  della  gara   che  la  piattaforma  elettronica  che  ha  supportato
                 offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella   le  varie  fasi  di  gara  assicura  l’intangibilità  del
                 ‘conservazione’ dell’integrità delle offerte in quanto   contenuto  delle  offerte  (indipendentemente  dalla
                 permette automaticamente l’apertura delle buste   presenza  o  meno  del pubblico)  posto  che  ogni
                 in esito alla  conclusione  della  fase  precedente  e   operazione compiuta  risulta essere  ritualmente
                 garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la   tracciata dal sistema elettronico senza possibilità
                 tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre,   di alterazioni. A  tale  orientamento  del giudice

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