Page 69 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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In Pillole                                                                           Mediappalti







                 d’appello si è allineata anche la giurisprudenza di   processo  che  avviene  con  la  generazione,  da
                 primo grado che ha ritenuto che “nell’ambito delle   parte  di  una  terza  parte  fidata  (il  Certificatore
                 procedure  telematiche  di evidenza  pubblica,  non   accreditato), di una firma digitale del documento
                 sono  necessarie  sedute  pubbliche per  l’apertura   a  cui  è  associata  l’informazione  relativa  a  una
                 delle offerte, come confermato dall’art. 58, d.lgs.   data  e  a  un’ora  certa.  L’apposizione della marca
                 n. 50 del 2016, che non ha codificato, in relazione   temporale  consente  quindi  di  stabilire  l’esistenza
                 alle procedure gestite in forma telematica, alcuna   di un documento informatico a partire da un certo
                 fase  pubblica”  (T.A.R.  Veneto,  Sezione  III  13   istante  e  di garantirne  la  validità nel  tempo.  In
                 marzo 2018; n. 307; T.A.R. Puglia Bari , Sezione   buona  sostanza,  si tratta  di una  procedura  che
                 III 2 novembre 2017 , n. 1112; T.A.R. Sardegna,    –  per  paragonarla  a  una  procedura  analogica  –
                 Sezione I 29 maggio 2017 n. 365).              consente  di attribuire  un  numero  di protocollo
                                                                univoco  a  un’offerta  sigillata  in  busta  chiusa  e
                 Espressione di un orientamento ormai consolidato,   custodita  dall’offerente,  al  fine  di  avere  garanzia
                 è  quanto  riviene  dal  TAR  Roma  n.  1852  del  11   che l’offerta successivamente prodotta sarà proprio
                 febbraio 2020 in tema di principio di rotazione, si   la medesima a suo tempo protocollata ed esistente
                 ha che: “… occorre anche rilevare che la gara in   e che non abbia subito alcuna modifica.
                 oggetto  possa  essere  in  tutto  equiparata  ad  una
                 procedura  aperta  poiché  la  stazione  appaltante   Ammettere la legittima proposizione di un’offerta
                 non  ha  posto  limiti  alla  partecipazione  agli   economica caricata senza che vi sia corrispondenza
                 operatori economici (come risulta dalla determina   tra il numero seriale effettivo della marca temporale
                 a  contrarre  ed  avviso  di gara  … che  al  punto  n.   e  quello  a  suo  tempo  precedentemente  indicato
                 5  stabiliva  inequivocabilmente:  “di consentire   nella  domanda  equivarrebbe  ad  ammettere
                 la  partecipazione  alla  gara  a  tutti  gli  operatori   la  possibilità che  un  operatore  economico
                 economici” abilitati al MePA)”. In senso contrario si   predisponga, a seconda della propria convenienza,
                 veda TAR Lecce n. 1412 del 02 ottobre 2018.    una serie di offerte economiche, firmando ciascuna
                                                                e apponendovi una marca temporale (senza però
                 Sempre sul principio di rotazione, si veda Consiglio   riportare  l’esatto  codice  di alcuna  di esse  nel
                 di  Stato  n.  875  del  04  febbraio  2020  (in  linea   sistema) e infine, al momento dell’upload, carichi
                 altre Cons. di Stato n. 7539 del 05.11.2019; TAR   a sistema quella che più gli conviene/aggrada.
                 Cagliari n. 8 del 02.01.2020; TAR Cagliari n. 891
                 del 17.12.2019), ove si prevede l’esclusione dello   Per  quanto  si  è  sopra  chiarito,  correttamente
                 stesso  laddove  il  nuovo  affidamento  avvenga,   il  disciplinare  ha  previsto  l’esclusione  a  fronte
                 come nel caso di specie, tramite procedure nelle   dell’omessa  o  erronea  indicazione della marca
                 quali  la  stazione  appaltante  non  operi  alcuna   temporale, giacché la radicalità del vizio dell’offerta
                 limitazione  in ordine  al numero  di operatori   (nemmeno   univocamente   identificabile)   non
                 economici tra i quali effettuare la selezione (v. §18   avrebbe  consentito alcun soccorso  istruttorio. La
                 della sentenza  n. 527/2019).  Il principio  è stato   previsione contestata del Disciplinare telematico è
                 di recente confermato da questo Consiglio (sez. V,   dunque legittima, alla luce del principio della parità
                 5 novembre 2019 n. 7539) sul rilievo che anche   tra i concorrenti e del principio di autoresponsabilità
                 “alla stregua delle Linee guida n. 4 A.N.A.C., nella   dei medesimi, per il quale ciascuno di essi sopporta
                 versione  adottata  con  delibera  1  marzo  2018  n.   le conseguenze di eventuali errori commessi nella
                 206  (v.  in part.  il punto  3.6),  deve  ritenersi  che   formulazione  dell’offerta  e  nella  presentazione
                 il  principio di rotazione  sia inapplicabile  nel caso   della  documentazione  (cfr.,  ex  plurimis,  Cons.
                 in cui la stazione appaltante decida di selezionare   Stato, Sez. V, 7 novembre 2016, n. 4645; id., 15
                 l’operatore  economico  mediante  una  procedura   febbraio 2016, n. 627).
                 aperta, che non preveda una preventiva limitazione
                 dei partecipanti attraverso inviti”.

                 Merita osservazione anche il TAR Torino n. 99 del
                 04 febbraio 2020, in tema di marcatura temporale
                 ove  si segnala  che  il processo  di creazione  e
                 apposizione di una  marca  temporale su un
                 documento  informatico,  digitale  o  elettronico,

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