Page 76 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
La decisione di avviare una transazione
in luogo del giudizio
1. I quesiti
In conclusione, l’Ente pone tre quesiti:
“1. è corretto considerare quale criterio rilevante per l’Amministrazione ai fini della decisione di
sottoscrivere o meno un accordo transattivo in corso di lite l’effettivo risparmio di spesa che ne
potrebbe conseguire? In altri termini: per decidere se sottoscrivere o meno un accordo transattivo in
corso di lite, è ragionevole – anche alla luce dei principi generali della finanza pubblica – considerare
nella “convenienza” l’incidenza di tutte le ulteriori spese di giudizio che si andrebbero a sostenere per
la prosecuzione del procedimento? e di quelle derivanti dall’onere di registrare l’eventuale sentenza
favorevole?
2. è corretto considerare, quale criterio rilevante per l’Amministrazione ai fini della convenienza
di sottoscrivere o meno un accordo transattivo in corso di lite, l’entità delle somme che sarebbe
possibile ottenere in sede di esecuzione della sentenza favorevole, tenendo conto dell’entità delle
somme che sarebbe possibile ottenere in sede di esecuzione della sentenza? In altri termini è corretto
considerare la concreta e oggettiva difficoltà per l’Amministrazione procedente di recuperare, nei
confronti dei convenuti, gli importi di cui all’eventuale sentenza di condanna?
3. è necessario considerare, quale criterio rilevante per valutare la convenienza, la proporzionalità
tra l’importo della domanda azionata e quello conseguibile in sede transattiva anche tenendo
anche conto che i danni supposti inizialmente sono stati ridimensionati per effetto di azioni assunte
successivamente dall’azienda?”.
2. Il riscontro
Si è anticipato che la sezione non ha ritenuto i quesiti ammissibili visto che la valutazione avrebbe
potuto incidere su altri aspetti e quindi coinvolgere anche altri “organi” in caso di danni erariali. È
possibile però, a parere di chi scrive, cimentarsi con un possibile riscontro pratico.
La transazione, come noto, ha lo scopo “civilistico” di giungere ad un accordo in cui le parti rinunciano
a specifiche posizioni. È chiaro, però, che un ente pubblico può giungervi solo dopo attenta istruttoria
a cura del responsabile del procedimento incaricato (se appalti il RUP) in cui vengono soppesate le
diverse posizioni e, come nel caso di specie, le possibilità di risultare sconfitti in un possibile giudizio.
Si tratta, evidentemente, di valutazione non semplice che richiede il coinvolgimento o dell’avvocatura
interna (se l’ente dispone di questo servizio) o quanto meno di un parere “pro veritate” espresso da
un legale individuato esperto in materia.
Sul parere in commento poi, necessariamente, dovrà essere acquisito il parere ex art. 49 del
responsabile interessato che si assume in toto la responsabilità.
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