Page 76 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                                   La decisione di avviare una transazione
                                                                                      in luogo del giudizio











                  1. I quesiti


               In conclusione, l’Ente pone tre quesiti:


               “1.  è  corretto  considerare  quale  criterio  rilevante  per  l’Amministrazione  ai  fini  della  decisione  di
               sottoscrivere  o meno  un  accordo  transattivo  in corso  di lite l’effettivo  risparmio di spesa  che  ne
               potrebbe conseguire? In altri termini: per decidere se sottoscrivere o meno un accordo transattivo in
               corso di lite, è ragionevole – anche alla luce dei principi generali della finanza pubblica – considerare
               nella “convenienza” l’incidenza di tutte le ulteriori spese di giudizio che si andrebbero a sostenere per
               la prosecuzione del procedimento? e di quelle derivanti dall’onere di registrare l’eventuale sentenza
               favorevole?


               2.  è  corretto  considerare,  quale  criterio  rilevante  per  l’Amministrazione  ai  fini  della  convenienza
               di sottoscrivere o meno un accordo transattivo in corso di lite, l’entità delle somme che sarebbe
               possibile ottenere in sede di esecuzione della sentenza favorevole, tenendo conto dell’entità delle
               somme che sarebbe possibile ottenere in sede di esecuzione della sentenza? In altri termini è corretto
               considerare la concreta e oggettiva difficoltà per l’Amministrazione procedente di recuperare, nei
               confronti dei convenuti, gli importi di cui all’eventuale sentenza di condanna?


               3. è necessario considerare, quale criterio rilevante per valutare la convenienza, la proporzionalità
               tra  l’importo  della domanda  azionata  e  quello conseguibile  in sede  transattiva  anche  tenendo
               anche conto che i danni supposti inizialmente sono stati ridimensionati per effetto di azioni assunte
               successivamente dall’azienda?”.



                  2. Il riscontro


               Si è anticipato che la sezione non ha ritenuto i quesiti ammissibili visto che la valutazione avrebbe
               potuto incidere su altri aspetti e quindi coinvolgere anche altri “organi” in caso di danni erariali. È
               possibile però, a parere di chi scrive, cimentarsi con un possibile riscontro pratico.


               La transazione, come noto, ha lo scopo “civilistico” di giungere ad un accordo in cui le parti rinunciano
               a specifiche posizioni. È chiaro, però, che un ente pubblico può giungervi solo dopo attenta istruttoria
               a cura del responsabile del procedimento incaricato (se appalti il RUP) in cui vengono soppesate le
               diverse posizioni e, come nel caso di specie, le possibilità di risultare sconfitti in un possibile giudizio.


               Si tratta, evidentemente, di valutazione non semplice che richiede il coinvolgimento o dell’avvocatura
               interna (se l’ente dispone di questo servizio) o quanto meno di un parere “pro veritate” espresso da
               un legale individuato esperto in materia.

               Sul parere  in commento  poi, necessariamente,  dovrà  essere  acquisito il  parere  ex  art.  49  del
               responsabile interessato che si assume in toto la responsabilità.


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