Page 68 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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Mediappalti In Pillole
finalizzare l’invio a causa di un malfunzionamento nessuno degli addetti alla gestione della gara
del sistema, imputabile al gestore” (Cons. Stato, potrà accedere ai documenti dei partecipanti, fino
sez. V, n. 7922/2019 e Cons. Stato, sez. III, n. alla data e all’ora di seduta della gara, specificata
86/2020). Vigente pertanto un principio che in fase di creazione della procedura. Le stesse
sempre più si consolida in base al quale “se rimane caratteristiche della gara telematica escludono in
impossibile stabilire con certezza se vi sia stato radice ed oggettivamente la possibilità di modifica
un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, delle offerte (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 25
la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio novembre 2016, n. 4990)”, in quanto “le fasi di
del sistema, il pregiudizio ricade sull’ente che ha gara seguono una successione temporale che offre
bandito, organizzato e gestito la gara (cfr., ex garanzia di corretta partecipazione, inviolabilità
plurimis, Cons. St., sez. III, 25 gennaio 2013, n. e segretezza delle offerte e i sistemi provvedono
481)” (Cons. Stato, sez. III, n. 86/2020). alla verifica della validità dei certificati e della data
e ora di marcatura; l’affidabilità degli algoritmi di
In linea con quanto qui espresso si veda altresì firma digitale e marca temporale garantiscono la
TAR Bari n. 835 del 10 giugno 2020; nonché TAR sicurezza della fase di invio/ricezione delle offerte
Bari n. 461 del 03 aprile 2020. in busta chiusa”.
Ancora. Interessante il principio espresso altresì È stato anche chiarito, in riferimento alla marcatura
dal Consiglio di Stato n. 4795 del 28 luglio temporale, che “nel caso delle gare telematiche,
2020, laddove nonostante il principio della auto la conservazione dell’offerta è affidata allo stesso
responsabilità e diligenza professionale dei concorrente, che la custodisce all’interno della
concorrenti in sede di partecipazione alla gara, memoria del proprio personal computer nella
non si esclude né si esime il concorrente di dotarsi fase che intercorre tra il termine di presentazione
di personale munito di adeguate conoscenze e la procedura di upload. La identità del numero
informatiche e, perciò, in grado di comprendere il seriale della marcatura temporale inserita all’atto
significato del concetto in questione e di curare gli della presentazione dell’offerta e quella apposta
adempimenti descritti dal disciplinare telematico di sull’offerta nella fase di upload costituisce un
gara. adempimento essenziale al fine di garantire che
l’offerta non sia stata modificata o sostituita in
Interessantissima anche la pronuncia del Consiglio data successiva al termine ultimo perentorio di
di Stato n. 4031 del 24 giugno 2020, con la quale presentazione delle offerte” (Cons. Stato, III,
richiamandosi altresì la giurisprudenza vigente 3 ottobre 2016, n. 4050). In virtù di ciò, non si
(Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, n. 5388), consente l’esercizio del soccorso istruttorio.
con affermazioni rese in un diverso contesto
censorio ma che, attenendo alle caratteristiche Invece sul tema dell’apertura in seduta riservata
generali delle gare telematiche, si rendono delle buste tecniche, si richiama TAR Napoli n. 957
applicabili anche alla fattispecie in esame, ha del 02 marzo 2020 (sulla stessa linea apertura
osservato che le modalità telematiche, per loro buste tecniche in riservata si veda TAR Emilia
natura, “consentono di poter tracciare attraverso Romagna Bologna n. 863 del 15.11.2018), in base
i ‘log di sistema’, ovvero ogni singolo e specifico al quale, va condiviso l’orientamento secondo cui
momento procedimentale, così da escludere ogni “il principio di pubblicità delle sedute deve essere
ipotesi di manomissione, sul presupposto che, rapportato non ai canoni storici che hanno guidato
ove pure si verificasse, risulterebbe tracciato e l’applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle
riscontrabile nel predetto sistema di crittografia peculiarità e specificità che l’evoluzione tecnologica
a codici elettronici, senza possibilità che esistano ha consentito di mettere a disposizione delle
operazioni non registrate a sistema”. Ne ha procedure di gara telematiche, in ragione del fatto
dedotto che “la gestione telematica della gara che la piattaforma elettronica che ha supportato
offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella le varie fasi di gara assicura l’intangibilità del
‘conservazione’ dell’integrità delle offerte in quanto contenuto delle offerte (indipendentemente dalla
permette automaticamente l’apertura delle buste presenza o meno del pubblico) posto che ogni
in esito alla conclusione della fase precedente e operazione compiuta risulta essere ritualmente
garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciata dal sistema elettronico senza possibilità
tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, di alterazioni. A tale orientamento del giudice
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